Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18338 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL BABUINO 51, presso lo studio dell’avvocato RIDOLA MARIO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MENCHINI SERGIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

APUAN CAR DI CECCARELLI UMBERTO & C. S.A.S., (OMISSIS) in persona

del suo legale rappresentante Sig. C.U.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 6, presso lo studio

dell’avvocato DIONISIO FABRIZIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLETTI CARLO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

AUTOCAR S.R.L. IN LIQUTDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1028/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, I1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 7/11/2005, depositata il 18/11/2005, R.G.N.

438/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 1^ febbraio 1977, Autocar Veicoli Industriali s.p.a e N. D. stipulavano un contratto in forza del quale il Signor N. concedeva in locazione alla società un immobile da adibire ad attività commerciale.

Il contratto prevedeva la durata iniziale di due anni, e, salvo disdetta, il rapporto contrattuale si sarebbe poi rinnovato tacitamente di anno in anno; le parti pattuivano un canone di locazione iniziale di L. 425.000 da corrispondere mensilmente.

Successivamente alla stipula del contratto di locazione sopra descritto, la società Autocar Veicoli Industriali s.p.a, veniva incorporata per fusione nella società Autocar s.r.l..

In data 6.7.1984, la società Autocar S.r.l e N.D. stipulavano un contratto con il quale pattuivano un nuovo canone di locazione, fissato in L. 6.000.000 mensili. Per espressa volontà delle parti, detto contratto non veniva registrato.

Nel mese di novembre 1986, il Signor N.D. riceveva comunicazione del fatto che la società Autocar s.r.l aveva ceduto alla società Apuan Car s.n.c di Ceccarelli Umberto & C. un ramo di azienda, (ivi incluso il contratto di locazione del 1977); con comunicazione del 3.12.1986, il N. si opponeva alla cessione del contratto di locazione ad Apuan Car e dichiarava di rifiutare i canoni di locazione ricevuti, provvedendo alla restituzione degli stessi.

Contestualmente, nei confronti di Apuan Car s.n.c il N., promuoveva sempre dinanzi al Tribunale di Massa sfratto per morosità.

In ambedue i procedimenti interveniva la società Apuan Car in liquidazione.

Il Tribunale di Massa, riuniti i processi, con sentenza in data 15.5.96, dichiarava risolto il contratto di locazione, per avere la Apuan Car pagato, anzichè il canone dovuto di L. 6.000.000, un canone di L. 2.500.000 a partire dall’1.1.86, con conseguente condanna della stessa al rilascio dell’immobile entro il 30.6.1996.

La Apuan Car proponeva appello e, costituitisi sia il N., che a sua volta proponeva impugnazione incidentale, sia la Autocar s.r.l.

in liquidazione, la Corte di Appello, con sentenza n. 547/99, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava valido ed efficace il contratto stipulato in data 1.2.77 tra la Autocar Veicoli Industriali s.p.a. e il N.; dichiarava altresì valido ed efficace il contratto di sublocazione tra la stessa Autocar e la Apuan Car fino alla scadenza del 5.7.84; dichiarava validamente stipulato tra il N. e l’Autocar il contratto in data 6.7.84;

dichiarava la risoluzione, per morosità dell’Autocar, del contratto in data 6.7.84, condannando quest’ultima al rilascio dell’immobile (mentre rigettava le domande dell’Apuan nei confronti dell’Autocar e dichiarava in via incidentale che il contratto principale sarebbe scaduto il 5.7.90).

Detta sentenza veniva impugnata con due distinti ricorsi per cassazione, da Autocar s.r.l. in liquidazione e da Apuan Car s.a.s.

di Ceccarelli Umberto & C. (già Apuan Car s.n.c. di Basteri, Menconi, Ceccarelli & C), e questa Corte di legittimità, con sentenza n. 8160/2003, accoglieva i primi due motivi di ricorso dell’Autocar (esaminati congiuntamente), riconoscendo sussistente il vizio di ultrapetizione per avere il giudice di appello pronunciato, senza relativa domanda, su rapporto intercorso tra il locatore N. e l’originaria conduttrice Autocar, affermando tra l’altro, che ” in tale situazione, nella quale tra le parti in causa N. e società Apuan Car s.n.c. era ormai intervenuto il giudicato in ordine alla sussistenza tra le stesse di un rapporto di locazione in corso, il devolutum in appello riguardava i temi ancora in discussione della sussistenza dell’inadempimento grave della società conduttrice e della durata della locazione”.

Il N. provvedeva alla riassunzione e costituitesi la Apuan Car e l’Autocar la Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio, con la sentenza n. 1028/2005, accoglieva l’appello proposto dalla Apuan Car e, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa del 15.5.96, rigettava le domande in quella sede accolte di N.D. contro la Apuan Car s.r.l. avente ad oggetto la risoluzione per morosità del contratto di locazione tra dette parti e la riconsegna dell’immobile; inoltre, in relazione alla domanda subordinata di N.D., dichiarava che il contratto di locazione in questione era stato rinnovato ed era scaduto in data 31.1.95.

Ricorre per cassazione il N. con due motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso la Apuan Car.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce “nullità della sentenza ex art. 360, n. 3, per violazione e falsa applicazione dei principi informatori della L. n. 392 del 1978 con particolare riguardo alla L. n. 392 del 1978, artt. 27, 28, 71 e per violazione e falsa applicazione dell’art. 1596 c.c., nonchè per vizio di insufficiente ed illogica motivazione su un punto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dei principi informatori della L. n. 392 del 1978 con particolare riguardo alla L. n. 392 del 1978, artt. 27 e 71, per il caso in cui la rinnovazione automatica del contratto alla prima scadenza sia ricondotta al patto di proroga annuale contenuto nel contratto del 1.2.77”; in subordine, si deduce “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2558 c.c., con riferimento all’opponibilità alla cessionaria dell’azienda, del patto stipulato in data 6.7.84 tra le originarie parti del contratto di locazione”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte doglianze.

Quanto a primo motivo si osserva: a fronte della chiara ratio decidendi dell’impugnata decisione, secondo cui “restano non influenti ai fini del decidere i profili di invalidità del contratto del 1984 dedotti da Apuan Car. Non occorre infatti, ai fini della presente decisione, estendere e approfondire l’indagine nella direzione dell’accertamento della eventuale nullità del secondo contratto per insussistenza o illiceità dell’oggetto giuridico di esso. E’ l necessario e sufficiente, in quanto decisivo, rilevare che – alla nuova conduttrice Apuan Car s.r.l. non può considerarsi opponibile … il contratto del quale è stato parte stipulante la cedente Auto Car Veicoli Industriali s.r.l della quale il locatore N. pretende di avvalersi, rispetto al quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2704 c.c. la Apuan Car s.r.l. si pone in condizione di terzi età …”, il ricorrente prospetta un generico vizio di difetto di motivazione, sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti non ulteriormente esaminabile nella presente sede di legittimità.

Inoltre, la Corte territoriale, sulla base di comportamenti concludenti, ha affermato che “il contratto geneticamente risalente al 1^ febbraio 1977, era in vigore, tra la parte locatrice e la parte conduttrice alla data della cessione da parte di questa dell’azienda alla quale il contratto stesso era pertinente”, e ciò sulla base di quanto statuito nella precedente sentenza di questa Corte (n. 8160/2003), con relativa formazione di giudicato sul punto (riguardante la sussistenza tra le stesse parti di un rapporto di locazione in corso). Tale aspetto non risulta censurato e quindi preso in considerazione dal ricorrente.

Anche il secondo motivo non merita accoglimento: a parte la considerazione che, nella discrezionale valutazione dei documenti contrattuali, in sede di rinvio, la Corte territoriale ha rilevato la posizione di terzietà della Apuan Car (rispetto ai sottoscrittori del contratto in data 6.7.1984 ad essa non opponibile in quanto privo di data certa), ogni ulteriore rilievo in proposito,basato su riscontri documentali, non è esaminabile da parte di questa Corte di legittimità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di Apuan Car di C.U. mentre non deve provvedersi in proposito nei confronti di Autocar s.r.l. in liquidazione (non avendo quest’ultima svolta attività difensiva).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il N. al pagamento delle spese della presente fase in favore di Apuan Car che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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