Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18344 del 25/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.25/07/2017), n. 18344
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1786-2015 proposto da:
ESCAVAZIONE GRITTI S.N.C. D.G.G. & A. – C.F.
e P.I. (OMISSIS), in persona del suo amministratore e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia 135
presso lo studio dell’avvocato Maria Grazia Alfisi, rappresentata e
difesa dagli avvocati Paolo Bassano e Matteo Notaro;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1138/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del
24/09/2014;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/06/2017 dal Consigliere LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– la società Escavazione Gritti s.n.c. D.G.G. & A. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe ad accogliere la domanda con la quale l’Agenzia del Demanio aveva chiesto la condanna della detta società al pagamento della indennità dovuta per l’occupazione senza titolo (essendo scaduta la precedente concessione) di terreno demaniale;
– la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere i giudici di merito pronunciato oltre i limiti della domanda introduttiva, erroneamente ritenendo che l’attrice avesse esercitato in primo grado l’azione di arricchimento senza causa) è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale spiegato che l’Agenzia attrice ha proposto l’azione di arricchimento nel giudizio di appello sulla base delle medesime circostanze di fatto dedotte in primo grado, come riconosciuto legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, n. 9042 del 15/04/2010; Sez. 1, n. 9486 del 18/04/2013);
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente sussunto i fatti nella fattispecie di cui all’art. 2041 c.c.) rimane assorbito nella inammissibilità del primo motivo;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 23 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017