Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18344 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 06/08/2010), n.18344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LUALDI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo amministratore e

legale rappresentante Dott. L.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EURIALO 10, presso lo studio dell’avvocato

D’ASTICE FRANCESCO GIAMBATTISTA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE SANNA EDUARDO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI

FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2877/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 23/11/2005, depositata il 17/12/2005,

R.G.N. 3318/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato FRANCESCO GIAMBATTISTA D’ASTICE;

udito l’Avvocato FEDERICO MAZZETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 19 settembre 1998 Lualdi Porte s.p.a.

conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano M.S. affermando che lo stesso aveva in mala fede abusato dei diritti riconosciutigli dalla sentenza in data 21 gennaio 1989 n. 13 del Tribunale di Chiavari. Con tale pronuncia Lualdi Porte s.p.a. era stata invero condannata a eliminare i vizi riscontrati nelle opere eseguite per conto di M.S., vizi indicati nella relazione del consulente tecnico architetto V., laddove il committente era stato condannato a corrispondere, una volta portati a compimento i predetti interventi, la somma di L. 148.501.753, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo. Esponeva quindi che la controparte si era rifiutata di pagare il corrispettivo dei lavori anche dopo il 31 dicembre 1991, data in cui gli inconvenienti indicati dall’esperto erano stati eliminati.

La società chiedeva inoltre, ex art. 2043 cod. civ. e art. 96 cod. proc. civ., il ristoro dei danni sofferti a seguito della presentazione, da parte del M., di un’istanza di fallimento a suo carico.

Resisteva il convenuto, che chiedeva la condanna della società attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Con sentenza depositata il 4 ottobre 2001 il giudice adito rigettava tutte le domande proposte.

Proposto gravame da Lualdi Porte s.p.a., la Corte d’appello, in data 23 novembre 2005, lo rigettava.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Lualdi s.p.a.

formulando due motivi.

Resiste con controricorso M.S., che chiede la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonchè dell’art. 2697 cod. civ., mancanza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere il giudice di merito considerato che la domanda proposta era volta a ottenere il risarcimento dei danni a essa provocati dalle iniziative giudiziarie del M. il quale aveva agito in executivis, proponendo altresì istanza di fallimento, per un credito di L. 30.000.000 vantato nei suoi confronti (per spese giudiziali liquidate dal Tribunale di Chiavari e dalla Corte d’appello di Genova), pur essendo suo debitore, ancorchè in forza di sentenza condizionata alla previa eliminazione dei vizi riscontrati dal c.t.u., di importi di gran lunga superiori.

Deduce che il M. era ben consapevole della sua solvibilità e che, malgrado ciò, dopo il pignoramento, chiese, con intenti chiaramente emulativi, il fallimento di Lualdi Porte s.p.a., richiesta rigettata dal Tribunale in quanto espressione manifesta di eccesso e abuso di diritto.

1.2 Col secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., art. 96 cod. proc. civ., L. Fall., artt. 5 e 21, nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice di merito rigettato la sua domanda, pur avendo riconosciuto che l’istanza di fallimento era stata respinta per insussistenza dello stato di insolvenza della Lualdi, laddove proprio da tale rilievo avrebbe dovuto la Corte desumere il buon fondamento delle sue richieste di risarcimento.

L’istanza di fallimento era stata invero proposta nella piena consapevolezza della mancanza dello stato di decozione della società debitrice, con conseguente responsabilità aquiliana della parte istante ex art. 2043 cod. civ..

2.1 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Esse hanno ad oggetto il negativo apprezzamento della sussistenza dei presupposti per la condanna del M. a risarcire all’istante i danni subiti in dipendenza delle iniziative giudiziarie dallo stesso intraprese. Secondo il giudice di merito il carattere emulatorio delle azioni esecutive proposte dal committente era smentito dalle sentenze del Tribunale di Milano che avevano respinto le due opposizioni avanzate dalla Lualdi contro le stesse, e ciò tanto più che la società aveva da tempo ottenuto il pagamento della sue spettanze a seguito di pignoramento presso terzi. Quanto poi all’istanza di fallimento, nessun abuso del diritto era ravvisabile nel comportamento del M., posto che chi la propone deve essere titolare del credito vantato e presentare una istanza veritiera, laddove spetta al tribunale indagare sulla ricorrenza o meno delle condizioni per la declaratoria dello stato di insolvenza. Nella fattispecie l’istanza era stata proposta da soggetto che era effettivamente creditore, portatore di un titolo esecutivo e dopo tentativi infruttuosi di esecuzione.

2.2 Ciò posto, il collegio osserva quanto segue.

La domanda dell’attore, in quanto volta a ottenere il risarcimento dei danni per iniziative giudiziarie asseritamente avventate intraprese dalla controparte, rientra nell’ambito dell’art. 96 cod. proc. civ., norma, che, nel prevedere la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, fissa una sanzione non solo per l’abuso dell’agire o del resistere in giudizio ma, in generale, per l’uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli cui esso è preordinato. Trattasi in sostanza, come ha avvertito la più avveduta dottrina, di una reazione al comportamento illecito della parte attinente al rapporto di diritto sostanziale, in quanto proiettato nell’ambito processuale e, in definitiva, di una tutela di tipo aquiliano, avente carattere di specialità rispetto a quella prevista, in via generale, dall’art. 2043 cod. civ. (confr. Cass. civ. 3, 24 luglio 2007, n. 16308).

Peraltro, ragionando delle condizioni e delle modalità del suo esperimento, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 96 cod. proc. civ., non detta una regola sulla competenza, non indica cioè davanti a quale giudice va esercitata l’azione dalla norma (in tesi) riconosciuta, ma disciplina un fenomeno endoprocessuale, consistente nell’esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare un’istanza collegata e connessa all’agire o al resistere in giudizio. In tale prospettiva è stato quindi precisato che siffatta istanza non può essere considerata espressione di una potestas agendi esercitabile al dì fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata, e quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice (confr. Cass. civ., 3, 18 aprile 2007, n. 9297), salvo i casi in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell’evoluzione propria dello specifico processo dal quale la responsabilità aggravata ha avuto origine (confr. Cass. civ., 3, 18 febbraio 2000, n. 1861).

2.3 L’applicazione degli esposti principi al caso di specie comporta che le domande risarcitorie dovevano, in via di principio, essere azionate, almeno quanto alle azioni esecutive intraprese dal M., nell’ambito delle opposizioni avverso le stesse proposte da Lualdi Porte s.p.a., di talchè la possibilità di un autonomo esperimento della tutela sussisteva soltanto per quella connessa alla presentazione dell’istanza di fallimento perchè, essendo (stato il ricorso respinto, non v’è mai stata una sede processuale in cui la responsabilità aggravata di chi lo aveva proposto potesse essere fatta valere.

2.4 A definitiva confutazione delle critiche avanzate dalla ricorrente è allora sufficiente osservare che esse, nella parte in cui tornano a ribadire, in termini puramente assertivi, che il M. aveva incautamente agito in executivis e presentato istanza di fallimento, pur essendo suo debitore di importi di gran lunga superiori e consapevole dell’insussistenza dello stato di insolvenza, ignorano le argomentate ragioni della decisione. Segnatamente la società omette di prendere posizione sull’affermata inesistenza di crediti della Lualdi con i quali il convenuto poteva compensare quelli da lui vantati, di chiarire le ragioni del rigetto delle opposizioni da essa proposte nonchè di allegare i fatti, acquisiti al giudizio, dimostrativi della mala fede che aveva ispirato il ricorrente nel richiedere la declaratoria del suo stato di insolvenza, fatti dei quali il giudice di merito avrebbe, in tesi, fatto malgoverno.

2.4 La sostanziale aspecificità delle critiche proposte dalla ricorrente e i rilievi innanzi svolti in ordine alle condizioni per l’attivabilità della tutela ex art. 96 cod. proc. civ., comportano il rigetto del ricorso.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, mentre va negata quella per responsabilità aggravata, non riscontrandosi nel comportamento della stessa quel macroscopico difetto di diligenza che ne costituisce il necessario presupposto (confr. Cass. civ. sez. un. 9 febbraio 2009, n. 3057).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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