Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18344 del 31/07/2013


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Civile Decr. Sez. 2 Num. 18344 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 21774-2010 proposto da:
C-PHARMA S.r.l. in liquidazione 05753301000,
in

persona

del

liquidatore

Giuseppe

Spaccavento, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIUSEPPE MANGILLI 36/A, presso lo
studio dell’avvocato GIANNETTI ANNALISA, che
lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MASCOLO VINCENZO;
– ricorrente contro

ISTITUTO CANDIOLI PROFILATTICO E FARMACEUTICO
in persona del legale

S.p.A. 00505500017,

h4(

rappresentante, elettivamente domiciliato in

2013

ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio

35

dell’avvocato

DI

MAJO

ADOLFO,

che

lo

rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 795/2010 della CORTE

Data pubblicazione: 31/07/2013

D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2010;

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

dichiarato di voler rinunziare al ricorso inscritto al n. 21774 del R.G. per l’anno
2010, proposto contro Istituto CANDIOLI Profilattico e Farmaceutico S.p.A.;
considerato che l’atto risulta sottoscritto dal difensore;
considerato, altresì, che la controparte ha dichiarato di accettare la rinunzia;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che, per le ragioni esposte, non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese del grado; visti gli artt.
390 e391 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D. L.gt. 2 febbraio 2006,
n. 40;

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia al ricorso. Il presente
decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391 III^ comma cpc).

Roma, 18 luglio 2013

ffi
onario Giuder»
•”NE’RI

DEPOSITATO IN CAKELLERIA
Roma, 31

LUG. 2013

Ritenuto che con atto depositato in data 8 luglio 2013, la società ricorrente, ha

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