Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18344 del 31/07/2013
Civile Decr. Sez. 2 Num. 18344 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 21774-2010 proposto da:
C-PHARMA S.r.l. in liquidazione 05753301000,
in
persona
del
liquidatore
Giuseppe
Spaccavento, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIUSEPPE MANGILLI 36/A, presso lo
studio dell’avvocato GIANNETTI ANNALISA, che
lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MASCOLO VINCENZO;
– ricorrente contro
ISTITUTO CANDIOLI PROFILATTICO E FARMACEUTICO
in persona del legale
S.p.A. 00505500017,
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rappresentante, elettivamente domiciliato in
2013
ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio
35
dell’avvocato
DI
MAJO
ADOLFO,
che
lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 795/2010 della CORTE
Data pubblicazione: 31/07/2013
D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2010;
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE
dichiarato di voler rinunziare al ricorso inscritto al n. 21774 del R.G. per l’anno
2010, proposto contro Istituto CANDIOLI Profilattico e Farmaceutico S.p.A.;
considerato che l’atto risulta sottoscritto dal difensore;
considerato, altresì, che la controparte ha dichiarato di accettare la rinunzia;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che, per le ragioni esposte, non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese del grado; visti gli artt.
390 e391 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D. L.gt. 2 febbraio 2006,
n. 40;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia al ricorso. Il presente
decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391 III^ comma cpc).
Roma, 18 luglio 2013
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onario Giuder»
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DEPOSITATO IN CAKELLERIA
Roma, 31
LUG. 2013
Ritenuto che con atto depositato in data 8 luglio 2013, la società ricorrente, ha