Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18335 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18335 Anno 2013
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 26404-2007 proposto da:
DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A. 00961490158 in
persona del legale rappresentante pro tempore Dtt.
ANDREA BATTISTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato
BARTOLI STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato
BERGAMASCHI GIUSEPPE giusta delega in atti;
– ricorrente contro

PROVINCIA DI FIRENZE in persona del Presidente pro
tempore della GIUNTA PROVINCIALE Dott. MATTEO RENZI,

1

Data pubblicazione: 31/07/2013

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE
43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato BIANCHI ALBERTO
giusta delega in atti;
– controricorrenti

la sentenza n.

1579/2006 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/09/2006,
R.G.N. 2351/A/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato ALBERTO BIANCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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avverso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società MAECI s.p.a. conveniva in giudizio, davanti
al Tribunale di Firenze, la Provincia di Firenze e, sulla
premessa che la convenuta aveva detenuto in locazione, per uso
scolastico, una serie di locali di proprietà dell’attrice e

per la scadenza, chiedeva che la medesima fosse condannata al
risarcimento del danno in relazione al periodo dal 1 0 gennaio
1989 al 23 luglio 1990.
Il Tribunale,

con sentenza del 22 settembre 2004,

accoglieva in parte la domanda, condannando la Provincia di
Firenze al pagamento della maggiorazione del 20 per cento del

che li aveva consegnati in ritardo rispetto alla data fissata

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canone ordinario di locazione per il periodo suddetto,
respingendo le ulteriori domande risarcitorie e compensando le
spese.
2. Avverso tale pronuncia proponeva appello la società
MAECI e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 21
settembre 2006, confermava la sentenza impugnata e condannava
l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte territoriale che – essendo stata
abbandonata dall’appellante la domanda relativa al
risarcimento dei danni per danneggiamenti ai locali condotti
in locazione – l’unico punto da decidere riguardava la
sussistenza o meno del diritto della locatrice a percepire il
maggior danno per ritardo nel rilascio, da determinare o nel
canone di mercato ovvero in un aumento del 100 per cento di
3

quello ordinariamente dovuto, ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
Quanto all’eventuale riconoscimento del canone di mercato,
la Corte d’appello rilevava che tale diritto non sorge

concreto; e, nella specie, i mediatori sentiti come testi
avevano dato conto dell’esistenza di «trattative con non
meglio precisate società che si dimostrarono interessate»,
senza che ciò avesse condotto a risultati concreti. Sarebbe
stato invece onere del locatore dimostrare la diminuzione
patrimoniale in conseguenza del ritardo nella consegna.
In riferimento, invece, alla possibilità di applicare la
maggiorazione di cui al menzionato art. 7, la Corte fiorentina
osservava che detta disposizione, per uniforme interpretazione
giurisprudenziale, non si poteva applicare, genericamente, a
tutte le locazioni ad uso diverso da quello abitativo,
rimanendo escluse, fra le altre, le locazioni condotte dallo
Stato o da enti pubblici territoriali, come nel caso la
Provincia.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze
propone ricorso la Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a.,
incorporante la MAECI s.p.a., con atto affidato ad un solo
motivo.
Resiste la Provincia di Firenze con controricorso
accompagnato da memoria.
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automaticamente, ma deve essere oggetto di prova nel caso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Col primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod.
proc. civ., violazione del combinato disposto degli artt.
1591, 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 del

Secondo la ricorrente, il ritardo nella consegna del bene
locato determina il diritto al risarcimento del danno
derivante dal mancato guadagno, senza necessità di una prova
specifica sul punto. Nel caso specifico, la società MAECI non
aveva potuto concedere in locazione l’immobile detenuto dalla
Provincia proprio in quanto occupato; la prova del maggior
danno poteva essere desunta dalla c.t.u. e dalle deposizioni
testimoniali; e i testimoni avevano riferito che la zona dove
si trovava lo stabile adibito a scuola si trovava nel centro
di Firenze, e quindi era di per sé molto interessante a fini
locativi. Ne consegue che la Corte d’appello avrebbe errato
nel non riconoscere la possibilità di valutare, a sostegno
della domanda, le nozioni generali di comune esperienza e le
prove presuntive.
Il motivo è supportato dal seguente quesito di diritto:
«accerti la Corte se vi sia stata violazione del combinato
disposto degli artt. 1591, 2727 e 2729 cod. civ., degli artt.
115 e 116 cod. proc. civ. nel dichiarare non fornita la prova
del danno subito dalla MAECI in quanto: da un lato è
ottenibile la condanna generica al risarcimento del danno;

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codice di procedura civile.

d’altro lato la prova è integrata dall’aver dimostrato di non
aver potuto dare in locazione lo stesso bene per un canone più
conveniente in situazioni analoghe; da testimonianze
integranti il fatto notorio; da testimonianze che comunque
forniscono elemento di presunzione ex art. 2729 cod. civ.

l’attendibilità del testi con violazione dell’art. 116 cod.
proc. civ.».
1.2. Il motivo è inammissibile.
Come risulta dalla trascrizione appena riportata, il
quesito di diritto formulato, col quale si prospettano censure
oscillanti tra la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, non risponde ai criteri di cui all’art. 366-bis
cod. proc. civ., applicabile nella fattispecie

ratione

temporis.
Mentre manca totalmente, in riferimento al vizio di
motivazione, il momento di sintesi che dovrebbe circoscrivere
in modo chiaro quale sia il fatto controverso in relazione al
quale si lamenta detto vizio, è altrettanto chiaro che le
• censure di violazione di legge sono soltanto in apparenza
tali, perché l’accoglimento delle medesime presupporrebbe
necessariamente una nuova valutazione del materiale probatorio
acquisito, in palese violazione dei limiti del giudizio di
cassazione. È evidente, infatti, che ritenere che la società
ricorrente abbia fornito la prova di non aver potuto dare in
locazione lo stesso bene per un canone più conveniente in

nonché, infine, per la mancanza di motivi escludenti

situazioni analoghe,

anche sulla base delle testimonianze che

dovrebbero costituire il fondamento della prova presuntiva, si
risolve nel tentativo di ottenere da questa Corte una nuova e
non consentita valutazione delle prove in vista di un
risultato più favorevole.

A tale esito segue la condanna della parte ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
conformità ai soli parametri introdotti dal decreto
ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte dichiara inammissibile

il ricorso e condanna la

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in complessivi euro 4.700, di cui euro
200 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 30 maggio 2013.

2. Il ricorso, quindi, è dichiarato inammissibile.

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