Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1834 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1834 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 8544-2011 proposto da:
CRISCAR SRL 00148740574, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA
VALLE 1, presso lo studio dell’avvocato CANTELLI ANTONIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANTELLI
SALVATORE giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale
della SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS
(SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

Data pubblicazione: 28/01/2014

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MITTONI
ENRICO, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO
LUIGI, D’ALOISIO CARLA giusta procura speciale in calce al
controricorso ;

controricorrente

avverso la sentenza n. 7100/2009 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 7/10/2009, depositata il 17/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Cantelli Salvatore difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti e in subordine chiede la rimessione in termini;
udito l’Avvocato Matano Giuseppe (delega avvocato Sgroi Antonino)
difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che
aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 08544 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

r.g.n. 8544/2011 CRISCAR s.r.l. c/ INPS + 1
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio
del 12 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base

c.p.c.:
2

“La Corte territoriale, con sentenza depositata il 17 febbraio
2010, respingeva il gravame svolto dalla CRISCAR s.r.l.
avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione a cartella
esattoriale per contributi omessi e somme aggiuntive.

3. Propone ricorso la CRISCAR s.r.1., fondato su nove motivi;
si è costituito l’INPS, anche per conto della S.C.C.I. s.p.a., ed
ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché notificato
oltre il termine annuale.
4. L’eccezione di inammissibilità è fondata. Il ricorso, avverso
sentenza pubblicata il 17 febbraio 2010, si appalesa tardivo
per essere stato intempestivamente consegnato all’ufficiale
giudiziario, per la notifica, il 4 aprile 2011.
5. Va premesso che la sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale, prevista dall’art. 3 1. n. 742 del 1969, non è
applicabile alle controversie in materia di lavoro e previdenza
e alle controversie inerenti, come nella specie, la pretesa
creditoria dell’ente previdenziale per il versamento dei
contributi e per il pagamento delle sanzioni, essendo tali
controversie assoggettate al rito speciale del lavoro.
6. Tanto premesso, per il computo dei termini a mese o ad anno
si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome

r.g.n. 854412011

della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis

e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e
giorno; ne consegue, in particolare, che la scadenza del
termine annuale per l’impugnazione delle sentenze – nelle
controversie a cui non è applicabile la sospensione feriale dei
termini – coincide con lo spirare del giorno (dell’anno
successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e

numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata (ex
multis, Cass. 23479/2007).

z Inoltre, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte
costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale
si intende perfezionata, per il notificante, al momento della
consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la
tempestività della proposizione del ricorso per cassazione
esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione
a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di
legge (cfr., Cass. SU, 7607/2010 e successive conformi) che,
nella specie, cadeva il 17 febbraio 2011”.
8. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente
udienza in Camera di consiglio.
9. La parte ricorrente ha depositato memoria.
10. Il Collegio condivide il contenuto della relazione che va
integrata con le seguenti considerazioni in linea con la
sentenza di questa Corte si legittimità, n. 18145 del 2012.
11. «L’opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella
esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24,
richiede, perché sia evitata la definitività del titolo e
Pincontestabilità di detta pretesa, che l’opposizione stessa sia
svolta mediante un ricorso giudiziale (comma 5), che dà
2
r.g.n. 8544/2011

origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il
merito della pretesa contributiva regolato dagli artt. 442
c.p.c. e ss., (comma 6).
12. La richiesta proposizione dell’opposizione nelle forme
suddette indica, pertanto, che tale opposizione viene in
rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione

ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa
stessa (cfr. Cass. 1 luglio 2008 n.17978).
13. Quando il creditore ha esercitato il suo potere unilaterale di
imposizione l’unico strumento che l’ordinamento mette a
disposizione del debitore è costituito dall’opposizione così
come regolata dalla legge, mediante la quale il debitore è
autorizzato a porre in discussione tutto quanto attenga alla
pretesa dell’ente previdenziale.
14. Per i giudizi di opposizione a cartella per crediti relativi ad
omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt. 442 ss.
c.c., non trova applicazione, L. n. 742 del 1969, ex art. 3, la
sospensione feriale dei termini prevista da tale legge (cfr.
Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n.15376, 24
luglio 2008 n.20375)» (così Cass. 18145/2012).
15. Va anche aggiunto che i rilievi esposti nella memoria della
ricorrente che, valorizzando il contenuto sostanziale della
pretesa azionata dall’INPS, a suo dire di ripetizione di
indebito e a ragione del quale l’istituto di previdenza
avrebbe dovuto agire a mente dell’art. 2033 c.c. anziché
nelle forme della riscossione mediante ruolo, non valgono
ad infirmare il richiamato consolidato orientamento e la
relazione depositata dal relatore.

r.g. n. 854412011

della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di

16.

Il rilievo della parte ricorrente nei termini detti impinge
esclusivamente in censure opponibili nella peculiare sede del
giudizio di opposizione all’iniziativa intrapresa dall’Ente
previdenziale (giacché investono

l’ an

della pretesa

creditoria), ma non ridondano nel rito processuale
applicabile giacché l’evocata applicabilità della disciplina

interferisce sul quomodo del rito processuale del giudizio.
/7 E in definitiva va comunque ribadita la regola, più volte
enunciata da questa Corte di legittimità, secondo cui il rito
adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della
natura della stessa, indipendentemente dall’esattezza della
relativa valutazione e costituisce, per le parti, criterio di
riferimento (ex multis, Cass. 22738/2010).
18. In conclusione, il ricorso per Cassazione, proposto oltre il
termine lungo d’impugnazione, va dichiarato inammissibile.
19. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
so ccombenz a.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro
100,00 per esborsi, euro 8.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge.

r.g.n. 8544/2011

generale codicistica della ripetizione dell’indebito non

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

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