Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18336 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12508/2010 proposto da:

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio del Dott. GIAN

MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato BOSCHERO Gianpiero,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SADI SERVIZI INDUSTRIALI SPA (OMISSIS) (già Servizi Industriali

SpA) in persona del Consigliere Delegato, elettivamente domiciliata

in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato

SALONIA Rosario, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RACCHI LUCIANO, giusta procura alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 359/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

22.4.09, depositata il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

GAETA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 29 aprile 2010, G.M. – agente della Servizi Industriali s.p.a. per la promozione dei servizi di smaltimento rifiuti nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria, Savona e Imperia fino al 13 gennaio 2006, quando aveva receduto dal contratto, lamentando numerosi inadempimenti da parte della società – chiede, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata in data 29 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto delle sue domande di pagamento della somma di Euro 80.000,00, a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., e un ulteriore importo a titolo risarcitorio e quale corrispettivo di un patto di non concorrenza nonchè di accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla società di pagamento dell’indennità per mancato preavviso.

In proposito, il ricorrente deduce:

1) la violazione degli artt. 413 e 428 c.p.c., e il difetto di motivazione per avere la Corte territoriale confermato senza particolari motivazioni la decisione di primo grado di rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale da lui sollevata;

2) il vizio di motivazione, con particolare riferimento alla mancata assunzione delle prove nonchè la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 24 Cost.;

3) la violazione degli artt. 1749 e 1751 c.c., per non avergli riconosciuto l’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia, cui avrebbe avuto pieno diritto.

La società resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in Camera di consiglio.

In esso, contenente in tutti i motivi censure relative alla violazione di norme di diritto, difetta la formulazione del quesito di diritto, necessario ai fini dell’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso in esame a norma D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2, prima della sua abrogazione, operata a decorrere dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)), il quale, per quanto qui interessa, recita:

“Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

In proposito, si ricorda che è stato ripetutamente affermato da questa Corte che “il legislatore, nel porre a carico del ricorrente l’onere della sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di cui egli auspica una certa soluzione, rende palese come a questo particolare strumento impugnatolo sia sottesa una funzione affatto peculiare: non solo quella di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata (in un senso, ovviamente, che il ricorrente prospetta a sè più favorevole), ma anche quella di enucleare – con valenza più ampia e perciò nomofilattica – il corretto principio di diritto al quale ci si deve attenere in simili casi. L’interesse personale e specifico del ricorrente deve, insomma, coniugarsi qui con l’interesse generale all’esatta osservanza e all’uniforme interpretazione della legge” (cfr., per tutte, Cass. sez. 1^, 22 giugno 2007 n. 14682 o Cass. 10 settembre 2009 n. 19444).

Inoltre, secondo l’univoca interpretazione di questa Corte dell’ulteriore parte dell’art. 366-bis c.p.c. (secondo cui “nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), anche l’illustrazione del motivo relativo al preteso vizio di motivazione deve concludersi con una chiara, sintetica, evidente ed autonoma indicazione del fatto controverso in relazione al quale viene dedotto l’uno o l’altro dei vizi possibili (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 16528/08 e, più recentemente, Cass. 27680/09 e 4556/09).

Nel primo e nel secondo motivo di ricorso, ove sono enunciate censure inerenti la motivazione della sentenza, difetta altresì un siffatto momento di sintesi con riguardo alle deduzioni di difetto di motivazione; ed anzi, per effetto di tali omissioni, non è neppure chiaro a quale delle censure svolte nel corso dei due motivi siano da riferire le indicazioni di leggi violate presenti in rubrica e a quale argomentazione della sentenza sia da riferire il vizio di omessa piuttosto di quella di insufficiente o contraddittoria motivazione.

Non solo, ma nel primo motivo il ricorrente afferma che la decisione del primo giudice in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale sarebbe stata confermata dalla Corte territoriale “senza particolari motivazioni”, mentre risulta dalla lettura della sentenza che i giudici dell’appello hanno motivato il relativo rigetto, tra l’altro con un argomento diverso da quello del giudice di prime cure.

Poichè il ricorrente si limita a ribadire le proprie censure alla motivazione assunta al riguardo dal giudice di prime cure, senza investire le diverse argomentazioni dei giudici di appello, il motivo relativo al preteso vizio di motivazione è in realtà insussistente.

Quanto infine al secondo motivo, il ricorrente, dopo avere ampiamente ricordato i motivi di appello avverso la decisione del giudice di primo grado (che richiamavano a loro volta le deduzioni svolte nel ricorso ex art. 414 c.p.c.), conclude affermando che “la Corte d’appello ha poi confermato la decisione ancora una volta in palese violazione dei principi richiamati in rubrica”.

Anche in questo caso, la Corte ha viceversa rilevato che il ricorrente non aveva in primo grado neppure allegato la sussistenza delle condizioni per ottenere tale indennità, quali previste dall’art. 1751 c.c., comma 1.

Inoltre la Corte ha analizzato le deduzioni del ricorrente relative ai pretesi inadempimenti della società che avrebbero provocato il suo recesso dal rapporto di agenzia e ne ha valutato la inconsistenza, alla luce del comportamento processuale dell’agente che non aveva tempestivamente contestato le deduzioni in fatto della convenuta sufficienti a giustificare il suo operato con riguardo alla maggior parte dei pretesi inadempimenti e giustificando la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta in ordine all’ultimo di essi (l’avere la società offerto ripetutamente contratti avverso propri dipendenti nella zona di competenza dell’agente) con il rilievo dell’assoluta genericità della relativa deduzione.

Anche tale articolata motivazione non è stata specificatamente contestata dal ricorrente, con conseguente insussistenza di una reale censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.

E’ seguita la rituale comunicazione e la notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

La società ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, dichiarando inammissibile il ricorso, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese, effettuato in dispositivo, unitamente alla relativa liquidazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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