Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18337 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12582/2010 proposto da:

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO Carla, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASTRANGELI FABRIZIO

D., giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SANPAOLO INVEST SIM SPA aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

interamente controllata da Banca Fideuram SpA ed appartenente come

quest’ultima al Gruppo Bancario Intesa – Sanpaolo in persona della

procuratrice speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo studio degli avvocati

SCOGNAMIGLIO Renato e CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e

difendono, giusta procura speciale per atto notaio Maria Chiara Bruno

di Roma, in data 27.5.2010, n. rep. 22826, che viene allegata in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 823/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

9.6.09, depositata il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Claudio Scognamiglio che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 4 maggio 2010 e da questi spedito al destinatario a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c., il successivo 5 maggio, S. R., promotrice finanziaria per la San Paolo Invest SIM s.p.a.

dal 1997 al 5 aprile 2004, chiede, con quattro motivi, la cassazione della sentenza depositata il 16 giugno 2009, con la quale la Corte d’appello di Firenze ha respinto, per quanto interessa in questa sede, la sua domanda di condanna della società a pagarle la somma di Euro 11.966,00 per provvigioni dovute al 31.3.2004, a titolo di Management Fee e bonus.

In proposito deduce:

– la violazione degli artt. 1748 e 1751 c.c. nonchè art. 1362 c.c., e segg. e dell’art. 1372 c.c., in relazione all’art. 10 dell’AEC commercio del 26.2.2002, per averle negato il diritto alle provvigioni richieste, pur avendo accolto la sua domanda di pagamento del FIRR relativamente agli ultimi tre mesi di rapporto, istituto che presuppone la spettanza e il pagamento di provvigioni relativamente al medesimo periodo;

– la violazione dell’art. 416 c.p.c., in quanto la Corte territoriale (se non fosse incorsa nella violazione denunciata col motivo precedente) avrebbe dovuto trarre le dovute conseguenze dal fatto che la società non aveva mai contestato in giudizio il quantum indicato dalla ricorrente e riferibile ai due istituti provvigionali oggetto di richiesta;

– la contraddittorietà della motivazione quanto ai punti precedenti;

– la violazione dell’art. 1749 c.c. e art. 210 c.p.c., nonchè dell’art. 1372 c.c., in relazione all’art. 7 della scrittura privata del 1 agosto 2000, laddove la Corte non aveva aderito alla sua richiesta di esibizione dell’estratto conto delle provvigioni dovutele per i titoli azionati e di un estratto dei libri contabili.

Resiste alle domande la società con controricorso notificato il 18 giugno 2010.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

In ordine al primo motivo, la Corte territoriale ha negato il diritto al Management Fee e al bonus relativi al 2003 e da erogare nel 2004, per la mancata allegazione e prova dei relativi presupposti, in particolare il superamento della soglia di Euro 1.550.000,00 relativamente al patrimonio di riferimento, quanto al M.F. e della quantità di raccolta netta superiore ai 200.000,00 Euro quanto al bonus.

Un tale accertamento viene censurato dalla ricorrente unicamente col quarto motivo di ricorso, che però confonde tra allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato e prova degli stessi, in quanto non nega di non aver neppure allegato la sussistenza dei presupposti per l’erogazione dei due compensi e tuttavia lamenta la mancata acquisizione degli estratti conto delle provvigioni.

La Corte territoriale ha viceversa accolto la domanda relativa al c.d. FIRR relativamente ai primi tre mesi del 2004, sul presupposto della esistenza e liquidazione di provvigioni in tale periodo, diverse dai due istituti non riconosciuti, qualificati infatti come compensi “ulteriori” rispetto alle normali provvigioni.

Ove tale presupposto fosse ritenuto insussistente, la conseguenza non sarebbe del resto quella sostenuta dalla ricorrente, quanto piuttosto l’infondatezza della richiesta relativa al FIRR, atteso l’accertamento compiuto sulla non spettanza dei compensi suddetti.

L’infondatezza del primo motivo, coinvolge anche il secondo, che presuppone esplicitamente l’accoglimento del primo nonchè il terzo, dovendosi escludere, sulla base di quanto precisato, elementi di contraddizione nella motivazione della sentenza”.

E’ seguita la rituale comunicazione al P.G. e la notifica alle parti della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Ambedue le parti hanno depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rispetto alla quale la memoria della ricorrente non apporta elementi nuovi in grado di contrastare le considerazioni del relatore.

Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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