Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18336 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11466 dell’anno 2016, proposto da:

T.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato

Saverio Cosi (C.F.: CSO SVR 60L02 B842C);

– ricorrente –

nei confronti di:

INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura P.B. rappresentata e difesa

dall’avvocato Benedetto Gargani (C.F.: GRG BDT 57T21 Z614E);

– controricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza della Corte di Appello di Roma

emessa nel procedimento iscritto al n. 7592/2014 R.G. (n. cronol.

2636/2016), in data 4 marzo 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17

maggio 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.G. ha agito per l’espropriazione forzata di crediti di Intesa Sanpaolo S.p.A.. Il processo esecutivo è stato sospeso, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., a seguito di opposizione all’esecuzione della società debitrice. Non essendo stato instaurato tempestivamente il conseguente giudizio di merito, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione dello stesso processo esecutivo, condannando la creditrice al pagamento delle spese in favore della società debitrice opponente.

La T. ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., avverso tale provvedimento, contestando esclusivamente la propria condanna al pagamento delle spese processuali.

Il reclamo è stato rigettato dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa T., ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto.

Quest’ultima ricorre avverso la suddetta ordinanza della Corte di appello, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ assorbente il rilievo pregiudiziale dell’inammissibilità del ricorso.

Quest’ultimo è infatti diretto avverso l’ordinanza con la quale la corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla T. nei confronti della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1.

Tale ordinanza non è impugnabile, in quanto, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, in siffatta ipotesi è proponibile esclusivamente ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, fatta eccezione per il caso in cui siano denunciati vizi propri dell’ordinanza stessa, costituenti violazioni della legge processuale (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 – 01; conf.: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14312 del 05/06/2018, Rv. 649145 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 23151 del 26/09/2018, Rv. 650821 – 01), fattispecie che nella specie certamente non ricorre. L’ordinanza di inammissibilità dell’appello risulta pronunciata, infatti, esclusivamente sulla base della valutazione dell’infondatezza delle ragioni poste alla base del gravame ed il presente ricorso contiene censure dirette a contestare esclusivamente le suddette valutazioni di merito (è, in particolare, opportuno sottolineare che, come precisato dalla richiamata Cass., Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638369 – 01. “l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c.non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione”).

L’inammissibilità del ricorso esime la Corte dal riportare lo specifico contenuto del motivi posti a fondamento dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 900,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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