Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18337 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11758-2017 proposto da:

L.A., LA.AN., P.F., L.F.,

L.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI

36, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRO, rappresentati e

difesi dall’avvocato DANIELA LAMPASI;

– ricorrenti –

contro

U.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO

440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVERIO MARCHESE;

– controricorrente –

e contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, M.S.;

– intimati –

e contro

ASP VIBO VALENTIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 21, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA MARIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIA RUSSO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 145/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. L.F., A., G. ed An. e P.F. ricorrono, affidandosi a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva respinto l’impugnazione da loro proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni spiegata contro la ASL locale ed il medico nefrologo U.G. per colpa professionale medica, dedotta in relazione alla morte della congiunta L.D. che, ricoverata in stato di gravidanza presso l’Ospedale di Vibo Valentia per un complesso patologico coinvolgente l’apparato renale, era stata sottoposta a due interventi chirurgici a seguito dei quali, nonostante le cure, era deceduta alcuni giorni dopo.

2. Gli intimati U.G. e la ASL di Vibo Valentia hanno resistito con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono “la violazione e falsa applicazione delle regole sulla ripartizione degli oneri probatori in materia di responsabilità professionale medica in relazione all’oggetto ed al contenuto della prova liberatoria dell’assenza di colpa incombente sul sanitario” (cfr. pag. 5 ricorso).

1.1. Lamentano che la Corte aveva erroneamente affermato, aderendo acriticamente alla CTU, che il primo intervento subito dalla L., di nefrotomia percutanea, escludeva l’inadempimento dei sanitari in quanto non era stata accertata l’esistenza di errori loro addebitabili: assumono, al riguardo, che tale statuizione non teneva conto dell’immediato peggioramento delle condizioni della paziente che costituiva un dato oggettivo in relazione al quale i convenuti non avevano assolto l’onere di provare la riconducibilità di esso ad un evento imprevisto ed imprevedibile.

1.2. Con il secondo motivo, deducono l'”omessa ed insufficiente motivazione della sentenza sul terzo motivo d’appello” (cfr. pag. 9 ricorso): assumono che la Corte avrebbe errato nell’escludere il grave inadempimento da parte dei sanitari rispetto alle prestazioni che dovevano essere erogate nell’immediato postoperatorio dell’intervento di nefrotomia percutanea.

1.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la “insufficiente e carente motivazione sulla richiesta di rinnovazione della CTU” (cfr. pag. 10 del ricorso).

1.4. Con il quarto motivo, deducono “la manifesta illogicità e l’insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè l’esclusione dei profili di colpa dei sanitari con riferimento alla tempistica dell’intervento” (cfr. pag. 11 del ricorso).

1.5. Con il quinto motivo, si dolgono della “illogicità della motivazione laddove sono esclusi i profili di colpa dei sanitari nel trattamento operatorio” (cfr. pag. 13 del ricorso).

1.6. Con il sesto motivo, lamentano la “manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo della contraddittorietà in ordine alle valutazioni compiute con riferimento alla sepsi” (cfr. pag. 14 del ricorso).

1.7. Con il settimo motivo, infine, deducono “l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia per non aver la Corte territoriale posto a fondamento della propria decisione il compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio” (pag. 16 del ricorso).

2. I motivi proposti, parzialmente sovrapponibili fra loro, sono inammissibili.

2.1. Preliminarmente il Collegio rileva la assoluta genericità della rubrica anteposta alle argomentazioni sulle quali si fondano le singole critiche, con conseguente incertezza nella individuazione dei vizi dedotti.

2.2.Questa Corte ha chiarito che “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito” (cfr. ex multis Cass. 11603/2018; Cass. 19959/2014; Cass. 6519/2019).

2.3. Tutte le censure in esame sono privi di uno specifico richiamo alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c. alle quali il ricorrente intendeva riferirsi, con ciò risultando violato il principio della natura vincolata del giudizio di legittimità.

3. Ma tanto premesso, si rilevano ulteriori profili di inammissibilità che vengono di seguito esaminati.

3.1. Il primo motivo, con il quale si deduce genericamente una erronea ripartizione degli oneri probatori in materia di responsabilità sanitaria per colpa medica, manca di autosufficienza.

3.2. I ricorrenti contestano, infatti, la decisione della Corte territoriale che si era limitata ad affermare che “nessun consulente tecnico incaricato dell’accertamento aveva attribuito ai sanitari la responsabilità dell’insorgenza della sepsi” omettendo, tuttavia, da una parte di trascrivere nel corpo del ricorso la specifica censura sollevata (cfr. Cass. 21083/2014; Cass. 17049/2015), e, dall’altra, di considerare che nella sentenza era stata congruamente esaminata l’incidenza del primo intervento sulla drammatica vicenda ed era stato rilevato specificamente che nessuna contestazione era stata mossa rispetto alla corretta esecuzione di esso (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

3.3. La censura, quindi, anche in ragione di tale omissione, risulta nuova e non può trovare ingresso in questa sede.

4. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono inammissibili anche perchè, nella parte descrittiva, denunciano il vizio di motivazione con riferimento alla illogicità, carenza ed insufficienza di essa: in tal modo, il ricorrente omette di considerare che tali ipotesi sono state espunte dal nostro ordinamento in quanto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che le contemplava è stato modificato dalla L. n. 134 del 2012 (ratione temporis applicabile al caso in esame).

4.1. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare con orientamento ormai consolidato che “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (cfr. ex multis Cass. SU 8053/2014; Cass. 23940/2017; Cass. 22598/2018): e vale solo la pena di rilevare, al riguardo, che nel caso in esame, la motivazione resa dalla Corte territoriale risulta congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. pag. 9, 10, 11 e 12 della sentenza impugnata).

5. Con il settimo motivo, infine, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, senza tuttavia indicare a quale “fatto storico” la censura intenda riferirsi.

Al riguardo si osserva che se il ricorrente intende criticare l’omesso esame delle informazioni della cartella clinica che elenca a pag. 17 e 18 del ricorso, quello Collegio rileva che la Corte territoriale ha sufficientemente argomentato sul punto (pag. 11 e 12 della sentenza) e che pertanto la censura si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione di merito della controversia, non consentita in questa sede (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018).

In conclusione il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dispone l’oscuramento dei dati personali, ai sensi del REG UE 679/2016 e D.Lgs. n. 101 del 2018.

P.Q.M.

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti a rifondere le spese del giudizio di legittimità, in favore di ciascun contro ricorrente, che liquida in Euro 2600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso spese generali nella misura di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dispone l’oscuramento dei dati personali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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