Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18339 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18339 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA

sul ricorso 27195-2007 proposto da:
PALMINOTA

PIERGIOVANNI

PLMPGV38A14H501Z,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 4,
presso lo studio dell’avvocato ANGELINI DOMENICO, che
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

DI RUOCCO MASSIMILLA DRCMSM45A67A783F,

SERIANNI

VINCENZO SRNVCN29M16F780L, elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio
dell’avvocato CIABATTINI

SGOTTO LIDIA,

1

che

li

Data pubblicazione: 31/07/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO
CRISTIANO giusta delega in atti;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 140/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 07/03/2007, R.G.N.
1100/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/06/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’Avvocato DOMENICO ANGELINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

N
2

\

STATO, da cui sono difesi per legge;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.-

Nel 1998 Piergiovanni Palminota, all’epoca pretore

dirigente di Vigevano, concorse all’assegnazione del posto di
presidente del tribunale di Voghera, contestualmente chiedendo
al consiglio giudiziario di Milano si esprimere il prescritto

In detto parere, formulato all’unanimità il 9.2.1999 e pur
positivo in ordine all’idoneità dell’aspirante a ricoprire il
posto richiesto, veniva peraltro riferito quanto segue:
<< /) Il dott. Palminota, nella formulazione delle tabelle g della Pretura di Vigvano, nonostante il contrario motivato parere già espresso da questo organo e la bocciatura del Consiglio superiore, ebbe a riproporre lo stesso criterio, già dichiarato inopportuno, di affidare l'intero ruolo civile della Pretura a Vice Pretori onorari, pur in presenza di altri due Pretori togati in servizio. 2) Egli fu protagonista di un increscioso episodio riportato, con ironici commenti, anche dalla stampa locale: la Pretura di Vigevano fu, su sua disposizione, chiusa al pubblico e agli utenti per alcuni giorni con la espressa motivazione "chiusa per inventario">>.
2.-

Con atto di citazione del luglio 2001 Piergiovanni

Palminota, al quale era stato intanto conferito altro ufficio
direttivo, convenne in giudizio Vincenzo Serianni e Massimilla
Di Ruocco, nella rispettive qualità di presidente del
consiglio giudiziario perché presidente della corte d’appello

3

parere.

e di relatrice della pratica, chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni

ex artt. 28 Cost. e 2043 cod. civ. sui

rilievi:
a) che il 21.10.1999 il parere, contenente rilievi ingiusti
ed infondati e contrastanti con gli atti che il consiglio

Tar della Lombardia e che la sentenza era stata confermata nel
2000 dal consiglio di Stato;
b)

che esso era stato peraltro posto a base del

provvedimento del CSM, del 10.6.199, di conferimento ad altro
magistrato del posto di presidente del tribunale di Gorizia
(provvedimento poi
dell’annullamento

annullato dal TAR in conseguenza
del

menzionato

parere,

quale

atto

presupposto);
c)

che la negligenza del presidente Serianni e della

relatrice Di Ruocco gli avevano procurato danni in relazione
alle spese affrontate innanzi al giudice amministrativo, alla
perdita di chances lavorative ed al danno biologico riportato
per la situazione di tensione psicofisica cui era stato
sottoposto.
I convenuti resistettero e chiamarono in causa il CSM ed il
ministero della giustizia, senza tuttavia formulare istanze
nei loro confronti.
Anche i chiamati si costituirono aderendo alla posizione dei
convenuti (eccepirono anche il difetto di giurisdizione del

4

giudiziario aveva omesso di esaminare, era stato annullato dal

giudice ordinario, ma la questione è superata dal formatosi
giudicato sul punto).
Il tribunale di Brescia rigettò la domanda con sentenza n.
1593 del 2004, condannando l’attore alle spese in favore dei
due convenuti e compensando quelle tra questi ultimi ed i

3.- La corte d’appello di Milano ha respinto il gravame del
soccombente con sentenza n. 140 del 2007, condannandolo alle
spese nei confronti dei soli convenuti.
4.-

Avverso

detta

sentenza

ricorre

per

cassazione

Piergiovanni Palminota affidandosi a quattro motivi, cui
resistono con unico controricorso Vincenzo Serianni e
Massimilla Di Ruocco.
L’avvocatura

generale

dello

Stato

ha

depositato

controricorso per il ministero e per il CSM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.- La corte d’appello, nel rigettare il secondo motivo di

gravame relativo alla criticata esclusione del nesso di
causalità tra condotta dei convenuti e danno lamentato

chiamati.

dall’attore, a pagina 14 della sentenza impugnata ha rilevato
che, come risultava dall’adottata deliberazione del CSM in
data 10.6.2009, non era vero “che la medesima si basò solo ed
esclusivamente sui rilievi formulati dal Consiglio
Giudiziario: al contrario il C.s.m., in prima battuta,
evidenziò il parere negativo sulla gestione della Pretura di
Vigevano che emergeva sia dal parere del

dott.

Sciacchitano
\’\\

5

che dall’ispezione ministeriale e, solo “a conferma” utilizzò
in seconda battuta anche il parere del consiglio giudiziario”.
Ha ritenuto, dunque, che tanto fosse sufficiente per dire
fallita la prova in ordine al nesso causale tra il parere del
consiglio giudiziario e la delibera del CSM, e quindi anche in

suddetta deliberazione.
2.- Tale ratio decidendi non è fatta oggetto di censura:

– né col primo motivo (col quale è denunciata insufficiente
e contraddittoria motivazione sulla affermata, mancata
impugnazione della statuizione del primo giudice in punto di
“chiusura dell’ufficio giudiziario”);
– né col secondo (omessa motivazione sulla richiesta di
risarcimento di E 50,61, quale spesa di viaggio affrontata per
portare a Roma, presso il CSM, la sentenza con la quale il TAR
aveva annullato il parere del consiglio giudiziario);
– né col terzo (anch’esso relativo, sotto altro profilo,
alla ravvisata, omessa impugnazione della parte della sentenza
di primo grado relativa alla questione della chiusura della
pretura);
– né col quarto (col quale la sentenza è censurata per
violazione degli artt. 2043, 2056 e 1223 cod. civ. circa la
esclusa possibilità di richiedere con autonomo giudizio, ad un
terzo e non alla parte, il rimborso delle spese processuali
che sia stato necessario affrontare per promuovere, nei

6

ordine gli asseriti danni derivati all’appellante dalla

confronti di altri, un giudizio reso necessario dal fatto
illecito del terzo).
3.- Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di
interesse, giacché la sentenza non sarebbe comunque travolta
dall’eventuale accoglimento di uno o più dei motivi suddetti.

in sede di parere del consiglio giudiziario e la delibera del
CSM sfavorevole al ricorrente è evidentemente assorbente di
ogni altro aspetto della pretesa creditoria, in quanto
risolventesi nell’affermazione che il mancato conferimento di
quell’ufficio direttivo dipese da risultanze ulteriori e
diverse da quelle prospettate dall’attore.
4.-

Le spese seguono la soccombenza nei confronti di

Vincenzo Serianni e Massimilla Di Ruocco.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese sostenute dal
ministero e dal CSM, nei cui confronti – come già chiarito
dalla sentenza impugnata – nessuna domanda era stata proposta.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a
Vincenzo Serianni ed a Massimilla Di Ruocco le spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 6.200, di cui 6.000
per compensi, oltre agli accessori di legge.
Roma, 4 giugno 2013

L’affermato difetto di nesso causale tra i rilievi formulati

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