Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18345 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 09/07/2019), n.18345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2116 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

C.A., (C.F.: (OMISSIS)), difeso da se medesimo ex art. 86

c.p.c.;

– ricorrente –

nei confronti di:

M.G., (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n.

4942/2015, pubblicata in data 18 settembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14

giugno 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un processo esecutivo di espropriazione mobiliare promosso da M.G. nei confronti di M.F., in relazione a beni di quest’ultima acquistati in regime di comunione legale, il coniuge dalla debitrice esecutata, C.A., ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., sostenendo che l’esecuzione sul bene della comunione non potesse aver luogo, ai sensi dell’art. 189 c.c., per l’esistenza di beni personali della debitrice che avrebbero potuto essere aggrediti dal creditore. L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Palermo. Il Tribunale di Palermo ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il C., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato M..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale il rilievo, operabile anche di ufficio, della nullità della decisione impugnata, per difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il debitore esecutato è infatti litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, pur se promossi da terzi estranei al giudizio nel cui corso si è formato il titolo esecutivo e la conseguente nullità della sentenza pronunciata in contraddittorio non integro può essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/07/2000, Rv. 538672 – 01; conf.,: Sez. 3, Sentenza n. 14463 del 29/09/2003, Rv. 567211 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23572 del 17/10/2013, Rv. 628729 – 01).

In particolare, è pacifico che nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione proposto ai sensi dell’art. 619 c.p.c. sono litisconsorti necessari sia il creditore procedente che il debitore esecutato e la mancata partecipazione al giudizio del debitore esecutato può essere rilevata anche per la prima volta in Cassazione, determinando la nullità del processo e delle sentenze in esso pronunciate (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/03/1961, Rv. 880986 – 01; Sez. 2 Sentenza n. 1803 del 08/07/1964, Rv. 302576 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2893 del 06/09/1968, Rv. 335610 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 617 del 08/03/1974, Rv. 368421 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1197 del 02/04/1975, Rv.374636 – 01; Sez. 3, 758 del 16/02/1978, Rv. 390096 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6156 del 24/11/1979, Rv. 402866 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3454 del 19/03/1992, Rv. 476367 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2542 del 02/03/1993, Rv. 481189 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 68 del 05/01/1994, Rv. 484936 – 01; Sez. 3, Sentenza 3170 del 01/04/1994, Rv. 486025 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5674 del 25/06/1997, Rv. 505447 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7305 del 07/08/1997, Rv. 506528 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7413 del 09/08/1997, Rv. 506626 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/06/1999, Rv. 527811 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5078 del 05/04/2001, Rv. 545618 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 710 del 16/01/2006, Rv. 589758 – 01).

Nella specie, la debitrice esecutata M.F., da ritenersi litisconsorte necessaria per quanto sin qui osservato, non risulta avere partecipato al giudizio di merito (nè in primo nè in secondo grado, per quel che emerge dagli atti).

Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383 c.p.c., u.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384 – 01; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26041 del 29/11/2005, Rv. 585734 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15643 del 07/11/2002, Rv. 560416 – 01).

La sentenza impugnata è in definitiva nulla per difetto di integrità del contraddittorio, il che ne impone la cassazione, con rimessione del giudizio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e art. 383 c.p.c., comma 3, con assorbimento di ogni questione di merito (il che esime altresì dalla necessità di dar conto del contenuto dei singoli motivi di ricorso).

2. La sentenza impugnata è cassata, con rimessione al Giudice di Pace di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

cassa la sentenza impugnata, con rimessione al Giudice di Pace di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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