Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18335 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20228-2017 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante

p.t. Dott.ssa M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA NERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO PROIETTO;

– ricorrente –

contro

B.S., T.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE CARSO 14, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA

DURANTINI, rappresentati e difesi dall’avvocato SANDRO MAMMARELLA;

– controricorrenti –

e contro

D.P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 979/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato ALESSIA GUERRA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Banca Antoniana Popolare Veneta (poi Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) conveniva davanti al Tribunale di Lanciano – causa n. 195/2007 R.G. – D.P.M. e T.M.R. perchè fosse dichiarato nullo per simulazione assoluta o comunque inefficace nei confronti dell’attrice ai sensi dell’art. 2901 c.c. un contratto di compravendita immobiliare in cui la D.P., debitrice dell’attrice, era stata l’alienante e la T. l’acquirente. Si costituivano resistendo entrambe le convenute.

Poco tempo dopo, davanti allo stesso Tribunale la banca avviava un’altra causa – n. 1210/2007 R.G. – convenendo, ancora per dichiarazione di nullità per simulazione o di inefficacia per revocatoria in relazione ad un successivo contratto di compravendita immobiliare, le parti di quest’ultimo (avvenuto anch’esso poco tempo dopo quello oggetto della prima causa), ovvero la T., quale alienante, e B.S., figlia della D.P. e in tale contratto acquirente; il contratto aveva per oggetto parte degli stessi immobili oggetto del contratto tra la D.P. e la T.. Le convenute restavano contumaci.

Riunite le cause, con sentenza n. 143/2011 il Tribunale rigettava tutte le domande attoree.

Proponeva appello MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. quale mandatarie di Banca MPS S.p.A.; si costituivano resistendo la T. e la B.. Con sentenza del 1 giugno 2017 la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’appello.

2. Ha presentato ricorso Banca MPS S.p.A. sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. Si sono difese con controricorso la T. e la B..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è articolato, come si è detto, in tre motivi.

3.1.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. per avere il giudice d’appello ritenuto l’attuale ricorrente decaduta quanto alle sue istanze istruttorie per non averle riproposte nelle precisate conclusioni; denuncia altresì violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi su tutte le istanze istruttorie avanzate dall’attuale ricorrente.

La Corte d’appello avrebbe ritenuto l’attuale ricorrente decaduta dalle istanze istruttorie per non averle reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, ove invece la ricorrente avrebbe insistito. All’udienza di precisazione delle conclusioni tenuta il 2 luglio 2010 dinanzi al Tribunale avrebbe richiesto interrogatorio formale dei convenuti, ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. nonchè la disposizione o l’autorizzazione dell’acquisizione di atti in relazione al verbale dell’udienza del 7 febbraio 2008 della causa 194/2007 R.G. pendente dinanzi allo stesso Tribunale; identiche richieste avrebbe poi avanzato nell’atto d’appello e nell’udienza di precisazione delle conclusioni del grado di appello.

La corte territoriale avrebbe errato anche per avere rigettato la richiesta di interrogatorio formale dei convenuti: l’attuale ricorrente avrebbe chiesto in sede di precisazione delle conclusioni la modifica dell’ordinanza del 26 gennaio 2007 con cui nella causa 1210/2007 R.G. era stato rigettata la richiesta di interrogatorio formale, specificando che l’interrogatorio sarebbe stato chiesto per tutti i convenuti; nella comparsa conclusionale avrebbe poi rappresentato “la fondatezza dell’istanza istruttoria”.

Ancora, la corte territoriale avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. per aver omesso di pronunciarsi sull’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e sulla richiesta di acquisizione di atti. Acquisendo il verbale della causa 194/2007 R.G. – contenente la deposizione della teste P. – sarebbe emerso dalla testimonianza che la B. “aveva più volte presenziato”, nella filiale dell’attuale ricorrente di Lanciano, ai colloqui tra sua madre, la D.P., e la teste, che della filiale era la direttrice, colloqui riguardanti le obbligazioni della D.P. quale fideiussore. In tal modo, quindi, sarebbe stata provata la conoscenza della B. di tali obbligazioni.

L’ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., poi, avrebbe riguardato le contabili bancarie relative agli asseriti pagamenti e gli estratti dei rispettivi conti correnti dove sarebbero state registrate le suddette operazioni: ciò avrebbe “fatto luce” sui pagamenti ex adverso asseriti, che erroneamente la corte territoriale avrebbe ritenuto provati mediante le dichiarazioni rese dalle parti al notaio (pur specificamente contestate dall’attuale ricorrente) e tramite la copia dell’assegno bancario di Euro 60.000 rilasciato dalla T. alla D.P., del quale però non sussisterebbe la prova dell’incasso; e non sarebbe dato sapere se, dopo l’incasso, l’alienante avesse ritrasferito la somma all’acquirente, realizzando lo “schema classico” delle simulazioni.

3.1.2 Il motivo è rubricato in riferimento sia all’art. 346 c.p.c. sia l’art. 112 c.p.c., ma, soprattutto nella parte finale, a ben guardare esorbita nel suo contenuto.

In riferimento all’art. 346 c.p.c., comunque, deve darsi atto che il giudice d’appello afferma che le richieste istruttorie sottopostegli non sono le stesse presenti nelle precisate conclusioni di primo grado, dove l’attrice – cioè l’attuale ricorrente – avrebbe riproposto soltanto “l’interrogatorio formale richiesto”. Il motivo trascrive le precisate conclusioni del primo grado, che includerebbero quindi pure l’istanza ex art. 210 c.p.c. e la richiesta di acquisizione del verbale della causa 194/2007 R.G. (si veda a pagina 11 del ricorso), e trascrive pure le conclusioni dell’atto d’appello e le precisate conclusioni del secondo grado. Qualora tali siano state peraltro le conclusioni, la corte territoriale, avendo considerato solo l’interrogatorio e dichiarato inesistenti altre richieste (e quindi rinunciate le altre richieste proposte nel corso del giudizio), sarebbe incorsa in un errore riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, per cui in questa sede la censura è inammissibile; e ciò assorbe l’ulteriore censura di omessa pronuncia appunto su tali ulteriori richieste, ovvero quelle relative ad esibizione e ad acquisizione.

3.1.3 L’altra doglianza secondo la quale il giudice d’appello avrebbe errato per avere rigettato la richiesta di interrogatorio in effetti non è riconducibile nè all’art. 346 c.p.c. nè all’art. 112 c.p.c., perchè scende sul piano di una valutazione inclusa nella cognizione di merito.

Ad abundantiam, comunque, si osserva che nelle pagine 9 e 10 della sentenza la corte territoriale afferma che l’interrogatorio nella causa 1210/2007 R.G. è stato rigettato “poichè non è dato sapere a chi deve essere deferito”, come rimarcato dalla ordinanza di rigetto del giudice istruttore; e su ciò l’appellante non aveva proposto censura, limitandosi a reiterare l’istanza. Effettivamente nel motivo in esame e nella premessa del ricorso non viene addotta una censura presente nell’atto d’appello che avesse ad oggetto l’ordinanza suddetta del giudice istruttore, rilevandosi soltanto l’insistenza nella richiesta dell’interrogatorio nelle precisate conclusioni dell’atto d’appello e nella udienza di precisazione delle conclusioni del secondo grado con richiesta di modifica dell’ordinanza del giudice istruttore, oltre alla “rappresentazione” della “fondatezza dell’istanza istruttoria” che sarebbe stata offerta nella comparsa conclusionale, vale a dire tardivamente. Sotto questo profilo, allora, il motivo è quantomeno privo di autosufficienza.

Tutto il motivo appare dunque inammissibile.

3.2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. per avere il giudice d’appello ritenuto provato il pagamento del prezzo delle compravendite tramite le dichiarazioni rese dalle parti al notaio, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per essersi il giudice d’appello fondato su fatti specificamente contestati dalla banca; denuncia inoltre violazione dell’art. 274 c.p.c. per non avere il giudice d’appello tenuto conto della permanente autonomia delle cause riunite in ordine alle prove.

Premesso che il pagamento del prezzo non sarebbe comunque sufficiente per escludere la simulazione, si rileva che la corte territoriale avrebbe aderito alle difese delle controparti, che si sarebbero fondate soltanto sull’assegno con cui sarebbe stato pagato il prezzo della prima compravendita, nessuna prova sussistendo invece per la successiva compravendita oggetto della causa 1210/2007 R.G., non rilevando le dichiarazioni delle parti ai pubblici ufficiali roganti. Tali dichiarazioni, infatti, non costituiscono piena prova della veridicità delle dichiarazioni, onde sarebbe stato violato l’art. 2700 c.c. L’effettivo pagamento del prezzo delle compravendite (che sarebbe stato l’unico presupposto del rigetto delle domande di dichiarazione di nullità per assoluta simulazione) non sarebbe stato provato, specialmente per la causa 1210/3007 R.G..

La corte territoriale avrebbe ignorato l’autonomia delle cause riunite ai sensi dell’art. 274 c.p.c. Non potendosi utilizzare le prove dell’altra causa riunita, la corte avrebbe dovuto accogliere la domanda di dichiarazione di nullità per simulazione nella causa 1210/2007 R.G. “previa l’eventuale ammissione” delle istanze istruttorie in precedenza respinte, perchè la simulazione sarebbe stata dimostrata “dalla copiosa documentazione” prodotta e dalla non contestazione delle allegazioni attoree da parte delle convenute, in quanto rimaste contumaci.

Il pagamento del prezzo sarebbe – si ripete – insufficiente ad escludere la simulazione, visti gli “elementi indiziari” gravi, precisi e concordanti evidenziati dall’attuale ricorrente: a questo punto il motivo offre un elenco di elementi fattuali, e comunque una sorta di compendio degli elementi probatori (pagine 17-20 del ricorso).

3.2.2 Complessivamente il motivo, come emerge già ictu oculi dalla sintesi appena tracciata, mira ad una valutazione alternativa del compendio probatorio. Infatti il giudice d’appello contestualizza il pagamento del corrispettivo della compravendita con altri elementi, confutando specificamente la prospettazione “indiziaria” dell’attuale ricorrente. Nè può intendersi la contumacia di controparte come una confessione, secondo i fondamentali principi del processo civile. Gli elementi apportati dall’attuale ricorrente (cui spettava, come osserva a pagina 11 della motivazione della sentenza impugnata il giudice, l’onere probatorio, anche per la simulazione: “…va evidenziato come, rispetto alle proposte azioni di simulazione assoluta, sarebbe stata proprio l’attrice ad essere onerata della dimostrazione del carattere simulato degli atti impugnati…”) integrano chiaramente una ricostruzione indiziaria, la cui “consistenza” è rientrata quindi nella valutazione di merito.

Il motivo risulta pertanto inammissibile.

3.3.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. laddove la corte territoriale avrebbe ritenuto insussistenti i presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c. per entrambi i contratti di compravendita; denuncia altresì, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 4, per omessa motivazione su un punto decisivo.

Anche questo motivo illustra elementi probatori (pagine 22-25 del ricorso) per affermare che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d’appello, sussisterebbe prova, anche presuntiva, della scientia damni dell’acquirente.

Inoltre la corte territoriale avrebbe errato per non avere tenuto conto dell’art. 2901 c.c., comma 4, per cui gli effetti della revocatoria travolgono il terzo subacquirente – qui, la B. – se questi è in malafede, cioè consapevole dei vizi di revocabilità di cui è affetto il trasferimento originario: e nel caso in esame sarebbe evidente che la B. tali vizi conosceva, l’atto di trasferimento originario essendo stato compiuto da sua madre.

3.3.4 La prima parte del motivo, che illustra un compendio probatorio (si vedano le pagine 2225 del ricorso), è diretta ad ottenere una evidente valutazione alternativa di tale compendio, ed è dunque di natura direttamente fattuale, ovvero inammissibile.

La seconda parte confonde una norma – l’art. 2901 c.c., comma 4, che sarebbe stata non considerata, id est violata – con il fatto discusso e decisivo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tentando evidentemente di schermare tale deviazione dalla corretta applicazione del mezzo invocato rubricando la sua censura come omessa motivazione su un “punto decisivo”). Già questo rende il motivo radicalmente inconsistente.

Comunque, anche se si ritenesse proposto un motivo effettivamente formulato in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, dovrebbe riconoscersi che non è stato indicato un fatto decisivo omesso nella valutazione della corte territoriale, perchè la consapevolezza della B. cui il motivo fa riferimento non sarebbe il fatto decisivo in sè, bensì sarebbe la conseguenza derivante, nella prospettazione ricostruttiva della banca, dal suo essere figlia della D.P.; si è dinanzi, allora, non a un fatto decisivo, ma a una struttura indiziario-presuntiva. Il ragionamento della banca, per di più, dà per presupposto la certezza dell’elemento soggettivo della T..

In nessun modo, quindi, il motivo riesce a superare la soglia dell’ammissibilità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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