Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18344 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. II, 07/09/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 07/09/2011), n.18344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di RIPARBELLA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4,

presso lo studio dell’avvocato TURCO ALESSANDRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VICICONTE GAETANO, giusta Delib. Giunta 12

novembre 2009, art. 110 e giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 209/2008 del TRIBUNALE di LIVORNO, SEZIONE

DISTACCATA di CECINA del 14/10/08, depositata il 15/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Comune di Riparbella impugna la sentenza del Tribunale di Livorno n. 209 del 2008, che dichiarava inammissibile il suo appello avverso la sentenza del locale giudice di pace, che aveva accolto l’opposizione in materia di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada proposta dall’odierna parte intimata.

2. Lamenta il ricorrente, denunciando violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 e art. 342 c.p.c., l’erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello. Espone in punto di fatto che: la notifica della sentenza impugnata era intervenuta l’11 febbraio del 2008, la citazione in appello era stata notificata il 14 marzo 2008 (con richiesta all’ufficiale giudiziario del 12 marzo 2008), il deposito della citazione in giudizio era stato effettuato il 21 marzo 2008, la declaratoria di inammissibilità dell’appello era intervenuta sulla base della ritenuta applicabilità, anche in appello, del rito speciale di cui alla L. n. 689 del 1981 per essere stata depositata la citazione notificata oltre i 30 giorni.

3. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

4. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile (per mancanza in atti dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso). La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

5. Il ricorso è ammissibile. Il ricorrente ha depositato il 19 novembre 2010 gli avvisi di ricevimento della notifica del ricorso effettuata il 2 dicembre 2009 al domicilio eletto dalla parte intimata. Il ricorso è tempestivo perchè la notifica è intervenuta nell’anno e 46 giorni dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 15 ottobre 2008.

6. Il ricorso è fondato. Sulla questione del rito applicabile all’appello in materia di sanzioni amministrative è intervenuta la decisione delle Sezioni Unite n. 23285 del 2010 di questa Corte, che ha affermato che resta applicabile alle controversie in grado di appello, relative alle impugnazioni delle decisioni del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative, il rito ordinario di cui l’art. 339 c.p.c. e segg., con conseguente nullità della decisione impugnata, essendo intervenuta la notifica della citazione in appello il 12 marzo 2008 (data della richiesta all’ufficiale giudiziario) nei 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado (11 febbraio 2008).

7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Livorno), che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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