Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18336 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18336 Anno 2013
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ha pronunciato la seguente

PU
gAILC

SENTENZA

sul ricorso 26566-2007 proposto da:
BIOPROGRESS S.P.A. 07696270581 in persona del legale
rappresentante

p.t.

prof.

ALDO

OLIVIERI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91,
presso lo studio dell’avvocato BEATRICE GIOVANNI,
rappresentata e difesa dall’avvocato BEATRICE LUIGI
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

1205

contro

HITEC S.R.L.;
– intimata –

Data pubblicazione: 31/07/2013

sul ricorso 31151-2007 proposto da:
HITEC S.R.L.

01960800231 in persona del legale

rappresentante Ing. ORFEO GAROFOLO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21,
presso lo studio dell’avvocato PONTESILLI MARIO, che

DAMOLI GIOVANNI giusta delega in atti;
– ricorrente nonchè contro

BIOPROGRESS S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1557/2006 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/10/2006,
R.G.N. 860/2003 e 1661/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi;

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la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.p.a. Bioprogress proponeva opposizione al decreto
ingiuntivo col quale il Tribunale di Verona le aveva ordinato
di pagare alla s.r.l. Hitec la somma di lire 230.618.303 per
prestazioni di servizi di ingegneria nonché lavori di
di

materiali

relativi

ad

uno

stabilimento

farmaceutico sito ad Anagni.
La società opposta, nel costituirsi in giudizio, chiedeva
il rigetto dell’opposizione ed il pagamento, in via
riconvenzionale, della somma di lire 217.294.000.
Il Tribunale di Verona pronunciava due sentenze: con la
prima, non definitiva, rigettava l’opposizione al decreto ,.-ingiuntivo, disponendo la prosecuzione del giudizio per la
decisione della domanda riconvenzionale; con la seconda,
definitiva, condannava la Bioprogress s.p.a. al pagamento
della somma di euro 112.248,80.
2. La società soccombente impugnava entrambe le pronunce
e, nella costituzione della Hitec s.r.1., la Corte d’appello
di Venezia, con sentenza dell’il ottobre 2006, dopo aver
riunito le impugnazioni, le rigettava entrambe, condannando la
s.p.a. Bioprogress al pagamento delle ulteriori spese del
grado.
Osservava la Corte territoriale – per quanto ancora
interessa in questa sede – che l’appello avverso la sentenza
non definitiva era infondato, in quanto l’istruttoria
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fornitura

espletata, tramite due c.t.u. e l’acquisizione di cospicua
documentazione, aveva dimostrato che la pretesa avanzata dalla
società Hitec con il decreto ingiuntivo era integralmente
fondata, poiché la medesima aveva fornito tutti i materiali ed
. i servizi concordati con la controparte, la quale si era resa

pagamento dei debiti non ancora scaduti (art. 1186 cod. civ.).
Quanto alla sentenza definitiva, la Corte veneta rilevava
che erano infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla
appellata Hitec; ma che, comunque, non sussistendo, in
effetti, alcuna contraddizione tra la prima e la seconda
c.t.u., risultavano fondate tutte le ulteriori richieste
avanzate dalla Hitec contro la Bioprogress.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia
propone ricorso principale la s.r.l. Bioprogress, con atto
affidato a quattro motivi.
Resiste la Hitec s.r.l. con controricorso, contenente
anche ricorso incidentale affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre procedere alla riunione dei
ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto
proposti contro la medesima sentenza.
1. Col primo motivo del ricorso principale si lamenta, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
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inadempiente giustificando anche l’immediata richiesta di

civ., in relazione al valore probatorio attribuito alle due
c.t.u. espletate nel giudizio di primo grado.
Rileva la ricorrente che i c.t.u. si sarebbero limitati ad
esaminare la documentazione fornita dalla s.r.l. Hitec e che
. la Corte di merito, recependo il contenuto delle consulenze,

della prova che grava sulla parte che avanza una pretesa in
giudizio. Sicché, in ultima analisi, la domanda della società
vittoriosa era rimasta sfornita di prova.
Il motivo è concluso dal seguente quesito di diritto:
«dica la Corte se l’impugnata sentenza è da ritenersi
illegittima ed erronea nella parte in cui ha di fatto ritenuto
la c.t.u. idonea ad esonerare la parte dalla prova dei fatti
dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste,
in spregio alla regola per cui tali fatti devono essere
dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di
ripartizione dell’onere della prova posti dall’art. 2697 cod.
civ.».
2. Col secondo motivo del ricorso principale si lamenta,
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,
omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio.
Ciò in quanto la ricorrente aveva evidenziato, in sede di
merito, che non era stato tenuto in alcun conto quanto
rilevato dal c.t.u. prof. Ratti circa la mancanza di
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avrebbe trascurato che esse non possono mai sostituire l’onere

riferimenti precisi in relazione alla domanda avanzata dalla
società Hitec.
3. Col terzo motivo del ricorso principale si lamenta, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.

precedente.
4. Col quarto motivo del ricorso principale si lamenta, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc.
civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697
cod. civ., in relazione al valore probatorio attribuito alle
due c.t.u. espletate nel giudizio di primo grado.
Rileva la ricorrente che le pretese avanzate dalla società
Hitec sarebbero rimaste, nella sostanza, prive di supporto
probatorio.
Il motivo è concluso dal seguente quesito di diritto:
«dica la Corte se il principio per cui è il creditore che,
agendo per il pagamento del corrispettivo, deve provare
esattamente il pattuito oggetto della prestazione e la
conformità ad esso di quanto prestato, e qualora controparte
eccepisca di aver ricevuto una prestazione diversa, è sempre
il creditore a dover provare l’esatto oggetto pattuito della
propria prestazione, sia stato correttamente applicato dalla
sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa si è limitata

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civ., in relazione al vizio di motivazione di cui al motivo

ad affermare provato

il

credito della

Hitec s.r.l.

sostanzialmente senza alcuna prova».
5. Il ricorso principale è inammissibile.
I quattro motivi sopra riportati, infatti, non rispondono
né ai requisiti di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., norma

primo comma, n. 6), del medesimo codice.
Il primo ed il quarto motivo, infatti, i quali contengono
censure di violazione di legge, sono conclusi da quesiti di
diritto assolutamente astratti (primo motivo) ovvero che si
limitano a porre alla Corte un interrogativo generico (quarto
motivo); il primo motivo, poi, è anche privo del requisito
necessario dell’autosufficienza, poiché afferma che la
sentenza si sarebbe, per così dire, limitata a recepire le
conclusioni del c.t.u. senza riportare i punti della stessa
che sono in contestazione; e, d’altra parte, sostenere che la
pronuncia impugnata ha condannato l’odierna ricorrente senza
il rispetto delle regole in tema di onere della prova
significa non cogliere la ratio decidendi della sentenza della
Corte veneziana, la quale ha compiuto un’articolata e completa
valutazione dell’intero quadro probatorio.
Quanto al secondo e terzo motivo di ricorso – i quali
prospettano, invece, vizi di motivazione in larga misura
coincidenti – va rilevato che gli stessi, oltre a non
contenere la formulazione di alcun momento di sintesi della
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ratione temporis applicabile, né a quelli di cui all’art. 366,

censura, ai fini del menzionato art. 366-bis, si risolvono nel
tentativo di sottoporre a critica la sentenza in esame per il
fatto di aver condiviso le tesi del c.t.u. senza tenere nel
dovuto conto quelle del c.t. di parte; il che è comunque un
profilo che non si traduce in un vizio di motivazione, perché

obbliga il giudice di merito a specificare il perché non
abbiano trovato ingresso le diverse tesi del c.t. di parte.
Rileva la Corte, d’altra parte, che i motivi in esame,
inammissibili per le ragioni esposte, si risolvono tutti,
nella realtà, in un tentativo di ottenere dal giudice di
legittimità una nuova e non consentita valutazione del merito
della vicenda.
6. La rilevata inammissibilità del ricorso principale
comporta che quello incidentale perda efficacia in quanto
tardivo, secondo la previsione dell’art. 334, secondo comma,
del codice di procedura civile.
La sentenza impugnata, infatti, è stata depositata in data
li ottobre 2006 e la società Hitec, oggi controricorrente e
ricorrente incidentale, ha provveduto a notificarla alla
società Bioprogress, a mezzo del proprio domiciliatario in
Venezia Avv. Antonio Sartori, in data 4 luglio 2007, come la
ricorrente principale ammette nell’intestazione del ricorso.
Trova pertanto applicazione la giurisprudenza, alla quale
l’odierna pronuncia dà continuità, secondo cui, allorché la
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la valutazione in ordine all’attendibilità della c.t.u. non

sentenza di appello sia stata notificata, il termine breve per
proporre sia il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360
cod. proc. civ., sia l’istanza per revocazione, ai sensi
dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., decorre, per il
notificante, dalla notificazione stessa (sentenza 20 aprile

conoscenza legale dell’avvenuto deposito che non consente che
l’impugnazione sia proposta nel termine lungo (termine lungo
che, sia detto ad abundantiam, era comunque anch’esso decorso,
perché il ricorso incidentale è stato spedito per la notifica
il 1 0 dicembre 2007).
7. In conclusione, il ricorso principale è dichiarato
inammissibile, mentre quello incidentale tardivo perde
efficacia. In considerazione dell’esito del giudizio, la Corte
stima equo compensare integralmente le spese del giudizio di
cassazione.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte, riuniti i ricorsi,

dichiara inammissibile

il

ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale e
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 30 maggio 2013.

2011, n. 9081), poiché l’atto di notificazione equivale ad una

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