Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18335 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11005/2010 proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE AMMIRAGLIO BERGAMINI 12, presso lo studio dell’avvocato

GENTILI Piero, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 343/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

3.3.09, depositata il 24/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Piero Gentili che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 21 aprile 2010, C.C. chiede, con un unico motivo, col quale lamenta la violazione della L. n. 210 del 1992, art. 8 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 114 e 123, la cassazione della sentenza depositata in data 24 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Milano, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva (recte, difetto della titolarità passiva del rapporto dedotto) del Ministero della salute in ordine alla sua domanda, accolta dal giudice di prime cure, di condanna a corrisponderle l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, per avere contratto, a seguito di trasfusioni ematiche effettuate nel 1986, l’infezione da epatite C, diagnosticatale nel novembre 2002.

In proposito, la ricorrente richiama alcune recenti decisioni di questa Corte, alla stregua delle quali sostiene che la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso sarebbe da attribuire al Ministero, anche per le domande giudiziarie proposte successivamente al 21.2.2001, come la sua che è del 19 dicembre 2005.

Resiste alle domande il Ministero della salute, deducendo l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, la sua infondatezza.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in Camera di consiglio.

A norma dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame, in quanto questo è stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (1 marzo 2006) e prima di quella della L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009), che all’art. 58 ha abrogato tale norma del codice di rito, “nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

Dalla lettura del ricorso è dato rilevare l’assenza di un siffatto quesito di diritto in ordine all’unico motivo che lo sostiene”.

E’ seguita la rituale comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, dichiarando inammissibile il ricorso, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese, effettuato in dispositivo, unitamente alla relativa liquidazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al Ministero le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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