Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18338 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18338 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 27154-2007 proposto da:
POGGIALI GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

ANGELO

BROFFERIO

presso

3,

lo

studio

dell’avvocato CARDARELLI ANTONIO, che lo rappresenta
e difende giusta procura speciale notarile del Dott.
Notaio CARLO GADDI in Roma del 24/05/2013 rep. n.
2013

22176;
– ricorrente –

1232
contro

DI LUCA NATALE MARIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BORMIDA 5/A, presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 31/07/2013

MORONI IGNAZIO,

che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DOINO FRANCESCO giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3883/2006 della CORTE

2989/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/06/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato ANTONIO CARDARELLI;
udito l’Avvocato IGNAZIO MORONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

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D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2006 R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata Giuliano Poggiali
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma Natale
Mario di Luca per sentirlo condannare al risarcimento dei
danni subiti per non avere il convenuto dato seguito,

A sostegno della domanda, l’attore esponeva di aver conferito
al convenuto, medico legale, l’incarico di consulente di parte
in relazione all’espletamento di una perizia autoptica
disposta dal G.i.p. del Tribunale di Latina nel procedimento
penale instaurato a seguito dell’incidente aereo, occorso sul
Monte Lupone in data 8.8.1997, per accertare cause e momento
del decesso di suo figlio, capitano Maurizio Poggiali. Fatto
sta che il convenuto si era limitato a presenziare alle
operazioni di riesumazione ed autopsia condotte dal perito
nominato dal G.i.p., senza provvedere alla redazione della
relazione tecnica e rendendosi successivamente irreperibile,
così sostanzialmente abbandonando l’attività difensiva e
rendendo impossibile ottenere un diverso accertamento dei
fatti in relazione alla determinazione del momento del decesso
di Maurizio Poggiali (che l’attore riteneva essere intervenuto
non nell’immediatezza dell’incidente, ma in un apprezzabile
lasso di tempo successivo). Il convenuto si costituiva
tardivamente in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata l’istruttoria, con sentenza in data 23.2.2004 il
Tribunale respingeva la domanda compensando tra le parti le

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ingiustificatamente, all’incarico professionale conferitogli.

spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello
Giuliano Poggiali, lamentando l’erroneità della decisione del
Tribunale con un unico motivo di impugnazione e chiedendone la
riforma con l’accoglimento dell’originaria domanda. Si
costituiva in giudizio Natale Mario di Luca resistendo al

chiedendo la riforma del capo della sentenza relativo al
riconoscimento della sua responsabilità professionale. In
esito al giudizio la Corte di Appello di Roma con sentenza
depositata in data 12 settembre 2006 rigettava entrambe le
impugnazioni e compensava le spese. Avverso la detta sentenza
il Poggiali ha quindi proposto ricorso per cassazione
articolato in un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste
con controricorso il Di Luca, il quale deposita a sua volta
memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unica doglianza, svolta dal ricorrente, articolata sotto il
profilo della motivazione contraddittoria, si fonda sulla
considerazione che la Corte di Appello non avrebbe esaminato
alcuni punti decisivi della controversia ed avrebbe trascurato
che il suo obiettivo non era ottenere un esito diverso da
quello emerso con la perizia ma era invece quello di avere una
consulenza da parte di un medico legale che godesse della sua
fiducia, al fine di rimuovere ogni incertezza sulle cause che
avevano determinato il decesso del figlio. La Corte infatti
non aveva interpretato correttamente il

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petitum

e lo aveva

Il

gravame il quale proponeva altresì appello incidentale

travisato, il che aveva portato ad una motivazione illogica e
contraddittoria.
Ha chiesto quindi – così, nel quesito a corredo del motivo ” accerti la Corte se vi è stato un vizio di contraddittoria
motivazione denunciabile in sede di legittimità ai sensi

decisivi della controversia quali: il fatto che il Poggiali
non avesse interesse al risultato della consulenza ma alla
redazione della stessa (al mezzo) da parte di un medico legale
di sua fiducia; il contesto da cui nascono le doglianze (vari
procedimenti penali in cui vi sono ipotesi di condizionamenti
oggettivi); la risarcibilità del danno per “gli effetti
vantaggiosi” del mero adempimento della obbligazione (la
redazione della consulenza) che avrebbe soddisfatto il
Poggiali indipendentemente dalle conclusioni raggiunte; per
effetto provveda all’annullamento o la riforma della sentenza
di merito”
La censura è inammissibile. Ciò, per un triplice ordine di
considerazioni. Ed invero, in primo luogo, deve rilevarsi che
il ricorrente, lamentando che il suo obiettivo non era
ottenere un esito diverso da quello emerso con la perizia
bensì quello di avere una consulenza da parte di un medico
legale che godesse della sua fiducia, propone una ragione di
doglianza che non si pone in alcuna correlazione con la
decidendi

ratio

della sentenza impugnata, fondata invece sulla

considerazione che nella vicenda in esame non era emersa

5

i/A

dell’art.360 n.5 del C.p.c. con il mancato esame di punti

alcuna prova certa in ordine al fatto che la prosecuzione
dell’incarico da parte del Di Luca avrebbe garantito, con
ragionevole certezza, la rimozione di ogni incertezza sulle
cause del decesso. Ed è appena il caso di osservare che le
ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare le

modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
risultino contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad
incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Inoltre, deve sottolinearsi che, nella censura, il ricorrente
accenna ad un’erronea interpretazione del

petitum

da parte

della Corte di merito, senza riportare in ricorso il contenuto
della domanda, nel rispetto del principio di autosufficienza
dei ricorsi al fine di consentirne a questa Corte l’utile
controllo. Invero, denunciata con il ricorso la sussistenza
di talune circostanze che risulterebbero da determinati atti,
il ricorrente, al fine di consentire al giudice di legittimità
il relativo controllo, ha l’onere di specificare nel ricorso
puntualmente il contenuto degli atti richiamati e di
provvedere alla loro integrale trascrizione, oppure di
riportarne i passi essenziali, non essendo sufficiente a
riguardo la mera deduzione e non essendo possibile sopperire
a tali lacune con indagini integrative, mediante l’accesso a
fonti esterne, che resta precluso alla Corte di cassazione. Il
mancato assolvimento dell’anzidetto onere, da parte del
ricorrente, comporta pertanto l’inammissibilità della censura

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ragioni della decisione, devono correlarsi con le stesse, in

Deve aggiungersi infine che, ai sensi dell’art. 366 bis cod.
proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6,
applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, ove
sia denunciato un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360
c.p.c. n. 5, così come è avvenuto nel caso di specie, la

quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti,
oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso,
riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà
o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle
ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere
la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e
n.4311/2008). Ciò considerato, deve evidenziarsi che, nel
ricorso in esame, il ricorrente ha esaurito il necessario
momento di sintesi nella sola indicazione dei fatti a suo dire
decisivi senza indicare altresì le ragioni di sussistenza del
vizio motivazionale dedotto, senza specificare, cioè, come e
perché nel ragionamento del giudice di merito sarebbe esistito
un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente
adottate e senza chiarire, nel quesito stesso, come invece
avrebbe dovuto, quali erano, a suo avviso, le considerazioni
poste dal giudice a base della sua decisione tra le quali
sussisteva un’intrinseca conflittualità, tale da rendere
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’
del suo ragionamento.

7

A

censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del

Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame

deve

essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del
ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di
. legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei
soli parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in complessivi C 7.200,00 di cui C
7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed C 200,00
per esborsi.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 4.6.2013

disciplinare i compensi professionali.

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