Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18341 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 18/01/2017, dep.25/07/2017),  n. 18341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte

d’Appello di Roma con decreto n. R.G. 53735/2011 dell’1/02/2016

depositato il 18/04/2016-ne1 procedimento pendente tra:

V.P., elettivamente domiciliato in VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACITI rappresentato e

difeso dall’avvocato GUGLIELMO CONCA, giusta procura in calce alla

memoria di costituzione;

– ricorrente-

nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

sulle conclusioni scritte dal PG in persona del Dott. De Renzis Luisa

che conclude chiedendo di accogliere il ricorso, essendo competente

per territorio, la Corte di Appello di Perugia.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI

VINCENZO.

Premesso che il Pubblico Ministero ha formulato la seguente

requisitoria:

Letti gli atti.

Fatto

RILEVA IN FATTO

V.P. azionava dinanzi alla corte di appello di Napoli domanda L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 2, per l’equo indennizzo a causa della irragionevole durata del giudizio (in particolare si trattava di giudizio iniziato con ricorso del 18.2.1977 presso la Corte dei Conti di Roma e definito con sentenza di rigetto della Corte dei Conti in data 17.7.2008); all’esito, la corte di appello di Napoli dichiarava la propria incompetenza per territorio e la parte ricorrente, con memoria in riassunzione depositata il 6.5.2011, adiva la corte di appello di Roma, la quale, con decreto in data 1.2.2016, dichiarava la propria incompetenza, indicando – quale ufficio competente – la corte di appello di Perugia e richiedendo alla Suprema Corte di Cassazione di regolare la competenza sul procedimento in oggetto.

Diritto

OSSERVA

Il giudice del rinvio correttamente ha incardinato il regolamento di competenza dinanzi alla S.C., affermando che la competenza territoriale per il procedimento in oggetto debba essere radicata in Perugia.

Tale assunto è corretto in quanto conforme con la giurisprudenza di legittimità volta ad affermare che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini della individuazione del giudice competente, il criterio stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. cit., art. 3, si applica tenendo conto del luogo in cui ha sede il giudice di merito – ordinario o speciale – davanti al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto (cfr. Cass. Sezioni Unite 16.3.2010 n. 6306; Cass. n. 2860 del 2014; Cass. n. 2679 del 2014; nonchè, da ultimo, Cass. ordinanza n. 24033 del 12.11.2014); nel caso di specie il giudizio presupposto ha avuto inizio presso l’allora sede unica della Corte dei Conti di Roma (segnatamente presso la Corte dei Conti – Segreteria delle Sezioni Giurisdizionali per le Pensioni Militari in Roma ed ivi calendato con il n. di iscrizione 3675 militari e solo all’esito della istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti previste ex L. 14 febbraio 1994, le fascicolazioni dei ricorsi pendenti nella sede di Roma vennero trasferite nelle varie sedi regionali) sicchè, in applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la competenza territoriale spetta alla corte di appello di Perugia quale ufficio competente a giudicare le cause originariamente incardinate nel distretto di Roma.

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale assunto, nè si può ignorare la circostanza che il giudizio presupposto, sia pure definitivamente trasmigrato presso le sedi regionali, abbia avuto un suo effettivo inizio ed una sua lunga prosecuzione presso l’allora sede unica centralizzata di Roma.

Il ragionamento effettuato dal giudice rimettente è immune da violazioni di legge, avendo correttamente richiamato le norme in materia; ne consegue che va dichiarata la competenza del tribunale di Perugia.

Ciò premesso, La Corte, rilevato che è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio a seguito della surriportata requisitoria del PG;

considerato che, pur non avendo rilevanza ai sensi dell’art. 5 c.p.c., i successivi mutamenti della legge in tema di competenza, dal 1 gennaio 2016 la regola di competenza per equa riparazione comporta la sopravvenuta competenza della Corte di appello di Roma che non può essere declinata (Cass. n. 857/2008 ex multis).

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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