Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1834 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. I, 26/01/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A. (c.f. (OMISSIS) – p.i. (OMISSIS)),

denominazione assunta a seguito della fusione per incorporazione del

Sanpaolo Imi spa in Banca Intesa spa, in persona del procuratore pro

tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76,

presso l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rppresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO N. (OMISSIS) S.P.A. CEI CASILLO IN LIQUIDAZIONE

(c.f.

(OMISSIS)), in persona del Curatore Avv. O.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 101, presso

l’avvocato ROMEO CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2952/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PIER AURELIO COMPAGNONI, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, CARLO ROMEO che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 23 maggio 2000, il curatore del fallimento della societa’ CEI Casillo s.p.a. ha chiesto al Tribunale di Roma di revocare ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, le rimesse asseritamente solutorie, confluite in complessive L. 371.000.550 sul conto corrente intestato alla societa’ aperto presso la CARIPLO ed affidato sino all’importo di L. 100.000.000 nel periodo sospetto, il cui momento iniziale ha collocato nell’ottobre del 1996. La consapevolezza da parte della banca dello stato di dissesto della sua cliente, a suo avviso, era comprovata dai numerosi protesti levati a carico della medesima e dalla pendenza di procedure di esecuzione mobiliare, iniziate sin dal 1997.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza dell’11 novembre 2003, ha accolto la domanda condannando l’IntesaBci Gestione Crediti s.p.a., succeduta in qualita’ di incorporante all’originario istituto convenuto, al pagamento in favore della procedura della somma di Euro 1.110.895,85.

Intesa Gestione Crediti in qualita’ di mandataria della Banca Intesa s.p.a ha impugnato la decisione innanzi alla Corte d’appello di Roma.

Ha contestato la prova del requisito soggettivo dell’azione, l’erroneita’ della dichiarazione d’inefficacia di numerose operazioni di giroconto, l’omesso riscontro di partite bilanciate e dell’entita’ degli affidamenti concessi.

La Corte territoriale, con sentenza n. 2952 depositata il 2 luglio 2007 e notificata il 19 settembre 2007, ha rigettato l’appello.

Avverso questa decisione l’Intesa Sanpaolo s.p.a., succeduta a sua volta all’istituto di credito appellante, ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a sette motivi resistiti dal curatore fallimentare con controricorso ed ulteriormente illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo denuncia violazione della L. Fall., art. 67, comma 2 e degli artt. 2727 e 2729 c.c..

La ricorrente ascrive alla Corte di merito errore di diritto consistito nell’avere desunto la prova della scientia decotionis dalla notevole entita’ dello scoperto maturato sul conto intestato alla societa’ fallita, individuato dalla curatela attrice nell’atto di citazione nell’importo di L. 371.000.550 ed invece ivi prospettato quale ammontare complessivo delle somme prelevate oltre il limite dell’affidamento. Deduce a conforto d’aver offerto prova per tabulas, confermata in atti dalle risultanze dell’espletata c.t.u., che il conto corrente intrattenuto dalla CEI Casillo alla data del 31.12.96 presentava un saldo creditore per importi rilevantissimi ed al 31.3.97 un saldo debitore per sole L. 96.271.375, ed era percio’ passivo ma non scoperto, essendo pacificamente affidato fino all’importo di L. 100.000.000.

Formula quesito di diritto con cui chiede se puo’ dirsi ottemperato l’onere della prova incombente sul curatore fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, e quindi dimostrata in capo ad istituto bancario la scientia decotionis, sull’assunto che questo avrebbe dovuto svolgere indagini presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia sul proprio correntista nonostante la curatela non abbia dimostrato documentalmente le segnalazioni presenti sul nominativo poi fallito nella medesima Centrale.

Il motivo e’ fondato.

La decisione impugnata si articola nei seguenti passaggi logici:

1.- il curatore fallimentare ha assolto all’onere probatorio afferente la scientia decotionis:

1.1.- per aver dedotto la sussistenza in periodo sospetto di un rilevante scoperto sul conto corrente intrattenuto dalla CEI Casillo di entita’ tale da indurre la banca a verificare lo stato degli affidamenti di cui godeva la cliente segnalati dal sistema bancario presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia;

1.2.- perche’ la prima levata di un protesto risalente all’aprile del 1997, seguita da centinaia di altri protesti, ribadiva la sussistenza di plesso indiziario sintomatico.

La citazione introduttiva, il cui testo e’ integralmente riprodotto nel motivo, indica nell’importo di L. 371.000.550 la somma di tutte le operazioni transitate nel periodo considerato sospetto sul conto corrente ordinario n. (OMISSIS) intestato alla Cei Casillo, affidato sino alla soglia massima di L. 100 milioni. E’ dunque evidente l’errore in cui e’ incorso il giudice d’appello. L’imputazione della somma anzidetta allo scoperto, omesso ogni riferimento al limite dell’affidamento, e’ frutto di palese travisamento del tenore delle allegazioni di parte attrice. In logica coerenza, il percorso argomentativo che ne ha sorretto la decisione conclusiva, falsato da tale errata premessa, e’ affetto dal vizio denunciato.

2.- Il secondo motivo prospetta vizio d’omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia in relazione alla circostanza dedotta nel precedente mezzo.

Il motivo e’ inammissibile in quanto difetta dell’esposizione della sintesi conclusiva, secondo quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. Secondo consolidata esegesi, in caso di denuncia del vizio di motivazione, l’illustrazione del motivo si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, cui si riferisce il vizio dedotto, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione – per tutte Cass. n. 4556/2009.

3.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. Fall., art. 67, comma 2. L’errore ascritto alla Corte di merito si anniderebbe nell’aver attribuito decisivo valore indiziario, ai fini della prova della scientia decotionis, alla comprovata levata di un primo protesto nei confronti della CEI Casillo che, pur risalendo all’aprile del 1997, e’ stata valorizzata anche con riferimento alle rimesse eseguite in data anteriore, eseguite in L. 504.000.0000 in data 23 ottobre 1996 ed in L. 307.025.172 il 13 novembre 1996.

Formula quesito di diritto con cui chiede se nell’azione revocatoria fallimentare, raggiunta la prova del requisito soggettivo, possano farsene retroagire gli effetti all’inizio del periodo sospetto. E, piu’ in particolare, se, collocato il dato sintomatico rappresentato dalla levata del primo protesto, alla data del 3 aprile 1997, possa, in assenza di altri elementi, ritenersi provata la scientia decotionis anche per il periodo precedente sino al dies a quo del periodo sospetto. Il motivo e’ fondato.

E’ pacifico che, poiche’ la conoscibilita’ dello stato d’insolvenza va riguardata “al momento” in cui viene ad esistenza l’atto di cui si chiede la revoca (v. per tutte Cass. citata n. 10209/2009, 17998/2009) gli elementi nei quali si traduce siffatta condizione psicologica devono necessariamente precedere l’atto stesso, essendo sintomatici di una condizione soggettiva che va valutata con giudizio ex ante e non certo ex post. La Corte territoriale non si e’ attenuta a tale regola. Alla levata del protesto risalente all’aprile del 1997, tralasciata ogni altra questione relativa alla sua conoscibilita’, precedente rispetto a due delle operazioni revocate, non puo’ ascriversi alcun rilievo, neppure indiziario. Trattasi di evento imprevedibile ed incerto, non ragionevolmente valutabile ai fini in esame. La decisione, che ha valorizzato in relazione a pagamenti ad esso successivi, e’ dunque inficiata dal denunciato errore.

4.- Col quarto motivo la ricorrente denuncia vizio d’omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia rappresentato dalla circostanza denunciata nel precedente mezzo, per aver la Corte territoriale preteso prova documentale del fatto notorio della pubblicazione ritardata del bollettino dei protesti.

Il motivo e’ inammissibile. Difetta anch’esso della sintesi conclusiva illustrativa del fatto controverso e decisivo, rispetto al quale si prospetta il deficit motivazionale denunciato.

5.- Col quinto motivo si deduce ancora violazione della L. Fall., art. 67, comma 2 nonche’ degli artt. 1842, 1852 e 1853 e correlato vizio d’omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Si indirizza critica al passaggio logico che esclude la natura di partita bilanciata della rimessa di L. 307.025.712 effettuata il 13.11.96. Si assume a conforto che tale carattere, pur in assenza di specifico accordo, sarebbe stato agevolmente desumibile da parte del giudice di merito alla luce del fatto che al versamento, effettuato con valuta 13.11.96 e costituente provvista per un pagamento a favore di terzo, corrispose appunto tale pagamento, eseguito il successivo 26 novembre nel medesimo importo. Il conclusivo quesito di diritto chiede se la dimostrazione delle partite bilanciate puo’ essere fornita non solo documentalmente ma altresi’ in via presuntiva, sulla scorta delle connotazioni assunte in concreto dai movimenti considerati.

La Corte territoriale, in assenza prova di ordine del cliente, ha escluso il carattere di partita bilanciata del versamento eseguito in L. 307.030.712 in data 26 novembre 1996 in ragione dello sfasamento temporale riscontrato tra i movimenti in esame. Ha attribuito carattere solutorio a tutti i giroconti ed alle operazioni di ordine e conto registrate sul conto nell’anno anteriore all’apertura della procedura, consistite nel transito di somme da altro conto passivo al conto in oggetto scoperto.

La banca ricorrente critica la decisione in parte qua, richiamando in tesi principio sicuramente corretto, ma sollecitando in sostanza la rivisitazione in punto di fatto delle operazioni controverse.

Secondo consolidata esegesi (cfr. Cass. nn. 9698/2004; 5917/2002, 686/199, 6558/1997, 10869/1994, 4084/2004, 23393/07, 6190/2008), la funzione di bilanciamento tra versamenti e prelievi postula l’esistenza di una convenzione tra banca e cliente, perche’ solo se vi e’ tale intesa la rimessa non rappresenta operazione di rientro “ma la provvista per una operazione speculare a debito, sia essa di pagamento a favore di terzi, ovvero di prelievo da parte del cliente, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volonta’” – Cass,. 24084/2004 -.

E’ parimenti pacifico pero’, come deduce a giusta ragione la ricorrente, che tale accordo non necessariamente deve essere consacrato in un atto scritto; puo’ infatti desumersi anche da facta concudentia, purche’ la specularita’ tra le operazioni- versamento e prelievo- sia tale da evidenziarne con certezza lo stretto collegamento funzionale.

Nel caso di specie, incontroversa l’assenza della prova dell’esistenza della convenzione di bilanciamento, la Corte territoriale, che ha adeguatamente illustrato il suo convincimento con motivazione puntuale e priva di errori di diritto o vizi logici, ha escluso in punto di fatto la specularita’ tra gli accrediti ed i prelievi, e quindi il loro bilanciamento. Indubbia la sintomaticita’, ai fini della verifica del bilanciamento fra le operazioni bancarie, dello scarto temporale fra di esse intervenuto, la valutazione della sua decisivita’ appartiene al solo giudice di merito, e, se congruamente e logicamente motivata, non e’ scrutinabile in questa sede. Nel caso di specie, alla luce dello stesso principio evocato dalla ricorrente, senza affatto attribuire valore tranciante all’assenza dell’accordo di bilanciamento, il giudice di merito ha esaminato e vagliato il dato cronologico che, indimostrato l’accordo scritto, era sicuramente decisivo. La sintesi ricostruttiva che ha determinato l’esclusione della natura di partita bilanciata della considerata movimentazione del conto, rappresenta l’esito di un percorso valutativo che non e’ sindacabile nel merito, non rientrando tale verifica tra i compiti di questa Corte. Il motivo e’ percio’ inammissibile.

6.- Il sesto motivo rappresenta medesimo vizio con riferimento alla revoca disposta in relazione a tutti i giroconti e le operazioni di ordine e conto, registrate sul conto ordinario n. (OMISSIS) intestato alla CEI Casillo, che rappresentavano piuttosto giroconti tra due conti della fallita, quello in discussione ed quello recante il n. (OMISSIS) – conto anticipi fatture -, entrambi con saldo negativo.

Il quesito di diritto chiede se le partite di giro tra due conti entrambi recanti saldi negativi costituiscano rimesse revocabili, con riferimento a precedente arresto di questa Corte n. 6473/1998.

Anche questo motivo e’ inammissibile.

Richiamate le risultanze dell’espletata c.t.u., la decisione impugnata, ricostruisce la movimentazione del conto ordinario n. (OMISSIS), cui si riferisce la domanda di revoca, nel senso che le rimesse ivi affluite dagli altri conti intestati alla stessa societa’ non rappresentavano meri giroconti, ma tendevano ad escludere le passivita’ ivi maturate. Il motivo in esame induce ad una rivisitazione della movimentazione dei conti indicati, diversa ed in tesi corretta rispetto a quella ricostruita nei termini riferiti in sede di merito, che non e’ pero’ ammessa in questa sede. La pretesa autonomia funzionale dei conti, a giudizio della Corte territoriale, non ne ha escluso il collegamento teso a consentire l’estinzione della passivita’ maturata sul conto affidato. La vicenda fattuale, ricostruita in questi termini, rimane cosi’ consacrata e non puo’ essere scrutinata, siccome il tessuto motivazionale che la sorregge e’ esaustivo puntuale ed immune da errori di diritto. L’operazione di giroconto dal conto anticipo fatture, qual e’ quello indicato dalla ricorrente, al conto corrente di corrispondenza ordinario, per giurisprudenza consolidata, ha valore satisfattorio e non solo contabile se l’accredito mira a ridurre lo scoperto, incidendo sul limite dell’affidamento concesso su tale ultimo conto – Cass. n. 20101/2005 -. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tale enunciato ed e’ percio’ immune da errore.

7.- Il settimo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla deduzione circa l’incidenza della riforma dell’istituto della revocatoria sulla definizione nella controversia.

A parte la sua assoluta infondatezza – cfr. Cass. n. 19043/2010 -, il motivo non illustra la sintesi conclusiva di cui si e’ gia’ detto, ed e’ percio’ inammissibile.

Tutto cio’ premesso, deve disporsi l’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso ed il rigetto delle restanti censure.

L’impugnata sentenza deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Roma che provvedera’ anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso e rigetta gli altri.

Cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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