Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18345 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 06/08/2010), n.18345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO ITALFOOD CEREALI ITALIA S.R.L. (OMISSIS) in persona

del Curatore Avv. M.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dev’avvocato SPERATI

RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARDAMI MAURIZIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), AXA ASSICURAZIONI SPA, THE

CONTINENTAL INSURANCE COMPANY;

– intimati –

sul ricorso 29361-2006 proposto da:

GENERALI ASSICURAZIONI SPA in persona dei propri Procuratori Speciali

Dott. C.N. e Dott. C.A., AXA ASSICURAZIONI

S.P.A. in persona del proprio Procuratore Speciale Sig. L.

O., THE CONTINENTAL INSURANCE CO. in persona del liquidatore

Dott. G.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MASSIMI 94, presso lo studio dell’avvocato PIGNATARO FRANCESCO PAOLO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOLISANI CLAUDIO

TERESIO giusta deroga in calce al ricorso notificato;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO ITALFOOD CEREALI ITALIA S.R.L. (OMISSIS) in persona

del Curatore Avv. M.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SPERATI

RAFFAELE, che Io rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DARDANI MAURIZIO giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 13/1/2006, depositata il 12/04/2006, R.G.N.

2858/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato RAFFAELE SPERATI;

udito l’Avvocato PAOLO LONGO per delega dell’Avvocato FRANCESCO PAOLO

PIGNATARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e la inammissibilità del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Italfood s.r.l., società operatrice nel settore del commercio e della lavorazione del riso, dopo aver acquistato all’estero (in Vietnam e in California) due partite di riso da importare in Italia e dopo che le stesse erano state trasportate a Genova (su due distinte navi in data 4.10.89 e in data 2.1.90), stipulava in data 31.1.90 contratto di assicurazione con le Assicurazioni Generali per i rischi di incendio, furto, appropriazione indebita e riscaldamento m ordine al trasporto a mezzo autocarro presso i magazzini della Italfood a Vercelli e presso i magazzini della Società Esercizio Sementi.

In occasione di un controllo, in data 13.4.90, presso detti magazzini, a seguito della constatazione di un surriscaldamento del prodotto. La stessa Italfood presentava istanza al Presidente del Tribunale di Vercelli per un accertamento tecnico preventivo in ordine al deterioramento della merce.

A seguito del rifiuto del pagamento dell’indennizzo in questione da parte della società assicuratrice a favore dell’italfood, quest’ultima, all’epoca ancora in bonis, con atto di citazione notificato a mezzo servizio postale in data 2.3.4.91 e 24.4.91, evocava innanzi al Tribunale di Vercelli sia la compagnia Assicurazioni Generali s.p.a. sia le coassicuratrici U.a.p. Italiana s.p.a. (ora Axa Assicurazioni) e The Continental Insurance Company, chiedendone la condanna, ciascuna per la propria quota di rischio, rispettivamente pari al 40%, 35% e 25% del totale, al pagamento dell’indennità assicurativa dovuta a seguito dell’avaria subita dalla merce sopra descritta, e di cui al certificato di assicurazione n. (OMISSIS) datato 31.1.90, nella misura di L. 1.699.305.000 e di L. 192.500.000, o quell’altra somma maggiore o minore meglio individuata, oltre a rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata a decorrere dal 10 aprile 1990.

Le tre convenute si costituivano in giudizio, depositando un’unica comparsa di risposta datata 3 luglio 1991, con cui sollevavano una serie di eccezioni preliminari, tra cui quella di incompetenza territoriale del Tribunale di Vercelli o quella di difetto di legittimazione attiva dell’Italfood.

Nel frattempo, con sentenza n. 90/94 del Tribunale di Vercelli, la Italfood venne dichiarata fallita e il processo venne proseguito dal Curatore del Fallimento mediante rilascio di delega in calce alla comparsa conclusionale datata 10 marzo 1997.

Con sentenza non definitiva n. 392 dell’11 novembre 1997, il Tribunale di Vercelli, respingendo entrambe le eccezioni delle compagnie convenute, dichiarava la propria competenza territoriale e la sussistenza della legittimazione attiva (in senso processuale) della società esponente e, con separata ordinanza, ritenuta la causa non ancora matura per la decisione, la rimise in istruttoria per l’assunzione delle prove dedotto dall’esponente.

Contro detta sentenza proposero appello le compagnie convenute e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 828/2000 respinse il gravame, confermando integralmente la sentenza non definitiva del Tribunale di Vercelli, dichiarativa, tra l’altro, della competenza territoriale di quest’ultimo. Risolta definitivamente sia la questione della competenza territoriale che quella della legitimatio o ad processum, il giudizio di primo grado proseguì il proprio corso e il Giudice Unico, con ordinanza depositata in data 9.12.99, ammise la prova per testi dedotta dall’esponente ai fini della determinazione del valore delle due partite di riso all’epoca dei fatti.

Con sentenza n. 44/2004, il Tribunale dichiarava il Fallimento Italfood Cereali Italia s.r.l. mancante di titolarità del diritto all’indennizzo risarcitorio, con conseguente rigetto di ogni domanda proposta dallo stesso.

Propose appello il Fallimento, e costituitesi Assicurazioni Generali s.p.a., Axa Assicurazioni s.p.a. e The Continental Insurance Company, la Corte d’Appello di Torino con la decisione in esame, depositata in data 12.4.2 006, rigettava il gravame conformando quanto statuito in primo grado;

Ricorre per cassazione il Fallimento con due motivi; resiste con controricorso la Società Assicurazioni Generali che a sua volta propone ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo.

Entrambe le parti – hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

Con il primo motivo si deduce falsa applicazione e violazione degli artt. 342 e 329 c.p.c., comma 2, in relazione al punto in cui la Corte territoriale afferma la non impugnazione delle due rationes decidendi della sentenza di primo grado; si afferma in particolare che “va innanzi tutto osservato che le due rationes sopra riportate, non sono in realtà capi o parti autonomi della sentenza di primo grado, ma semplice argomenti posti a fondamento di quel capo della sentenza che è l’affermazione del difetto di legittimazione attiva della Italfood.

Inoltre, si tratta di rationos secondarie e aggiuntive, in quanto la motivazione in forza della forza della detta sentenza è giunta alle proprie conclusioni è, in realtà, contenuta nelle ampie considerazioni in diritto dove si individuano una serie di ragioni per affermare che la polizza assicurativa de qua venne stipulata da S.g.s. non per conto altrui, bensì per conto proprio, cioè per assicurare le proprie responsabilità derivanti dalla custodia delle merci”.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1891 c.c., nonchè dell’art. 1917 c.c. e relativa contraddittorietà della motivazione, là dove “la Corte d’Appello conferma nel merito la decisione di primo grado, ribadendo che unico soggetto legittimato fin senso sostanziale)a invocare la copertura assicurativa per cui è causa sarebbe la S.g.s. Società Generale di Sorveglianza, in quanto unico soggetto indicato sul certificato di assicurazione e non “la Italfood”.

Ricorso incidentale condizionato.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto si afferma che la Corte d’Appello solo ad abundantiam si è occupata degli altri aspetti che ora abbiamo ricordato relativi alla natura della polizza in questione ed all’esistenza dell’interesse assicurabile e, quanto ad altro punto ampiamente discusso in corso di causa, e cioè l’esistenza del vincolo a favore della Banca Nazionale dell’Agricoltura e il diritto conseguente di quest’ultima a percepire l’indennizzo ex art. 2742 c.c., si è limitata a dire che questo rimaneva assorbito.

Preliminarmente si dispone la riunione dei processi ex art. 335 c.p.c..

Non meritevole di accoglimento è il ricorso principale mentre è inammissibile il ricorso incidentale.

Quanto al primo motivo del ricorso principale si osserva: a fronte delle affermazioni della Corte Territoriale, secondo cui “occorre in primo luogo rilevare come parte appellante non abbia in alcun modo tempestivamente (ovvero in atto di appello: contestazione successive, quali quelle di comparsa conclusionale, si risolvono in morivi di appello tardivi e dunque inammissibili) contestato due rationes decidendi da sole idonee a fondare la pronuncia di reiezione della domanda attorea: la prima, quella per cui manca in causa qualunque prova che Italfood fosse proprietaria della merce, per cui, anche se avesse fornito prova che il contratto stipulato da Sgs era un’assicurazione per conto di chi spetta, mancava comunque il presupposto della spettanza del risarei merito; la seconda, per cui l’attrice, oggi appellante, non aveva provato che le parti contraenti avessero previsti e voluto una prestazione a favore di terzo estraneo del contratto. In merito a quanto sopra, l’appellante si limita ad affermarsi proprietaria, senza contestare il rilievo della mancanza di prova e senza indicare a fonte probatoria di tale affermazione”, l’odierno ricorrente si limita a contestare tale statuizione in modo del tutto generico e non osservando il principio dell’autosufficienza.

Il Fallimento, infatti, non dimostra sulla base della specifica elencazione delle doglianze dedotte in appello rispetto al decisum di primo grado, di avere correttamente individuato e censurato le ragioni del decidere in questione.

Ulteriori profili di censura, attinenti la legittimazione della stessa Italfood in ordine al chiesto risarcimento non sono ulteriormente esaminabili nella presente sede di legittimità.

Così anche non meritevole di accoglimento è il secondo motivo in quanto con esso si tende a un non consentito esame di circostanze di fatto e questioni di merito, tra cui la valenza del certificato di assicurazione.

Inammissibile poi è ricorso incidentale condizionato, essendo stata la relativa procura speciale apposta in calce al ricorso notificato;

in proposito non può che confermarsi quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 1826/05), secondo cui la procura speciale per resistere al ricorso per cassazione redatta in calce o margine della copia notificata del ricorso non è valida per la proposizione del controricorso e del ricorso incidentale (nè per a la formulazione di memorie), non offrendo alcuna certezza della anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica dell’atto di resistenza. In relazione alla reciproca soccombenza ricorrono giusti motivi por compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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