Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18345 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18345 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 8058-2008 proposto da:
DELFINO SANTO DLFSNT66C05H224U, DELFINO CATERINA
DLFCNR63C71H224D, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato
TANGARI SALVATORE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

2013
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SANTORO GIUSEPPE SNTGPP33P01B098C, SANTORO ANTONINO
SNTNNN37A18M018X, elettivamente domiciliati in ROMA,
V.LE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato
CORIGLIANO

FILIPPO,

rappresentati

e

difesi

Data pubblicazione: 31/07/2013

dall’avvocato CORIGLIANO MARIO;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 310/2007 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato DE ROSA Brunello, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato TANGARI Salvatore
difensore dei ricorrenti che si riporta;
udito

l’Avvocato

POLCHI

Rodolfo,

con

delega

dell’Avvocato CORIGLIANO Mario, difensore del
resistente che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 24/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato in data 6 febbraio 2003, Caterina e
Santo Delfino proposero appello avverso la sentenza del 15 marzo 2002,
emessa dal giudice unico presso il Tribunale di Reggio Calabria, con la

di Giuseppe e Antonino Santoro dal loro dante causa, Francesco Delfino.
Gli appellanti lamentavano l’errata valutazione delle risultanze
probatorie, dalle quali si deduceva che sin dagli anni ’60 Francesco
Delfino aveva compiuto atti e tenuto comportamenti uti dominus del fondo
oggetto della domanda di usucapione nei confronti di terzi. Contestavano
la rilevanza attribuita dal giudice di primo grado alla dichiarazione
testimoniale dei Festicini ed alla lettera di rilascio del fondo del 2
novembre 1993.
2. – Con sentenza depositata il 6 dicembre 2007, la Corte d’appello di
Reggio Calabria rigettò il gravame. Premesso che gli appellanti avevano
indicato diverse dichiarazioni testimoniali dalle quali doveva trarsi il
convincimento che il dies a quo del termine ventennale di cui all’art.
1158 cod.civ. fosse ben anteriore al 1974, osservò il giudice di secondo
grado che il possesso del dante causa degli appellanti aveva un titolo
diverso da quello ad usucapionem,

sicchè l’interversione del titolo del

possesso previsto dall’art. 1164 cod.civ. richiedeva un comportamento che
non solo fosse pubblico esercizio di poteri corrispondenti all’esercizio
diretto del diritto di proprietà, ma che rendesse noto pubblicamente il
mutamento del titolo del precedente possesso. Tale secondo requisito
certamente non sussisteva nella specie, trattandosi di comportamenti
3

quale era stata respinta la domanda di usucapione proposta nei confronti

equivoci in quanto esercitabili anche nell’ambito del possesso
originariamente ricevuto dalla madre degli appellati.
Quanto alla asserita inidoneità del comportamento tenuto dagli appellati
nel 1991 e nel 1993 al fine di interrompere il decorso del termine

gli appellati avevano compiuto, dandone incarico a Bruno e Giuseppe
Festicini, un tipico esercizio del diritto di proprietà, delimitando il
fondo, ed avevano concesso a titolo di cortesia agli stessi Festicini la
facoltà di attraversare il fondo per raggiungere la loro proprietà. Un
tale comportamento, contrario al riconoscimento del possesso uti

dominus

di Francesco Delfino, non poteva ritenersi inidoneo ad interrompere il
decorso del termine ventennale ex art. 1158 cod.civ.
Parimenti idonea a tale scopo era poi la richiesta di rilascio del fondo
in questione, che, al di là della sua qualificazione giuridica,
costituisce in ogni caso espressa manifestazione della volontà dominicale
di ritornare nel possesso del fondo di cui si è titolari.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Santo e Caterina
Delfino sulla base di due motivi. Resistono con controricorso Giuseppe e
Antonino Santoro, che hanno anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo si deduce .

Si

denuncia la omessa considerazione della circostanza che già prima del
1974 il Delfino aveva concesso a terzi e, in particolare, a Francesco De

proprietario, lo aveva chiesto – il permesso di passare sul fondo con
l’asino per il trasporto dell’uva; nonché della circostanza che dal 1960,
o 1969, al 15 ottobre 1991, data della dichiarazione dei Festicini e
tentata recinzione del fondo de quo, era già maturato il diritto di cui
si tratta in capo al Delfino, considerato da tutti quale proprietario. A
fronte di tali emergenze processuali, il giudice di secondo grado avrebbe
errato nel valutare quale atto idoneo alla interversione solo l’atto di
concessione del passaggio con cavalcatura alla signora Palma Polimeni nel
1974. Né la Corte di merito avrebbe qualificato il titolo, dalla stessa
definito solo “diverso”, in base al quale il Delfino deteneva il bene(
solo adombrando un rapporto di colonia mai provato), sicchè non avrebbe
poi potuto individuare un comportamento idoneo a snaturarlo. Secondo la
ricostruzione dei ricorrenti, il Delfino avrebbe esercitato sin dal 1950,
anno in cui era entrato nel possesso del fondo, avendolo ricevuto senza
titolo dalla signora Candido, una signoria di fatto corrispondente al
diritto di proprietà, provvedendo a dissodare e coltivare il terreno
incolto e distrutto dalla guerra, impiantandovi un vigneto. La
interversio possessionis,

ammesso che ve ne fosse stata la necessità, si

era verificata nel 1953, epoca in cui il vigneto aveva dati i primi
frutti, venduti dal Delfino, che non aveva corrisposto utili ad alcuno,

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Grazia, deceduto nel 1969 – e che proprio a lui, riconosciutolo come

come sarebbe emerso da una serie di testimonianze rese nel corso del
procedimento di primo grado. Le risultanze processuali avrebbero altresì
dimostrato che già dagli anni ’50 il Delfino era riconosciuto
pubblicamente come proprietario del fondo.

seguente quesito di diritto:

. Avrebbe errato

la Corte di merito nel ritenere il carattere non pacifico del possesso
del fondo di cui si tratta per la sussistenza di atti idonei alla
interruzione del decorso del termine ventennale

ex art. 1158 cod.civ.

quali la delimitazione del fondo e la concessione del passaggio, atti che
non risulterebbero dalle acquisizioni probatorie e la cui configurabilità
sarebbe stata sostenuta sulla base delle inattendibili testimonianze dei
Festicini, interessati al rigetto della domanda. Quanto alla richiesta di
rilascio del fondo operata dai Santoro, valorizzata allo stesso scopo dal
giudice del merito, i ricorrenti sostengono che tale richiesta non aveva
prodotto alcuna effettiva interruzione della relazione materiale del
Delfino con il bene.
La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del
seguente quesito di diritto:

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