Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18342 del 27/08/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 18342 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: D’AMICO PAOLO
Data pubblicazione: 27/08/2014
SENTENZA
sul ricorso 25247-2008 proposto da:
ERP LUCCA SRL 92033160463, in persona
del suo legale
rappresentante Presidente del consiglio di
amministrazione, ANTONIO BERTOLUCCI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 11, presso lo
è
2014
1369
studio dell’avvocato IOANNUCCI MATTIA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BACCI
PIERO MICHELE giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
BORRONI ALDO in proprio e quale tutore del fratello
•
1
interdetto BERTACCA GLAUCO, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI MALATESTA 5, presso lo studio
dell’avvocato MACINA STEFANIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIOLI FRANCO giusta procura in
calce al controricorso;
avverso la sentenza n.
controricarrente
–
1566/2007 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/12/2007 R.G.N.
804/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato MATTIA IOANNUCCI;
udito l’Avvocato FRANCO ANTONIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilita’
in
subordine rigetto del
ricorso.
2
–
Svolgimento del processo
l.-
Con atto di citazione del
26 febbraio 1998 Licia
Borroni convenne in giudizio l’A.t.e.r di Lucca, chiedendo il
….
risarcimento del danno che asseriva di aver subito, pari ad C
32.831,45, ed esponendo: che abitava in appartamento di
1995, alzandosi dal letto, alle ore 5, era caduta a terra
riportando gravi lesioni; che la caduta era stata provocata da
un allagamento della casa riconducibile alla rottura di un
tubo dell’impianto idrico dell’edificio.
Si costituì in giudizio la convenuta, che resistette e
chiamò in causa Piemme s.r.1., in quanto contrattualmente
tenuta ad assicurare le opere di manutenzione straordinaria
dell’immobile de quo, e Danubio Assicurazioni s.p.a., perché
tenuta a tenerla indenne dalle domande di risarcimento del
danno causato in fattispecie quale quella dedotta.
Il Tribunale di Lucca,
risolte talune questioni
preliminari, con sentenza depositata il 14 gennaio 2004
respinse nel merito la domanda, rilevando come dalla prova
orale espletata non si fossero potute apprezzare le modalità
–
del fatto, né che l’attrice fosse caduta a causa della
presenza di acqua sul pavimento.
Il Tribunale, inquadrata la fattispecie nell’art. 2051
c.c., sostenne che tale norma richiedeva comunque la prova
rigorosa del nesso causale tra il danno dedotto e la cosa in
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proprietà della medesima A.t.e.r.; che il giorno 18 gennaio
custodia, prova che non era stata raggiunta considerato anche
che la convenuta aveva contestato l’esistenza del nesso
eziologico. In mancanza quindi della possibilità di apprezzare
la relazione causale tra la caduta e il determinismo della
cosa, respinse la domanda.
Bertacca, entrambi unici eredi della madre Licia Borroni
Bertacca, impugnò tale decisione ritenendo che doveva
ritenersi dimostrato il nesso causale.
La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza
del Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe ha
condannato Erp Lucca s.r.l. già A.t.e.r., al pagamento in
favore degli appellanti della somma di C 24.970,00 per danno
non patrimoniale, oltre ad C 846,99 per spese mediche e di
assistenza affrontate nel periodo di convalescenza della
Borroni. Ritenuti provati sia la relazione fra il tubo rotto
interno al muro e l’evento dannoso sia il potere su tale cosa
da parte dell’Ater, proprietaria e custode del tubo stesso, la
Corte d’appello ha ritenuto che sarebbe stato onere della
medesima A.t.e.r. provare il fortuito.
3.- Ricorre per cassazione Erp Lucca s.r.l. con un unico
motivo.
Resiste con controricorso Aldo Borroni, in proprio e
quale tutore del fratello interdetto Glauco Bertacca.
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2.- Aldo Borroni, in proprio e quale tutore di Glauco
Motivi della decisione
E’
denunciata
«omessa,
insufficiente
e
contraddittoria motivazione circa punti decisivi della
controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c.».
Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata incorre
causale facendo ricorso al criterio presuntivo, inapplicabile
in generale nelle ipotesi di danno come quella di specie, e
non dando alcuna motivazione sul procedimento logico-giuridico
seguito per superare il difetto di prova risultante dagli atti
processuali. Né chiarisce, prosegue la ricorrente, cosa abbia
indotto la Corte ad apprezzare la relazione causale fra la
caduta e il determinismo insito nella cosa, liquidando la
questione come un fatto notorio. In particolare, secondo la
ricorrente, la Corte d’Appello non ha motivato circa
l’applicabilità della presunzione derivata da presunzione,
atteso che dal fatto certo della presenza di acqua si può
presumere che chi cammina si bagni e non anche che cada.
1.1.- Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto provato che, scendendo
dal letto, l’attrice fosse caduta per il non contestato
allagamento del pavimento verificatosi durante la notte.
Si tratta di valutazione di puro merito, non reiterabile in
questa sede
e sorretta da motivazione adeguata se si
considera che l’allagamento aveva certamente ingenerato nella
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in un vizio di motivazione allorché fonda la prova del nesso
cosa un’imprevedibile e straordinaria situazione di pericolo,
logicamente compatibile sia con le conseguenze verificatesi
sia con gli ulteriori presupposti di fatto (nella specie: età
e sovrappeso della vittima). Né, d’altronde, la ricorrente
indica come, in assenza di testimoni oculari, sarebbe stato
prospetta, così da consentire alla Corte di legittimità di
apprezzare eventuali, ipotetiche lacune motivazionali.
2.
–
Il ricorso é respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente
alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in C
3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese
generali ed agli accessori di legge.
Roma, 27 maggio 2014
alternativamente possibile offrire la prova il cui difetto