Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18342 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 10/03/2017, dep.25/07/2017),  n. 18342

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28376-2015 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA SEBASTIANUTTO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE, in persona

del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1265/2015 del TRIBUNALE di UDINE, depositata

il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Udine, con sentenza depositata il 28 settembre 2015, ha accolto l’appello proposto dalla Prefettura UTG di Udine avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine n. 829 del 2013, e per l’effetto ha rigettato l’opposizione proposta da B.F. avverso il provvedimento con il quale gli è stata sospesa la patente di guida ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, e art. 223 C.d.S., comma 1, e gli è stato ordinato di sottoporsi a visita medica, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., commi 8 e 9.

2. Il Tribunale ha ritenuto ininfluente l’esito della visita medica sulla disposta sospensione della patente, in ragione dell’autonomia dei due provvedimenti ed ha altresì escluso il concorso di norme tra la previsione contenuta nell’art. 223 e quella di cui all’art. 186 C.d.S., commi 8 e 9.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.F., sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso la Prefettura UTG di Udine e il Ministero dell’interno.

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta.

5. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 186, commi 8 e 9, cod. strada, norma regolatrice della fattispecie in quanto prevalente, in base al principio di specialità, sull’art. 223 C.d.S. (è richiamata Cass. 19/19/2010, n. 21447).

Con il secondo motivo è denunciata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Con il terzo motivo è denunciata violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, e si contesta la sussistenza della necessaria corrispondenza tra il fatto contestato e il fatto posto a fondamento della sanzione.

6. Il motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto prospettano sotto profili diversi la medesima questione, sono manifestamente infondati.

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme richiamate, evidenziando l’autonomia delle misure di sospensione provvisoria della patente di guida previste rispettivamente dall’art. 186 C.d.S., commi 8 e 9, e art. 223 C.d.S., comma 1.

La nuova formulazione dell’art. 223 C.d.S., applicabile ratione temporis, prevede che “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida”, al momento dell’accertamento della violazione la patente è immediatamente ritirata e trasmessa al prefetto, il quale “dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”.

La violazione contestata al sig. B., riconducibile all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), – essendo stato riscontrato il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l – rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’art. 223, comma 1.

In riferimento a tale fattispecie, peraltro. l’art. 186 C.d.S., comma 9, prevede la misura cautelare della sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica. Diversamente, nell’ipotesi meno grave (art. 186, comma 1, lett. b), con l’ordinanza di sospensione della patente il prefetto ordina la visita medica che deve avvenire entro sessanta giorni.

La ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall’art. 186, commi 8 e 9, risiede nell’esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell’alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l’idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell’eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall’art. 223, comma 1, che è l’anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass., 15/12/2016, n. 25870). Non v’è dunque rapporto di specialità tra le norme, nè risulta violato il principio sancito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, sussistendo nel caso in esame la necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello posto a fondamento della sanzione. Neppure si riscontra la denunciata contraddittorietà della motivazione.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 800, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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