Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18341 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 06/08/2010), n.18341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANNINO GIOVANNI con studio in

80040 POLLENA CROCCHIA (NA), VIA MASSA 15 giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SCOTTI GALLETTA ANTONIO con studio in 80121

NAPOLI, VIA CARDUCCI 18 giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EPL SISTEMI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 255/2005 DEL TRIBUNALE di NAPOLI SEDE

DISTACCATA DI POZZUOLI, emessa il 27/9/2005, depositata il

28/09/2005, R.G.N. 898/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Doti. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione del dicembre 1999 N.M. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo col quale il Giudice di Pace di Procida aveva ingiunto a lui e a E.P.L. Sistemi s.r.l. di consegnare senza dilazione a A.G. un computer.

A fondamento del mezzo l’opponente deduceva l’inefficacia del provvedimento monitorio, in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 cod. proc. civ., nonchè l’infondatezza dell’avversa pretesa, per non essere egli in possesso del bene che gli era stato ingiunto di riconsegnare.

Con sentenza del 28 marzo 2000 il giudice adito rigettava l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese di causa.

Proposto dal soccombente gravame, il Tribunale di Napoli, in data 28 settembre 2005, lo respingeva.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione N. M. formulando un unico, complesso motivo e notificando l’atto a A.G. e a E.P.L. Sistemi s.r.l.. Solo il primo ha notificato controricorso, mentre l’altro intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con un unico, articolato motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ. e art. 46 disp. att.cod. proc. civ., artt. 221 e 115 cod. proc. civ., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Deduce che erroneamente il giudice di merito avrebbe affermato la necessità della proposizione della querela di falso per contestare la rispondenza al vero della data di deposito del decreto ingiuntivo, laddove di questa non c’era necessità perchè la data stessa era stata palesemente corretta senza l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 46 disp. att. cod. proc. civ..

2 Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, ancorchè in epoca piuttosto risalente, che l’atto giudiziale il quale, in una parte essenziale come la data, rechi una correzione non effettuata secondo quanto previsto dall’art. 46 disp. att. cod. proc. civ., bensì tale da consentirne la lettura in due modi differenti, non può ritenersi fornito di fede privilegiata nei punti così corretti, segnatamente precisando che in siffatta ipotesi spetterà al giudice del merito valutare liberamente l’atto e, avvalendosi di dati obiettivi emergenti da altri documenti o certificazioni o attestazioni, da richiedere anche d’ufficio, scegliere, sulla base di adeguata motivazione, una tra le possibili letture della parte corretta (confr. Cass. civ. 29 giugno 1985, n. 3927).

Il collegio condivide il principio di diritto così espresso.

E’ sufficiente ricordare, per chiarire le ragioni della scelta decisoria adottata, il disposto degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.: in base a essi l’atto pubblico – e cioè il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato art. 2699 cod. civ.) – fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cod. civ.). La fede privilegiata costituisce cioè il regime giuridico dell’atto compilato dal pubblico ufficiale e non manipolato, perchè, ove manipolazioni vi siano, il documento viene a perdere quella capacità attestativa connessa alla sua provenienza da un soggetto particolarmente qualificato.

3 Non è superfluo aggiungere, da un lato, che, nell’ambito della valutazione demandata al giudice del merito, potrà essere valorizzata la certificazione rilasciata dal cancelliere in ordine alla data di pubblicazione del provvedimento monitorio; dall’altro, che l’eventuale inefficacia dell’ingiunzione per inosservanza del termine di cui all’art. 644 cod. proc. civ., ove positivamente valutata, potrà avere effetti solo sulle spese del procedimento monitorio, essendo la riconsiderazione del merito della pretesa azionata, alla quale il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto in ogni caso procedere, in ragione della qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale (confr. Cass. civ. 18 aprile 2006, n. 8955; Cass. civ. 28 settembre 2006, n. 21050, preclusa dal passaggio in giudicato del giudizio relativo alla sua fondatezza.

4 In definitiva, accolto il ricorso, nei sensi innanzi precisati, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:

l’atto giudiziale che, in una parte essenziale come la data, rechi una correzione non effettuata secondo quanto disposto dall’art. 46 disp. att. cod. proc. civ., non è fornito di fede privilegiata nella parte così corretta, di talchè, per contestarne la rispondenza al vero non è necessaria la proposizione di querela di falso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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