Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18340 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

MARINO MARIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DITTA INDIVIDUALE EN SERVICE DI NAPOLI ENZO (OMISSIS) in

persona del titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO

BONI 15, presso lo studio dell’avvocato SAMBATARO ELENA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LENTINI GIOVANNI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 501/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

2.4.09, depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Mario Marino che si riporta ai

motivi del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza depositata il 21 maggio 2009, la Corte territoriale di Palermo, su appello di P.D., aveva dichiarato “… in parziale riforma della sentenza… emessa dal Tribunale di Marsala in data 23 maggio 2008, rigetta le domande proposte da P. D.”, confermando “l’impugnata sentenza relativamente alle spese di giudizio” (che in primo grado erano state compensate).

La sentenza riformata parzialmente aveva accertato, secondo la stessa narrativa della Corte territoriale, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la P. e l’impresa grafica e pubblicitaria di N.E. a partire dal gennaio 2005 (e non dal 14 aprile 2003, come richiesto) e sino al 1 settembre 2005; che le mansioni della lavoratrice erano state quelle di operaia comune (e non di impiegata di concetto), sicchè, in ragione di ciò e della quantità delle prestazioni rese, doveva ritenersi proporzionata la retribuzione percepita e dovevano respingersi le domande di differenze retributive; che era mancata la prova del dedotto licenziamento orale, con conseguente infondatezza delle domande risarcitorie; che, a seguito della disponibilità manifestata da ambedue le parti, il rapporto doveva ritenersi tuttora in corso.

P.D. propone ora rituale ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.

L’intimato resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dagli artt. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente fondato per le ragioni di seguito esposte e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 99, 112 e 324 c.p.c., in quanto la Corte d’appello aveva respinto anche le domande della lavoratrice accolte dal Tribunale, pur in assenza di un appello incidentale al riguardo da parte del N..

Il motivo è chiaramente fondato.

La stessa Corte territoriale da infatti atto esclusivamente della proposizione da parte della P. dell’appello avverso la sentenza del Tribunale e tuttavia rigetta nel dispositivo anche la domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto subordinato tra le parti, quantomeno per nove mesi del 2005 accolta dal Tribunale e la pronuncia di questi che il rapporto di lavoro era, alla data della sentenza di primo grado, in atto, con ciò pronunciando su capi della sentenza sui quali si era ormai formato il giudicato.

Col secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 429 c.p.c. e il contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto la Corte territoriale, col primo, aveva respinto tutte le domande iniziali della P., mentre nella relativa motivazione aveva dichiarato di condividere l’accertamento del primo giudice dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato in nero, seppure sorto non il 14 aprile 2003, ma nel gennaio 2005.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

Col terzo motivo, la ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza, laddove la Corte d’appello aveva stabilito che la pronuncia di primo grado non andava confermata nella parte in cui aveva accertato che il rapporto di lavoro era ancora in corso, poichè, diversamente da quanto indicato dal Tribunale, la lavoratrice non avrebbe manifestato la propria disponibilità a riprendere il rapporto e per altre ragioni.

La motivazione della sentenza sarebbe altresì contraddittoria laddove conclude per il rigetto del ricorso originario, laddove in altra parte dichiara di condividere l’accertamento del giudice di primo grado in ordine alla dedotta (dalla ricorrente) esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per nove mesi.

Anche questo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, accogliendo pertanto il ricorso, cassando senza rinvio la sentenza impugnata e disponendo in ordine al regolamento delle spese del giudizio di secondo grado e del presente giudizio di cassazione sulla base della regola della soccombenza, secondo la liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la resistente alle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 1.260,00 di cui Euro 240,00 per diritti ed Euro 1000,00 per onorari e quelle digesto giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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