Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1834 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4814-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AVIGNONESI

5, presso lo studio dell’avvocato ABBAMONTE STUDIO LEGALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO FALCO;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il

20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO;

udito l’Avvocato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con decreto 20.7.2015 la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia contro il precedente decreto del consigliere delegato che aveva accolto la domanda di equa riparazione proposta da T.F. in relazione alla durata irragionevole di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello di Napoli.

Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha osservato che correttamente era stato considerata, ai fini della tempestività della domanda di equa riparazione la sospensione dei termini durante il periodo feriale.

2 Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia sulla base di due motivi a cui resiste la T. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con le due censure il Ministero della Giustizia deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 dolendosi del computo, ai fini della tempestività della domanda, del periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale.

Il ricorso è infondato.

La censura è infondata: come già affermato in precedenza da questa Corte, poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (v. tra le varie, Sez. 6 – 2, Sentenza n. 5423 del 18/03/2016 Rv. 639423; Sez. 1, Sentenza n. 5895 del 11/03/2009 Rv. 607200; Sez. 1, Ordinanza n. 22242 del 2010 non massimata; v. anche Sez. U, Sentenza n. 17781 del 22/07/2013 in motivazione).

Di conseguenza, considerando come dies a quo per il calcolo del termine la data del 28.2.2013 indicata a pag. 17 del ricorso dallo stesso Ministero (corrispondente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il giudizio presupposto), si rivela tempestiva la proposizione della domanda di equa riparazione con atto depositato l’8.10.2013, se si aggiungono i 46 giorni di sospensione del periodo feriale.

Il ricorso va pertanto respinto con addebito di spese alla parte soccombente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida in Euro 800,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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