Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18335 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 3404-2020 proposto da:

ALL IMPORT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e

per il signor S.G., socio della predetta società,

elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 287,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TORTO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE FALCONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 429/20 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 14/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatóre Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che la società ALL IMPORT SPA ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 429/2020 depositata il 14.1.2020 con cui questa Corte ha accolto il ricorso della Agenzia delle Entrate ed ha cassato la sentenza n. 182/2014 emessa dalla CTR del Friuli Venezia Giulia e rinviato alla CTR della Lombardia sez. Brescia;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; non sono state depositate memorie;

che si tratta all’evidenza di un errore materiale poichè l’ordinanza impugnata e cassata proviene dalla CTR del Friuli;

che il ricorso va, pertanto, accolto, disponendo che la ordinanza sentenza di questa Corte n. 429/2020 sia corretto nel senso che laddove è scritto “rinvia anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. dist. Brescia, in diversa composizione” deve correttamente leggersi ed intendersi ” rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione”.

PQM

La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 429/2020, depositata il 14.1.2020, sia corretta la ordinanza sentenza di questa Corte n. 429/2020 sia corretto nel senso che laddove è scritto “rinvia anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. dist. Brescia, in diversa composizione” deve correttamente leggersi ed intendersi ” rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione”; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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