Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18343 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 06/08/2010), n.18343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CEIM S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante L.

S.L., A.O. quale erede di A.B.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FIERRO FRANCESCO con studio in POMIGLIANO D’ARCO, VIA

CANTONE 125;

– ricorrente –

contro

J.P.A., J.P.G., GENERALI

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2823/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 13/10/2004, depositata il 10/10/2005,

R.G.N. 3898/2001;

udita la relazione della causa svolto nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 6-8.2.1992, tramite il servizio postale a J.P.A., nella qualità d’esercente la potestà genitoriale sul figlio minore J.P. G., conveniva innanzi al Tribunale di Nola l’Istituto parificato Montessori, di cui era preside A.G., e La Ceim s.r.l., quale ente gestore di detto Istituto, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti, da detto minore, violentemente colpito al volto, in data (OMISSIS) da un suo compagno di scuola nell’atto di eseguire una capriola.

Costituitisi sia la Ceim, che A.B. (il quale faceva presente che il suo prenome era stato indicato erroneamente come G.) e chiamata in garanzia la Generali s.p.a., l’adito Tribunale, espletata consulenza d’ufficio, con sentenza n. 731/2001, condannava l’istituto in solido con la s.r.l. Ceim al pagamento in favore di J.P.G. della complessiva di L. 10.650.000, oltre interessi e la Corte d’Appello di Napoli, con la decisione in esame n. 382/2005, così provvedeva: in parziale riforma dell’impugnata decisione, estromette dal giudizio A.B., rigetta la domanda di mani èva svolta dalla s.r.l. Ceim nei confronti della Generali s.p.a., come sopra rappresentata, di cui all’atto di chiamata in causa alla stessa notificato il 28.3.93.

Ricorrono per cassazione la Ceim e A.O. (quale erede di A.B.) con cinque motivi. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce “violazione degli artt. 39, 2247 ss.

c.c., nonchè art. 24 Cost. e art. 100 c.p.c.”; si censura il punto in cui “la Corte estromette A.B. dal processo per non essere mai stato convenute in proprio ma quale rappresentante di una persona giuridica denominato Istituto Montessori”.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 101 e ss.

c.p.c. e art. 331 e ss. c.p.c.; si afferma che “avutasi, la estromissione dell’ A. persona fisica, sul presupposto che quella convenuta fosse una persona giuridica (Istituto Montessori), peraltro fatta oggetto di condanna dal primo Giudice, era necessario disporre in Appello l’integrazione del contraddittorio con la chiamata della detta persona giuridica e tanto non si è avuto”.

Con il terzo, quarto e quinto motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla mancata ammissione della verificazione della scrittura disconosciuta dalle Generali, alla mancata copertura assicurativa da parte di quest’ultima, all’erronea valutazione della quietanza di pagamento.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure.

Inammissibili sono i primi due motivi in quanto prospettano per la prima volta nella presente sede di legittimità questioni nuove.

Privi di pregio sono anche le ultime tre censure in quanto, a parte la genericità espositiva delle stesse, prospettano un inammissibile riesame di questioni di merito e risultanze documentali.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parto degli intimati comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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