Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18339 del 07/09/2011
Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18339
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ARCHIMEDE 12 0, presso lo studio dell’avvocato MICALI
FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta
mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 456/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
2.4.09, depositata il 13/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega
avv. Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con sentenza depositata il 13 maggio 2009, la Corte d’appello di Messina, riformando la decisione del giudice di primo grado, ha dichiarato che L.V.M. è invalida al 100% e incapace di attendere agli atti quotidiani della vita con diritto all’indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2007, condannando conseguentemente l’INPS ad erogarle tale indennità; inoltre, rilevato che la decorrenza di quest’ultima era successiva alla domanda proposta in via amministrativa e allo stesso ricorso introduttivo del giudizio, ha compensato interamente tra le parti le spese di ambedue i gradi.
Avverso tale sentenza propone ora rituale ricorso per cassazione la L.V., con tre motivi.
L’INPS resiste alle domande con controricorso, mentre gli altri intimati non si sono costituiti.
Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dagli artt. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.
Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.
Col primo motivo, nella cui rubrica si lamenta la lacunosità, contraddittorietà e anomalie nel processo logico conducente alla decisione, la ricorrente deduce l’omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della pensione di inabilità, che sarebbe stata richiesta unitamente all’indennità di accompagnamento.
In proposito, si rileva che nella sentenza si da atto che la domanda della assistita riguardava unicamente l’indennità di accompagnamento e la ricorrente non indica specificatamente, in violazione della regola di autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., per tutte, recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10), in quale sede e in che modo abbia proposto anche l’altra domanda.
Col secondo e terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e il vizio di motivazione della sentenza in ordine alla decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di ambedue i gradi.
La prima censura è inammissibile, difettando nel ricorso la formulazione del relativo quesito di diritto, necessario, a pena di inammissibilità, a norma dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis al caso in esame.
Quanto alla seconda censura, la sentenza, come sopra ricordato, contiene al riguardo una motivazione del tutto congrua, come tale incensurabile in questa sede di legittimità”.
E’ seguita la rituale comunicazione al P.G. e la notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, dichiarando inammissibile il ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente a rimborsare all’INPS le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo; nulla per le ulteriori spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’INPS le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori;
nulla per le ulteriori spese.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011