Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18339 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TEULADA 38-A, presso lo studio dell’avvocato LOCATELLI

GIOVANNI MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MECHELLI GIOVANNI con delega a margino del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE 66, presso lo studio dell’avvocato CAPOZZI GIANCARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI ROBBIO VINCENZO con delega a

margine dei controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5401/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 14/12/2005; depositata il 17/01/2006; R.G.N. 3729/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de

27/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato GIOVANNI MARIA LOCATELLI;

udito l’avvocato VINCENZO DL ROBBIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per la improcedibilità

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 5401 del 14 dicembre 2005 depositata il 17 gennaio 2006, n. 3729/2004 emessa dalla Corte di appello di Roma, notificata personalmente il 21 febbraio 2006.

Produce a tal fine il dispositivo con cui la suddetta Corte ha accolto l’appello di L.R. dichiarando cessato il rapporto contrattuale di locazione al 31 dicembre 2001 e lo ha condannato alla restituzione dell’immobile, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri dell’11 novembre 2003 n. 1330 che invece aveva respinto la domanda di finita locazione per detta data – in atti – e depositando altra sentenza tra le medesime parti con cui il medesimo Tribunale di Velletri il 24 settembre 2003, con sentenza n. 1101, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’inadempienza del conduttore avendo il locatore in corso di giudizio accettato il pagamento del canone.

Resiste L.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disatteso il rilievo di inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura atteso che accede al ricorso per cassazione (Cass. 1954 e 15692/2009), ma ne va dichiarata l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, per non aver il ricorrente depositato la sentenza impugnata – neppure agli atti – funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) – del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale (S.U. 9005/2009).

Il ricorrente va condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 1.300,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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