Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18345 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. II, 07/09/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 07/09/2011), n.18345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato

FRASCARI CLEMENTE, rappresentata e difesa dall’avvocato IOSSA

FRANCESCO PAOLO, gisuta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 24575/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza che aveva respinto il suo appello, sulla sola disposta compensazione delle spese, avverso la decisione del Giudice di Pace, che aveva accolto la sua opposizione a sanzioni amministrative in materia di violazione al codice della strada. Il giudizio era stato introdotto con ricorso depositato in data 6 febbraio 2006.

2. Il giudice dell’appello così motivava: “giova in primo luogo osservare che per i giudizi instaurati precedentemente all’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005 – e quindi prima del 1 marzo 2006 – e ammissibile la compensazione per giusti motivi senza obbligo di specificazione degli stessi e tale decisione non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 15882/2007); che la compensazione delle spese da parte del giudice di primo grado – espressamente adottata per la “giusti motivi” – è stata non di meno nel merito ragionevolmente disposta in maniera del tutto condivisibile, sulla scorta: 1) della obiettiva controvertibilità della questione di diritto relativa alla notifica effettuata nelle mani del portiere; 2) della natura della pronuncia, relativa ad un vizio formale dell’atto impugnato e non al merito dello stesso; 3) del modestissimo valore della vertenza, valutato nel suo complesso, in una con la facoltà per la parte di stare in giudizio personalmente, e quindi senza necessità di esborsi per una difesa tecnica; che pertanto il primo giudice, esentato dall’esposizione di giusti motivi, ha nondimeno dimostrato di aver condivisibilmente deciso sulla compensazione le spese di giudizio”.

3. – Motivi del ricorso.

Col primo motivo di ricorso viene denunciata “la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 disp. att. c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Osserva parte ricorrente che in presenza di una compensazione delle spese ingiustificata per la parte interamente vittoriosa l’iniziativa giudiziaria finisce col risultare “particolarmente antieconomica”, specie nel raffronto tra gli esborsi sostenuti per la difesa e|a|La modesta pretesa sanzionatoria.

Col secondo motivo viene denunciata la “violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Oltre alle violazioni di legge indicate, lamenta parte ricorrente la mancata (o apparente) motivazione in ordine ai criteri e alle ragioni che avrebbero indotto a disporre la compensazione delle spese, dovendosi tale ritenere il generico richiamo alla sussistenza dei “giusti motivi”, quando essi non si possano ricavare nè dalla motivazione nè dalla ricostruzione del fatto.

La parte ricorrente offre poi una ricostruzione delle modifiche normative e degli interventi giurisprudenziali sul punto, ricordando come una pronuncia recente delle Sezioni Unite della Corte ha escluso che potesse ritenersi motivo di compensazione delle spese la possibilità, offerta alla parte dall’ordinamento, di stare in giudizio di persona.

4. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato (se ammissibile in ordine al mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso). La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

6. – Il ricorso è infondato.

6.1 – Quanto alla ammissibilità, risultano depositati gli avvisi di ricevimento della notifica del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. Le notifiche sono regolari.

6.2 – Sempre quanto all’ammissibilità del ricorso, occorre rilevarne la non conformità al disposto dell’art. 366-bis c.p.c., per la mancanza dei quesiti e la mancata indicazione del momento di sintesi quanto ai vizi di motivazione dedotti.

Va, inoltre, rilevata la mancata specificità dei motivi rispetto alla motivazione del giudice dell’appello in punto di compensazione delle spese. A fronte dell’ampia motivazione su riportata, che fornisce fondamento motivazionale alla disposta compensazione delle spese con tre distinte ed autonome argomentazioni, parte ricorrente nel suo ricorso non attacca specificamente tali aspetti, limitandosi a richiamare gli orientamenti giurisprudenziali in punto omessa (o apparente) motivazione, nonchè quelli che indicano i possibili giusti motivi che possono essere posti a fondamento di tale pronuncia. Non sussiste la violazione di legge denunciata poichè nel caso in questione vi è ampia motivazione. Quanto al vizio di motivazione, occorre rilevare che le pronunce delle Sezioni Unite pure richiamate in ricorso (nn. 20598 e 20599) considerano come “giusto motivo” di compensazione delle spese di lite la controvertibilità della questione, richiamata dal giudice di appello.

Occorre osservare anche che al provvedimento impugnato non resta applicabile, ratione temporis, la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., secondo la quale il giudice può compensare le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione. La disciplina, in materia di regolazione delle spese giudiziali, introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 è applicabile soltanto ai procedimenti introdotti dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio 2006 e poi prorogata al 1 marzo 2006.

7. La memoria depositata non fornisce elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già esaminati, tali da consentire di giungere ad una diversa conclusione. Il ricorso va, quindi, respinto.

Nulla per le spese.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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