Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18340 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 22/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28215-2013 proposto da:

C.L. ((OMISSIS)) + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 698/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ARIENZO ROSA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Milano, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in riforma delle sentenze del Tribunale in sede che avevano accolto il ricorso, tra gli altri, anche dei ricorrenti, docenti assunti con consecutivi contratti a termine alle dipendenze del MIUR, ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi fra l’appellante ed i predetti ed ha respinto le domande di risarcimento del danno e di riconoscimento della anzianità di servizio, sia ai fini della equiparazione stipendiale ai docenti assunti a tempo indeterminato, sia ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 53, ritenuto non applicabile alla fattispecie;

che avverso tale sentenza i ricorrenti epigrafati hanno proposto ricorso affidato ad unico motivo, al quale ha opposto difese il MIUR con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il Ministero ha depositato “atto di rinuncia al ricorso”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che preliminarmente va rilevato che la rinunzia al ricorso da parte del Ministero è tamquam non esset, provenendo dal controricorrente che non ha la relativa facoltà;

3. che il ricorso, attinente al riconoscimento dell’anzianità di servizio a fini stipendiali, verte sulla violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE e contestuale violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, dolendosi di ricorrenti del mancato riconoscimento del diritto ad una piena anzianità di servizio;

che i docenti deducono che il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, fa parte dell’ordinamento e del diritto comunitario e che, nella specie, rispondendo le assunzioni ad una precisa programmazione, non vi erano ragioni obiettive che potessero escluderne l’applicazione, atteso che, a parità di mansioni, doveva attuarsi un adeguamento stipendiale parametrato all’anzianità di servizio prestata, non potendo la natura temporanea del rapporto di lavoro giustificare trattamenti differenziati;

4. che la censura è fondata in quanto la sentenza impugnata, nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

5. che il controricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

6. che esula dal presente giudizio il diritto a percepire gli scatti biennali previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53;

7. che, comunque, ad abundantiam, deve essere al riguardo ribadito il principio affermato dalla sentenza n. 22558 del 2016 con la quale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, si è statuito che “In tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal C.C.N.L. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;

8. che, in adesione alla proposta del relatore, la sentenza impugnata, in relazione all’accoglimento dell’unico motivo di ricorso, deve essere cassata in parte qua con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda di adeguamento retributivo attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla questione relativa alla violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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