Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18340 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 06/08/2010), n.18340
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato DE
BLASIIS DARIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
FONDIARIA SAI SPA;
– intimati –
sul ricorso 14266-2006 proposto da:
FONDIARIA SAI SPA, (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante, Dott. G.M.C. elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio
dell’avvocato AVV FULVIO FRANCUCCI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROSSI MARIO ANTONIO giusta delega a margine del
controricorso con ricorso incidentale;
– ricorrenti –
e contro
C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 196/2305 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
emessa l’8/02/05, depositata il 18/03/2005; R.G.N. 679/00.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/05/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l’Avvocato Darui DE BLASIIS;
udito il P.M. in persona del Sostituito Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per previa riunione rigetto
del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale
limitatamente al 2^ motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 2.11.95, C.A. conveniva innanzi al Tribunale de L’Aquila la Sai s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la liquidazione dei sinistri per la Regione Abruzzo, al fine del risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale in data 20.3.93., sulla statale 17, nel corso della quale alla guida del proprio motociclo, in territorio del Comune di Scoppito, era stato investito da un’autovettura il cui conducente era rimasto sconosciuto, riportando gravi lesioni.
Si costituiva in giudizio la Sai e l’adito Tribunale, con sentenza n. 126/2000, in parziale accoglimento della domanda e riconosciuto il concorso di colpa dell’istante nella misura del 50%, condannava la Sai al pagamento della complessiva somma di L. 455.172.225.
Proponeva appello il C. e, costituitasi la Sai, con sentenza n. 196, depositata in data 18.3.2005, la Corte d’Appello de L’Aquila accoglieva parzialmente l’appello, con condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di _ 361.519,83 (con detrazione di quanto già versato).
Ricorrono per cassazione il C., in via principale, con tre motivi e la Fondiaria Sai, nella qualità, con due motivi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale:
con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Omessa e insufficiente valutazione delle prove. Vizio di motivazione”.
Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2057 c.c.. in relazione all’art. 116 c.p.c.. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle prove”.
Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 c.c., art. 1224 c.c., art. 1218 c.c., in relazione alla L. n. 39 del 1977, art. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c,”.
Ricorso incidentale:
con il primo motivo si deduce “violazione del D.L. n. 857 del 1976, art. 4, convertito nella L. n. 39 del 1977”.
Con il seconde motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine alla liquidazione del danno da invalidità lavorativa specifica”.
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento in relazione a tutti i relativi motivi.
Deve premettersi che la Corte di merito, sulla base di un compiuto esame delle risultanze processuali, tra cui la consulenza tecnica di ufficio, ha dato conto con ampie e logiche argomentazioni della ratio della impugnata decisione; la stessa infatti, dopo aver premesso che “l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente”, ha statuito che “dall’esame testimoniale degli altri due motociclisti che viaggiavano assieme al C., seguendolo, nell’ordine, ad una distanza di circa di 50 metri l’uno dall’altro, è emerso che essi viaggiavano a circa 60 chilometri all’ora su di una strada tortuosa; che le tre motociclette erano tutte di grossa cilindrata; che l’incidente è avvenuto in una curva sinistrosa rispetto al loro senso di marcia; che l’autovettura rimasta sconosciuta ha invaso parzialmente la semicarreggiata di spettanza dei motociclisti; che la vettura ha urtato la pedaliera del motociclo o comunque sfiorato la moto del C., secondo il teste P.; l’ha urtata di striscio secondo il teste Z., sicchè l’appellante ha perso il controllo del mezzo ed è caduto”.
A fronte di ciò, con i primi due motivi del ricorso principale si tende a un non consentito riesame nella presente sede di legittimità delle risultanze di causa in ordine alla “ricostruzione” dell’incidente per l’individuazione delle relative responsabilità;
inammissibile è poi il terzo motivo del ricorso principale in ordine alla dedotta “mala gestio” perchè privo del requisito di autosufficienza in relazione all’omessa indicazione di tale eccezione in sede di merito.
Infondati sono anche i due motivi del ricorso incidentale: con essi si prospetta a questa Corte un riesame dei criteri di liquidazione del danno, rientranti nel potere discrezionale del Giudice della fase di merito (liquidazione, tra l’altro, su cui la Corte di merito ha più che sufficientemente motivato).
In relazione alla reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, il rigetta e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010