Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18335 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. un., 06/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18335
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –
Dott. TRIOLA Roberto Michel – Presidente di sezione –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato BOLLA PAOLO, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO, CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
CONSIGLIO D’EUROPA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la decisione n. 196/2009 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
depositata il 21/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/07/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avv. B.G. ha impugnato la decisione del COA di Belluno (Delib. 18 dicembre 2007) con cui gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo per aver omesso, in sede di domanda di iscrizione, di informare lo stesso COA del fatto che il COA di Treviso, con delibera del 19.9.2005, aveva respinta la di lui domanda di reiscrizione per la ritenuta sussistenza di comportamenti gravemente lesivi dei doveri di lealtà, dignità e doveri imposti ad ogni appartenente alla classe forense, presentando apposito ricorso a CNF che, con decisione in data 11.7/21.12.2009, aveva respinto il ricorso, ritenendo la sussistenza di una precisa volontà dell’interessato di tenere il COA richiesto all’oscuro della decisione precedentemente assunta nei suoi confronti.
Avverso tale decisione, l’avv. B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due articolati motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
All’odierna udienza il P. G. ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del presente ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa e conseguente violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il P.G., come si è riportato in narrativa, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere omesso il ricorrente di riportare l’esposizione sommaria dei fatti di causa; va al riguardo rilevato che nel ricorso viene riportato soltanto il capo di incolpazione sulla cui base era stata adottata la decisione del Consiglio forense qui impugnata.
Ora, la riproduzione, sia pure testuale, del capo di incolpazione relativo ad un procedimento disciplinare, conclusosi peraltro con la cancellazione dall’Albo di un professionista, sanzione questa di estrema gravità, per quanto tale imputazione possa aver rilievo, ingenera il fondato convincimento di una carenza pressochè assoluta di adempimento all’onere previsto dalla norma surricordata.
La norma suddetta infatti, nel prescrivere tale preciso adempimento, ha di mira una visione dei procedimento per cassazione che comporti la compiuta realizzazione di una descrizione dell’iter processuale che viene sottoposto all’esame della Corte, tale da rispondere ad un criterio di autosufficienza del ricorso ribadito anche con riferimento ad altri profili dalla giurisprudenza di questa Corte, che non può essere pertanto in nessun caso essere considerato recessivo.
Prima di esaminare i motivi del ricorso, occorre dunque preliminarmente affermare che lo stesso risulta certamente inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;
infatti, la richiesta esposizione sommaria dei fatti di causa non è conforme al dettato della disposizione surricordata.
La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata nel senso che per soddisfare tale requisito, prescritto a pena di inammissibilità, mentre non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, nè occorre una narrativa analitica o particolareggiata, è invece sufficiente, ma insieme indispensabile, che da contesto del ricorso e cioè solo dalla lettura di tale atto, escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata, sia possibile desumere una conoscenza del fatto sostanziale e processuale sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del fatto omessa ed esposizione insufficiente (cfr., ex multis, Cass. SS. UU. 18.5.2006, n 11653).
Tale avviso, cui si presta incondizionata adesione, risponde non ad una esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa che consenta una cognizione dei fatti, sostanziali oltre che processuali, tale da compiutamente intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (v. Cass. SS. UU. 20.2.2003, n 2602).
Se è ben possibile far ricorso alla lettura dei motivi, onde trame cognizione dei fatti di causa, occorre però che gli stessi siano formulati in maniera tale da comprendere la ricostruzione compiuta dell’iter complessivo della vicenda, sia sotto il profilo sostanziale che processuale e non è sufficiente che i mezzi su cui si articola il ricorso debbano essere integrati dal altri documenti onde apprezzare la portata della ricostruzione compiuta del procedimento e della consistenza dei fatti sostanziali (Cass. 28.2.2006, n. 4403).
Nel caso che ne occupa, il primo motivo è dedicato alla prospettazione di questioni di costituzionalità afferenti alla normativa che regola il procedimento disciplinare forense e non è pertanto di utilità alcuna ai fini della ricostruzione dei fatti del fatto, mentre il secondo, dedicato al merito, è improntato ad una tale confusione di concetti e di argomentazioni da non poterne ricavare alcunchè di concreto relativamente ad una utile ricostruzione dei fatti di causa, ivi compresi quelli processuali, assolutamente pretermessi.
L’esposizione di fatto risulta pertanto assolutamente insufficiente e completamente inidonea ad integrare l’osservanza del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
In ragione di tanto, il ricorso va dichiaralo inammissibile. Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010