Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1834 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 28/01/2021), n.1834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23427 – 2019 R.G. proposto da:

D.L.M., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Perugia, alla via Cortonese,

n. 5, presso lo studio dell’avvocato Orsini Claudia che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia

dell’8.4/17.6.2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 in data 22.5.2012 alla Corte d’Appello di Perugia D.L.M. si doleva per l’irragionevole durata di un giudizio intrapreso nel 1995 dinanzi al Tribunale di Roma e chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli un equo indennizzo.

2. La Corte di Perugia con decreto n. 2008/2018 condannava il Ministero a pagare al ricorrente la somma di Euro 4.333,33, oltre interessi.

3. Con ordinanza n. 3158/2019 questa Corte di legittimità cassava il decreto della Corte di Perugia.

4. D.L.M. attendeva alla riassunzione del giudizio. Resisteva il Ministero della Giustizia.

5. Con decreto dell’8.4/17.6.2019 la Corte d’Appello di Perugia condannava il Ministero della Giustizia a pagare al ricorrente, a titolo di equo indennizzo, la somma di Euro 7.791,00, oltre interessi; condannava il Ministero a pagare al ricorrente le spese del giudizio di equa riparazione, liquidate in Euro 8,00 per spese vive ed in Euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre accessori; condannava il Ministero a pagare al ricorrente le spese del giudizio innanzi alla Corte di legittimità, liquidate in Euro 800,00 per compenso professionale, oltre accessori.

6. Avverso tale decreto ha proposto ricorso D.L.M.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

7. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. Il ricorrente ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di norme di diritto.

Premette che il giudizio di equa riparazione è stato promosso nel maggio del 2012, antecedentemente alla novella di cui alla L. n. 134 del 2012.

Indi deduce che, alla stregua dei parametri giurisprudenziali di riferimento, il “moltiplicatore” annuo, al quale la corte di merito avrebbe dovuto uniformarsi, è pari nel minimo ad Euro 750,00 e nel massimo ad Euro 1.500,00.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di norme di diritto.

Deduce che la corte distrettuale, in sede di liquidazione degli onorari, ha violato i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014; che i compensi liquidati per il giudizio dinanzi a questa Corte, definito con l’ordinanza n. 3158/2019, sono senza dubbio inferiori ai minimi.

11. Il ricorso è improcedibile.

12. Si ribadisce che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

13. Su tale scorta si evidenzia che il ricorrente ha depositato in cancelleria l’originale del ricorso a questa Corte di legittimità con relata, in data venerdì 19.7.2019, di notifica a mezzo posta elettronica certificata – ai sensi della L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis e 6 – all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia con attestazione di conformità priva della sottoscrizione autografa del difensore.

Al contempo il difensore del ricorrente non ha provveduto ad allegare l’attestazione di conformità munita della sua sottoscrizione autografa entro la data dell’adunanza in camera di consiglio.

14. In tal guisa soccorrono gli insegnamenti delle Sezioni Unite.

In primo luogo l’insegnamento a tenor del quale nel giudizio di cassazione, cui

– ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria D.Lgs. n. 179 del 2012, ex art. 16, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012 – non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1-bis e 1-ter, (cfr. Cass. sez. un. 27.4.2018, n. 10266; Cass. (ord.) 26.6.2018, n. 16822).

In secondo luogo l’insegnamento a tenor del quale il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo p.e.c., senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2; viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (è caso di specie) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass. sez. un. 24.9.2018, n. 22438; Cass. (ord.) 30.10.2018, n. 27480. Si veda anche Cass. sez. lav. (ord.) 18.7.2018, n. 19078, secondo cui, in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo P.E.C. e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonchè delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter; tale produzione rileva sul piano dell’ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell’art. 372 c.p.c. fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c.).

15. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di improcedibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001; il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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