Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1834 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29850-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO RIOMMI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Perugia, parzialmente riformando la decisione di primo grado limitatamente al quantum, per il resto confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva riconosciuto in favore di P.G., insegnante di religione, l’illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra la predetta e il Ministero Istruzione Università e Ricerca relativi a posti in organico di diritto protrattisi per oltre 36 mesi, liquidando il risarcimento dei danni L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 6;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero sulla base di unico motivo;

resiste con controricorso P.G.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle partì, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che era stata erroneamente data per assunta, in assenza di avversa allegazione, l’imputazione dei contratti di lavoro a tempo determinato impugnati dalla ricorrente nell’ambito della quota del 70% della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, in relazione alla quale è prescritta in capo all’amministrazione l’indizione di concorso pubblico, omettendo di considerare, ai sensi della L. n. 186 del 2003, la possibile imputazione degli stessi alla quota del 30% della dotazione organica, per la quale è consentito il reclutamento con contratti a tempo determinato, osservando che era onere di parte ricorrente dedurre, già nel giudizio di primo grado, quale fatto costitutivo della domanda, che nel momento della stipula di ciascun contratto a termine l’amministrazione aveva superato la quota del 30% dei posti da coprirsi con contratto a tempo determinato;

il motivo di ricorso è inammissibile poichè sostanzialmente propone, sotto molteplici profili, la questione della possibile riconducibilità dei contratti oggetto del giudizio alla quota del 30% dell’organico, in relazione alla quale non è prevista l’assunzione ma è legittimo il ricorso a contratti a tempo determinato, questione che implica un accertamento in fatto, consistente, per come rilevato da parte ricorrente, nella “verifica in concreto di un’effettiva disponibilità di cattedre, della vacanza di posti in organico e del mancato raggiungimento della quota del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti richiesta dalla legge”;

la suddetta questione, per come affermato dalla stessa parte ricorrente, non era stata introdotta e, di conseguenza, affrontata nel giudizio di merito, da ciò derivando l’inammissibilità della proposizione della medesima in sede di legittimità (Cass. n. 25319

del 25/10/2017: “Nel giudizio di cassazione non si possono

prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio “);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte controricorrente che ne ha fatto richiesta;

non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. n. 1778 del 29/01/2016 “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2020

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