Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18342 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 06/08/2010), n.18342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FIMEC DI DAMIANI SILVANO & C. DITTA SNC (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante Sig. D.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. A. PASQUALE 21, presso il Sig. C.

M., rappresentata e difesa dall’Avvocato CIRIACO BRUNI giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SUBALPINA SPA (OMISSIS) in persona dei procuratori

speciali Dr. C.A. e ING. A.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio

dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, rappresentato e difeso

dagli avvocati PALMIGIANO GIULIO, LONGONI PALMIGIANO MARIA GRAZIA

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 696/2004 della CORTE D’APPELLO ai ANCONA,

emessa il 10/11/2005, depositata il 02/12/2005, R.G.N. 221/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato PAOLO DE SANCTIS MANGELLI per delega dell’Avvocato

MARIA GRAZIA LONGONI PALMIGIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ditta Fimec di D.S., esercente attività di vendita di e elettrodomestici e materiale elettrico in (OMISSIS), stipulava in data 4.6.2001 con il titolare della ditta Re.dem della Allianz Pace Compagnia di Assicurazioni o Riassicurazioni di Poeto S. Giorgio, polizza di assicurazione per la sua azienda in relazione ad eventuali furti di merci, mobilia, arredamenti, macchinari ecc. Nella notte dell'(OMISSIS), nei locali della Fimec si verificava un furto, da parte di ignoti, i quali asportavano merce varia.

Veniva redatto, in data 30.12.93, verbale di amichevole liquidazione dei danni per L. 14 5.425.000 e a seguito del mancato pagamento di detta somma da parte della Allianz. Pace, la Fimec otteneva in data 13.7.94 dal Tribunale ai Fermo decreto ingiuntivo nei confronti di quest’ultima per il suddetto importo, oltre interessi legali.

La Allianz proponeva opposizione avverso detto decreto, eccependo che la garanzia era espressamente condizionata ad un efficiente impianto di allarme, circostanza non sussistente nel caso di specie, e che, la polizza sottoscritta riguardava una coassicurazione per cui la quota di essa opponente era del 25%.

Costituitasi la opposta Fimec, il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 16/2003, accoglieva l’opposizione rilevando la presenza di una polizza in coassicurazione e sostenendo che la garanzia non era dovuta per mancato funzionamento dell’impianto antifurto e che il verbale di amichevole liquidazione dei danni non era prova certa del credito.

A seguito dell’appello della Fimec, costituitasi la Allianz Subalpina s.p.a., la Corte d’Appello di Ancona, con la decisione in esame depositata in data 12.7.2005, rigettava il gravame, confermando quanto statuito in primo grado, ritenendo sussistente nella fattispecie in esame una polizza in coassicurazione, per cui la Fimec poteva agire nei confronti dell’Allianz nei limiti del 50% e che la perizia contrattuale non aveva valore di riconoscimento transattivo da parte dell’assicuratore.

Ricorre per cassazione con tre motivi la Fimec, illustrati da memoria; resiste con controricorso la Allianz.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1905 e 1911 c.c. e relativo difetto di motivazione, in relazione alla circostanza della ritenuta coassicurazione; si afferma in particolare che “la sentenza sul punto deve essere censurata perchè non si è tenuto conto del fatto certo ed incontestabile e provato per tabulas che la ditta Fimec ha stipulato il contratto di assicurazione di cui alla polizza n. 10/2873311 con il responsabile dell’agenzia Allianz pace Re.dem s.a.s. di Porto S. Giorgio e che il polizza non è stata sottoscritta per accettazione dalla Allianz Pace e meri che meno dalle presunte coassicuratrici nè al momento della stipulata nè successivamente; invero, la soc. Allianz Pace non ha mai prodotto atti firmati, diversi da quelli prodotti dalla ricorrente e privi di firma oltre a quella dell’Agenzia Redem.

Con il secondo motivo si. deduce violazione dell’art. 2702 c.c., in relazione alla ritenuta natura non transattiva del verbale di amichevole liquidazione.

Si afferma che “nella decisione impugnata, non si è tenuto conto del valore probatorio del verbale di amichevole liquidazione dei danni redatto da M.P. unico incaricato dalla ass.ne Allianz Pace e anche dal fatto che tale verbale, che ha valore di scrittura privata tra le parti, non è mai sfato disconosciuto o contestato proprio perchè redatto dal tecnico e unico fiduciario responsabile inviato e incaricato dalla sola compagnia di Assicurazione Allianz Pace”.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, ove si afferma che “era onero dell’Assicurazione Allianz provare che il furto in questione sarebbe stato simulato”.

MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rileva l’inammissibilità della memoria perchè tardivamente depositata in data 18.5.2010.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutti i suesposti motivi.

Quanto al primo motivo si osserva : la Corte di merito ha ampiamente e logicamente motivato in ordine alla ritenuta sussistenza di una polizza in coassicurazione, sulla base di un compiuto esame delle risultanze documentali (non più esaminabili nella presente sede), tra cui la polizza in questione e 1 relativi allegati, giungendo ad affermare che “si evince, in modo inequivocabile, che si trattava di un contratto di coassicurazione, ai sensi dell’art. 3911 c.c., in cui l’indennizzo complessivo era ripartito, pro quota, per ciascuna delle Compagnie coassicuratrici ed, in particolare, era posto a carico della Allianz Pace nella, nella misura del 25%, come è specificato nel riquadro riportato nel seguite della polizza stessa e confermato nel verbale di amichevole liquidazione dei danni”.

A fronte di ciò, con detta censura si tende ad un’inammissibile valutazione di risultanze documentai in ordine alla ritenuta coassicurazione.

Anche il secondo motivo non merita accoglimento: il verbale di constatazione amichevole dei danni, per quanto già statuito da questa Corte (Cass. n. 4007/2004), non è di per sè vincolante per il Giudice, generando solo una presunzione iuris tantum superabile da elementi di prova contraria, come nel caso in esame, dedotti dallo stesso assicuratore.

Inoltre, non è stata mai prospettata in proposito la questione, sulla base di una ritenuta natura transattiva di detto verbale, deLla legittimazione del perito sottoscrittore, ex art. 1389 c.c., in nome delle compagnie assicuratrici.

Inammissibile è, infine, il terzo motivo perchè censura di merito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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