Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18343 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.25/07/2017),  n. 18343

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9629/2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI

35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO VENDITTI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EREDITA’ GIACENTE DI S.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA NERI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 5516/14 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il

16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avv. M.A., quale curatrice dell’eredità giacente di S.M. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi maturati in relazione all’attività espletata, emesso dal Tribunale di Tivoli in data 23 settembre 2014, lamentando l’erroneità della liquidazione e la sua eccessiva esiguità.

Nella resistenza della curatela, il Tribunale di Tivoli in composizione collegiale rigettava l’opposizione, confermando la liquidazione compiuta.

M.A. ha proposto ricorso avverso tale provvedimento sulla base di cinque motivi.

La curatela dell’eredità giacente ha resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità del provvedimento impugnato in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, nonchè in relazione agli artt. 158 e 161 c.p.c., è fondato.

Lamenta la ricorrente che la decisione avverso l’opposizione proposta nei confronti del decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliario del giudice, quale deve ritenersi sia anche il curatore dell’eredità giacente, deve essere deciso in composizione monocratica.

Nel caso di specie, malgrado l’opposizione fosse indirizzata al Presidente del Tribunale di Tivoli, come appunto prescritto dalla norma, all’esito della riserva all’udienza del 10 febbraio 2016, l’ordinanza è stata emessa dal Tribunale adito in composizione collegiale.

Il motivo è fondato.

Sebbene i rapporti tra Tribunale in composizione collegiale ed in composizione monocratica all’interno dello stesso ufficio giudiziario non possano essere ritenuti idonei ad involgere profili di competenza (cfr. sul punto Cass. n. 9879/2012, secondo cui, non essendo configurabili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell’ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale), tuttavia questa Corte ha affermato che la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15), spetta alla competenza funzionale del presidente dell’ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all’ufficio ma anche alla persona del titolare di questo, sicchè la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass. n. 4362/2015; Cass. n. 4714/2016).

La conclusione ora esposta deve poi essere mantenuta ferma anche in relazione alla fattispecie in esame, che risulta invece assoggettata alla novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, attesa la sostanziale identità sul punto tra il testo dell’art. 15 e quanto previsto nella formulazione originaria dal citato art. 170, atteso che entrambe le disposizioni attribuiscono la cognizione dell’opposizione ad un giudice monocratico.

La nullità del provvedimento ne determina quindi la cassazione, e l’accoglimento del motivo in esame implica altresì l’assorbimento degli altri motivi di ricorso con i quali si denunzia la violazione delle regole in materia di competenza (secondo motivo), la nullità dell’ordinanza per difetto di motivazione (terzo e quarto motivo) nonchè la violazione delle previsioni in tema di liquidazione dei compensi di cui al DPR n. 115/2002 anche in rapporto agli artt. 3 e 36 Cost. (quinto motivo).

Il giudice del rinvio che si designa in altro magistrato del Tribunale di Tivoli, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il primo motivo, ed assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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