Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18342 del 31/07/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 18342 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4701-2012 proposto da:
VIVIRITO

ELIANA

eletti-vamentG—

VVRLNE67L46C351D,

Mdomiciliata ■(11-1 ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata

e

difesa

dall’Avv.

SPINA

SERGIO

ANTONINO;
– ricorrente contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA P.I.80184430587 IN PERSONA
2012
2293

ai-

DEL MINISTRO P.T., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

Data pubblicazione: 31/07/2013

depositata il 17/11/2011; ( fk

\I.C.). It (2 41 1’00 e)’

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/2012 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Spina Sergio Antonino difensore della

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del
ricorso.

ricorrente che si riporta agli atti;

Fatto e diritto
Rilevato che con ricorso depositato il 28 settembre 2009 presso la Corte
d’appello di Messina, la signora Eliana Vivirito proponeva, ai sensi
della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno
sofferto a causa della lamentata violazione del principio di ragionevole
durata di un procedimento civile avente ad oggetto risarcimento del danno
da sinistro stradale, precisando che il giudizio era stato incardinato il

con sentenza della Corte d’appello di Catania, dopo circa 18 anni;
Che per la trattazione del ricorso veniva fissata l’udienza camerale del
7 ottobre 2010, poi rinviata di ufficio al 20 ottobre 2010, nella quale
compariva solo la parte ricorrente, e la causa veniva rinviata al 30
marzo 2011;
Che a detta udienza né la ricorrente né la parte convenuta comparivano,
e la Corte dichiarava il non luogo a provvedere per mancata comparizione
delle parti;
Che la Vivirito proponeva, in data 3 novembre 2011, ricorso riassuntivo
di detto procedimento;
Che la Corte d’appello di Messina, con ordinanza depositata il 17
novembre 2011, dichiarava la estinzione del procedimento, sul rilievo che
il predetto provvedimento di “non luogo a provvedere” è assimilabile ad
un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi
dell’art. 181, primo comma, seconda parte, cod.proc.civ., cui consegue la
possibilità della riassunzione del procedimento nel termine di cui
all’art. 307 cod.proc.civ., termine ridotto a tre mesi dalla novella
legislativa n. 69 del 2009, applicabile nella specie, e che detto termine
era scaduto alla data di riassunzione;
Che avverso tale decreto la Vivirito ha proposto ricorso per cassazione
sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria, ed ha
resistito con controricorso il Ministero della Giustizia;
Che con il primo motivo di impugnazione si lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 181 e dell’art. 307 cod.proc.civ., per avere la
Corte di merito abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo
senza preventiva fissazione di altra udienza e senza che venisse dato
alcun avviso dalla cancelleria alle parti costituite;
Che con la seconda censura si lamenta, quale ulteriore conseguenza della
violazione e falsa applicazione dell’art. 181, quella dell’art.307
cod.proc.civ., nella parte in cui dispone che la riassunzione del
3

28 agosto 1990, e che i due gradi si erano conclusi solo nel marzo 2008,

procedimento debba avvenire entro tre mesi dalla data del provvedimento
di cancellazione, essendo stata la riassunzione operata, secondo la
ricorrente, nel momento in cui si era avuta conoscenza del provvedimento
di cancellazione, mai comunicato alle parti;
Che l’Amministrazione controricorrente eccepisce l’inammissibilità e
l’infondatezza del ricorso, sostenendo la correttezza del provvedimento
di estinzione del giudizio, per essere stato lo stesso riassunto, a

tre mesi previsto dalla novella del 2009 per i giudizi instaurati dal 4
luglio 2009;
Che, con coeva ordinanza interlocutoria emessa in relazione al ricorso
r.g. 4937 del 2012, il Collegio ha rimesso gli atti al Primo Presidente
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di
massima di particolare importanza relativa alla possibilità di concedere
un nuovo termine per la notifica del ricorso volto al riconoscimento
dell’equo indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001, nel caso in cui il
ricorrente non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli con il
decreto – parimenti da notificare nel medesimo termine alla controparte:
e ciò sia nel caso in cui si prescinda dall’avvenuta comunicazione o meno
al ricorrente del decreto di fissazione dell’udienza camerale con
contestuale fissazione del termine per la notifica del ricorso o del
decreto alla controparte, sia nel caso in cui si lamenti la omessa o non
regolare comunicazione in tal senso;
Ritenuto che lo specifico profilo problematico introdotto dal ricorso in
esame sia sotteso al tema sottoposto alle Sezioni Unite con la citata
ordinanza, essendo destinata la decisione che sarà assunta su
quest’ultimo ad incidere su quella da adottare con riguardo alla
questione di cui si tratta nel presente giudizio donde la esigenza di
rinviare quest’ultimo a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 22 novembre 2012.

seguito del provvedimento di non luogo a provvedere, oltre il termine di

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