Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18336 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ALEANDRI STEFANO,

rappresentato e difeso dagli avvocati BUANO ITALO, BELMONTE GUIDO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BO.AN. (OMISSIS) S.R.

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), C.

S. (OMISSIS), C.E., C.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO

DEGLT UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato MORICHI MASSIMILIANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato TERESI VINCENZO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 565/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI”, 3^

Sezione Civile, emessa il 22/12/2004, depositata il 01/03/2005;

R.G.N. 2384/1996.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’estinzione per

rinuncia.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che:

con ricorso del 20 febbraio 1.990 al Presidente del Tribunale di Napoli B.A. esponeva che nel 1973 aveva sottoscritto con C.M. un contratto di locazione dell’immobile sito in (OMISSIS) alla Via (OMISSIS), con facoltà di trasformare il rapporto in vendita e di computare i canoni versati in acconto prezzo;

che nel 1974 era stato concluso il preliminare di. vendita, ma l’atto pubblico definito non era stato stipulato per i continui rinvii del medesimo C.;

nel 1977 quest’ultimo aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, assumendo di non potere stipulare l’atto di trasferimento per impossibilità giuridica e di fatto; che esso B. si era costituito e, in via riconvenzionale, aveva chiesto l’esecuzione in forma specifica della promessa di vendita;

il Tribunale, con sentenza del 16 marzo 1984, aveva rigettato la domanda del C., nonchè quella riconvenzionale per mancata indicazione dei confini catastali; nelle more il C. aveva venduto l’immobile in questione a G.G. senza informare di. ciò il promissario acquirente;

dopo la morte del C. nel 1984, esso B. aveva proposto appello avverso la predetta sentenza, convenendo in giudizio gli eredi e chiedendo l’esecuzione in forma specifica della promessa di vendita, oltre al risarcimento dei danni;

la Corte adita, con sentenza de 13 novembre 1989, aveva rigettato l’appello principale, in quanto, con l’avvenuta trascrizione in favore del G., non era più possibile ordinare il trasferimento del bene in favore di esso B., al quale, però, veniva, in motivazione, riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni conseguiti all’inadempimento contrattuale, da liquidarsi in separata sede;

il B., a seguito di ciò, chiedeva il sequestro conservativo degli immobili degli stessi eredi fino alla concorrenza di L. 350.000.000;

il giudice adito, con provvedimento del 28 febbraio 1990, autorizzava la misura cautelare, che veniva eseguita mediante trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;

in seguito, con atto del 30 marzo e del 3 aprile 1990, il menzionato B. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli gli eredi di C.M., ovvero C.S., C.G., C.A. e Bo.An., ai fini della convalida del sequestro conservativo;

il Tribunale, con sentenza del 23.6.93, rigettava la richiesta di convalida del sequestro e dichiarava inammissibile la domanda del risarcimento danni proposta dall’attore e inammissibile la riconvenzionale di C.S..

B.A. proponeva appello e la Corte d’Appello di Napoli, costituitosi C.S. (e contumaci C.G., Bo.An. e C.A.), con la decisione in esame depositata in data 1.3.2005, cosa statuiva: “accoglie il gravame per quanto di ragione e, per l’effetto, condanna i menzionati C. S., C.G., C.A. e Bo.An., ciascuno pro-quota in rapporto a la specifica qualità, al pagamento, in favore di B.A., della somma di Euro 18.441,69, annualmente incrementata dell’8,9% dal 16 settembre 1983 alla data della presente decisione, e sulla somma complessiva così ottenuta da detta data al saldo;

ricorre per cassazione il B., con unico motivo, e resistono con controricorso Bo.An., C.S., C. G., S.R., C.E. e C. F.;

prima dell’odierna udienza, il B. ha depositato formale rinuncia, sottoscritta dallo stesso e dal proprio difensore ed inoltre accettata dai resistenti;

pertanto, deve dichiararsi estinto il presente giudizio, senza provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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