Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1834 del 25/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2018, (ud. 30/10/2017, dep.25/01/2018),  n. 1834

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

l’INPS ricorre, affidandosi ad un unitario motivo e con atto notificato il 2-3/11/2016, per la cassazione della sentenza n. 1158 del dì 01/06/2016, con la quale il tribunale di Siracusa ha solo in parte accolto il suo appello avverso il rigetto della domanda proposta contro B.G. e la sua assicuratrice r.c.a., di condanna al pagamento di somma pari a quella da esso odierno ricorrente versata a A.P. a causa di un sinistro verificatosi il (OMISSIS), ritenuta dal giudice di secondo grado non superata la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c., e quindi spettante il rimborso della sola metà delle somme sborsate; gli intimati non espletano attività difensiva in questa sede;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., come modificato dal del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

– il ricorrente si duole di “violazione e falsa applicazione dell’art. 1916 c.c. e la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28, (ora il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 142”, contestando la decurtazione della prestazione assistenziale erogata all’assicurato danneggiato in ragione del concorso di colpa di quest’ultimo, detto concorso non essendo opponibile all’ente previdenziale;

sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma sul principio per il quale “l’assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato – danneggiato, ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato” (Cass. 29/10/2002, n. 15243);

in particolare, è costantemente enunciato che “la surrogazione dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato – danneggiato verso il terzo responsabile, fino a concorrenza dell’ammontare erogato, trova esclusivo limite nella somma che il terzo debba in concreto per risarcire il danneggiato”, sicchè “l’eventuale concorso di colpa di quest’ultimo rileva solo in quanto riduce l’ammontare di quella somma, ma non può portare alcuna ulteriore riduzione proporzionale del diritto dell’assicuratore che nella somma medesima trovi integrale soddisfacimento” (tra le meno recenti, in tali sensi, Cass. 20/03/1982, n. 1824; v. pure, citate dal ricorrente: Cass. 11/05/2007, n. 10834; Cass. 05/08/2010, n. 18181; nello stesso senso, in precedenza, tra molte: Cass. 10/01/1964, n. 45; Cass. 05/02/1976, n. 402; Cass. 07/04/1979, n. 2003; Cass. 09/02/1987, n. 1374; Cass. 17/01/1992, n. 524; Cass. 12/01/1996, n. 187; Cass. 16/11/1999, n. 12686; Cass. 23/02/2006, n. 4020);

al riguardo, è insito nella struttura stessa dell’istituto della surrogazione che esso possa comportare la sostituzione del titolare di un diritto, ma – solamente – nella sua entità effettiva, a nulla rilevando che questa dipenda o discenda dal frazionamento o dalla riduzione, per qualsiasi motivo, di una maggiore entità originaria; al tempo stesso, la sostituzione trova la sua causa in un diverso diritto, quello che fa capo al surrogante in dipendenza dell’esborso cui è stato costretto, sicchè non può legittimarlo a sostituirsi ad altri per una misura maggiore di quella che a lui per primo spetti; tali due posizioni giuridiche soggettive piene tra loro interagiscono nel loro ammontare concretamente spettante all’uno o all’altro dei soggetti coinvolti, segnando pertanto il confine oltre il quale la sostituzione non può avvenire: con l’utile risultato – e lo scopo – di evitare un detrimento patrimoniale privo di causa a danno di uno dei tre soggetti coinvolti (assicuratore, assicurato e responsabile);

pertanto, da un lato, l’assicuratore non può pretendere dal responsabile una somma superiore al danno da lui effettivamente causato, anche se per qualsivoglia motivo l’indennizzo pagato sia stato superiore (Cass. 27/04/1995, n. 4642; Cass. 07/08/1991, n. 8597; Cass. 15/02/1971, n. 380; Cass. 06/03/1969, n. 742); nè, dall’altro lato, può pretendere l’assicuratore dal responsabile una somma superiore all’indennizzo pagato all’assicurato;

ne consegue che la riduzione per il concorso di colpa va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, ma non dall’indennità corrisposta dall’assicuratore e per il cui recupero questi agisca in surrogazione: ad esempio, posto uguale a 100 il danno – di un assicurato e dinanzi ad un concorso di colpa del 40% del medesimo danneggiato, ove l’assicuratore – per motivi dipendenti dal rapporto diretto (ad es. una franchigia o diversi criteri di quantificazione del danno indennizzabile) con l’assicurato, che però non rilevano nei confronti del danneggiante – responsabile – abbia corrisposto al danneggiato un indennizzo di 80, l’assicuratore stesso può legittimamente pretendere dal responsabile solamente 60, pari alla quota-parte di danno imputabile a questi e di cui questi avrebbe al massimo potuto essere chiamato a rispondere; o, in altri termini e descrittivamente, l’assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l’entilì dell’indennizzo concretamente corrisposto all’assicurato e l’entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato;

il ricorso va così accolto, in applicazione del seguente principio di diritto: “il diritto dell’assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all’assicurato, da una parte, e dell’ammontare dell’indennizzo pagato dall’assicuratore, dall’altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell’assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall’indennità corrisposta dall’assicuratore e per il cui recupero l’assicuratore medesimo agisca in surrogazione; e tanto con l’effetto che l’assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l’entità dell’indennizzo concretamente corrisposto all’assicurato e l’entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato”;

la gravata sentenza va così cassata in relazione al motivo accolto: ma, non apparendo con la dovuta immediatezza dagli atti di causa, nè, per la verità, neppure dalla prospettazione in ricorso, che sia rispettato il limite all’inoperatività del concorso pure esplicitato dalla richiamata giurisprudenza (che, cioè, la somma invocata a titolo di rivalsa non superi la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato), sussiste la necessità di nuovi accertamenti di fatto e deve disporsi il rinvio come in dispositivo, anche per le spese del presente giudizio, affinchè sia applicata alla fattispecie il principio di diritto appena enunciato;

non sussistono invece i presupposti, per essere qui accolto il ricorso, per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato nei giudizi di impugnazione.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso giudicante, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

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