Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18345 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14197-2016 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Claudio Fusco;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 954/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/02/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la Curatela del Fallimento (OMISSIS) convenne in giudizio C.S., chiedendo lo scioglimento della comunione di alcuni beni immobili;

– la convenuta rimase contumace;

– il Tribunale di Benevento, con ordinanza, dichiarò esecutivo il progetto di divisione redatto dal C.T.U., assegnò alle parti i rispettivi lotti e pose a carico della Curatela il pagamento di un conguaglio;

– sul gravame proposto dalla Curatela, la Corte di Appello di Napoli dichiarò inammissibile il gravame per mancata notifica all’appellata;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Curatela del Fallimento (OMISSIS) sulla base di un unico motivo;

– C.S., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva;

– la parte ricorrente ha tardivamente depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’unico motivo (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 142,143,163 bis e 164 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato l’Istanza con la quale la curatela aveva chiesto la rimessione in termini per provvedere alla rinnovazione della notifica all’estero dell’atto di appello nei confronti della C., una volta venuta a conoscenza del trasferimento di residenza dell’appellata) è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, in quanto:

a) in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente ha del tutto omesso di trascrivere l’atto da cui si evinca che la C., all’esito del primo tentativo infruttuoso di notifica dell’atto di appello, sia risultata trasferita all’estero, vieppiù se si considera che di tale circostanza non vi è cenno nella sentenza impugnata, la quale fa riferimento ad un generico trasferimento altrove dell’appellata;

b) secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez. U, n. 14594 del 15/07/2016; Sez. 5, n. 5974 del 08/03/2017; v. anche Cass., Sez. 6-3, n. 24641 del 19/11/2014; Sez. 2, n. 4842 del 26/03/2012; Sez. L, n. 20830 del 11/09/2013);

c) nella specie, la ricorrente, pur avendo avuto notizia della mancata notifica dell’atto di appello il 30/04/2014, è rimasta inerte fino al 15/10/2014 (giorno fissato per l’udienza di comparizione), quando il termine per impugnare era già decorso e sulla sentenza di primo grado era ormai disceso il giudicato;

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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