Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18339 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24537-2017 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI BARIONE,

23, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO MASCIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati PAOLO BIAVATI, GIANFRANCO MUCCINO;

– ricorrente –

contro

MO.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA

TERESA, 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TAURINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO HAZAN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/2016 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il

22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. M.R. ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di Mo.Ma., medico di base della propria famiglia, deducendo la sua colpa professionale in relazione al decesso per emorragia cerebrale della madre P.A., avvenuto il giorno successivo alla visita ambulatoriale alla quale si era sottoposta: lamentava, al riguardo, che nonostante fosse stato diagnosticato un pregresso episodio di T.I.A. con prescrizione di accertamenti urgenti, il sanitario non aveva richiesto l’intervento immediato del servizio 118.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, la pronuncia impugnata – seguita dall’ordinanza, ex art. 348bis c.p.c., della Corte d’appello di Milano – aveva respinto la pretesa della M. che aveva per oggetto la perdita di maggiori chances di sopravvivenza della madre ove il medico avesse provveduto in via di emergenza.

2. L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per omesso deposito della copia autentica dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. della Corte d’appello di Milano.

Il controricorrente assume, infatti, che il ricorrente si era limitato ad inserire, dandone atto nel ricorso, soltanto la copia autentica della sentenza del Tribunale, omettendo di produrre il provvedimento della Corte d’Appello con l’attestazione di conformità.

1.1.Il rilievo è infondato.

1.2. Il Collegio osserva, preliminarmente, che, come allegato nella memoria ex art. 380bis c.p.c., nel fascicolo del ricorrente risulta presente, oltre alla sentenza impugnata, anche l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. (Corte d’Appello di Milano n. 2915/2017 dep. il 17.7.2017) con attestazione di conformità e corredata dalla documentazione informatica attestante l’avvenuta comunicazione da parte della cancelleria della Corte milanese, dalla quale può verificarsi la tempestività del ricorso (cfr. art. 348ter c.p.c.).

1.3. E, vale solo la pena di rilevare che, rispetto a tale incombente, la mancanza di asseverazione della documentazione informatica risulta del tutto irrilevante visto che il controricorrente non ne ha disconosciuto la conformità all’originale (cfr. in termini Cass. SUU 8312/2019).

2. Sul ricorso.

2.1. La peculiarità della controversia impone una breve sintesi degli aspetti fattuali.

2.2. La ricorrente evocò in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia il medico di base Mo.Ma., deducendo la sua responsabilità per colpa medica in relazione al decesso della madre P.A.: assumeva che ella si era recata presso l’ambulatorio medico per un controllo delle patologie circolatorie e vascolari (ipertensione) di cui soffriva e che erano dal sanitario ben conosciute; che il Mo., nel corso della visita, constatava un eccesso pressorio e le somministrava un farmaco che faceva immediato effetto; che, inoltre nel referto il medico riscontrava “innalzamento della pressione arteriosa e recente episodio recidivante di sospetto T.I.A. (attacco ischemico transitorio)” e consigliava un elettrocardiogramma oltre ad una visita neurologica ed esami di routine, caratterizzati da urgenza, con impegnativa dell’11.12.2003 (cfr. pag. 3 primo cpv. del ricorso).

2.3. La M. deduceva che la madre, ritornata a casa, era stata colpita da un nuovo malore e che, ricoverata immediatamente al pronto soccorso, veniva trasferita nel reparto di rianimazione dell’Ospedale dove decedeva, con diagnosi di emorragia celebrale parenchimale, il giorno successivo.

2.4. Le pretese dell’odierna ricorrente – che hanno per oggetto il risarcimento del danno per la perdita di maggiori chances di sopravvivenza della Passerella, ove il medico di base avesse fatto intervenire immediatamente il servizio del 118, invece di limitarsi a prescrivere un controllo nEurologico urgente – sono state respinte dal Tribunale di Pavia che ha escluso che ricorresse la malpractice dedotta; e, la Corte territoriale di Milano ha dichiarato inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c., l’appello proposto.

3. Con primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per omesso prudente apprezzamento della prova con violazione dell’art. 116 c.p.c., e motivazione obiettivamente illogica ed incomprensibile.

3.1. Lamenta che nonostante emergesse – dalla prescrizione contestuale alla visita medica dell’11.12.2003 – la diagnosi di un attacco ischemico transitorio (TIA), il Mo. aveva omesso di richiedere l’intervento urgente del 118 e che il Tribunale aveva errato nel non ritenere in re ipsa la prova della sua negligenza.

3.2.11 motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, con la censura in esame mostra di non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulle emergenze istruttorie ed in particolare sul contenuto del certificato redatto a seguito della visita medica.

3.3. Dall’esame di esso (cfr. pag. 2 della sentenza), il Tribunale ha correttamente evinto che l’attacco ischemico transitorio non fosse stato riscontrato al momento della visita, in quanto venne diagnosticato in relazione ai sintomi descritti dalla paziente per un episodio di assenza occorso quattro giorni prima; mentre in sede ambulatoriale erano stati soltanto registrati gli alti valori della pressione arteriosa che avevano indotto il medico a somministrare immediatamente alla P. un farmaco (che aveva avuto immediato esito positivo) ed a prescriverle esami clinici e visita neurologica urgenti.

3.4. Il Tribunale, avvalendosi anche dell’accertamento tecnico di un ausiliare d’ufficio, ha valutato il significato della certificazione cui si riferisce la censura della ricorrente, rendendo una motivazione congrua e logica rispetto alla quale la critica formulata prende le mosse dalla falsa convinzione – esclusa da tutte le altre emergenze istruttorie – che il medico avesse riscontrato un T.I.A. in atto ed, omettendo di chiamare il servizio d’urgenza del 118, avesse rimandato a casa la paziente solo con la prescrizione medica sopra indicata. In tal modo articolato, il motivo risulta incoerente rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito e, conseguentemente, non può essere sottoposto al vaglio cassatorio richiesto.

4. Con la seconda e la terza censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente lamenta:

a. l’omesso esame della CTU per affermazioni inconciliabili ed incoerenza logico – formale delle argomentazioni svolte, con ricadute sulla esistenza motivazione;

b. l’omessa approfondita disamina logico – giuridica delle emergenze processuali con contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ed incoerenza logico/formale della diagnosi formulata nel certificato medico prodotto e la motivazione della sentenza impugnata che sarebbe per ciò nulla.

4.1. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, e sono entrambi inammissibili.

Il ricorrente, infatti, prende le mosse dal rilievo oggetto della precedente censura ed assume che il contenuto del certificato ridondi sulla nullità della CTU e della motivazione della sentenza.

4.2. Si osserva, tuttavia, che proprio alla luce di quanto è stato sopra argomentato, risulta che l’ausiliare abbia esaminato i fatti e la documentazione affermando coerentemente che la condotta del medico di base, nei limiti delle sue competenze, doveva ritenersi incensurabile; ed ha escluso che il comportamento del sanitario potesse essere stato causa della dedotta perdita di chances di maggiore sopravvivenza della paziente, in quanto al momento della visita non erano emersi sintomi tali da far ritenere necessario l’immediato soccorso che poteva essere richiesto soltanto per situazioni di constatata emergenza che anche la CTU non aveva riscontrato.

4.3. La Corte territoriale – che ha respinto la richiesta di rinnovazione della consulenza d’ufficio attraverso la nomina di specialista neurologo – ha correttamente evidenziato che la valutazione della condotta del Mo. doveva essere parametrata alle competenze ed i doveri del medico di base ed ha ribadito che il sospetto di un T.I.A. era riferito non alle condizioni della paziente al momento della visita, ma all’episodio occorso quattro giorni prima, rispetto al quale era stata formulata una diagnosi che richiedeva soltanto ulteriori esami ed accertamenti da eseguire con urgenza.

Quindi, entrambi i motivi, oltre a non cogliere la ratio decidendi della sentenza e della CTU, prospettano questioni di mero fatto, già compiutamente esaminate dal Tribunale e mascherano, con ciò, la richiesta di nuova valutazione di merito della controversia, non consentitg,in questa sede (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018).

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

7. Si dispone l’oscuramento dei dati personali, ai sensi del REG UE 679/2016 e D.Lgs. n. 101 del 2018.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dispone l’oscuramento dei dati personali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA