Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18334 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11030-2017 proposto da:

C.C.A.V., C.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, V. VITTORIO VENETO 7, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA BRUNO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ALFIO D’URSO;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA C.E.,

C.F., C.A.M., C.A.M., C.N.,

C.M.P.;

– intimati –

e contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 29,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIZZI, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con procura speciale notarile –

avverso la sentenza n. 558/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato ALFIO D’URSO;

udito l’Avvocato MASSIMO GIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con due atti di citazione notificati tra il 14 e il 18 dicembre 1998 Banco di Sicilia S.p.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Catania L.M., C.M., C.C.A.V. nonchè B.C., C.E., C.F., C.A.M., C.G. e C.S., eredi di C.M. (deceduto il (OMISSIS)), perchè fossero dichiarati simulati un contratto preliminare di compravendita di un terreno stipulato dal de cuius con il L. e un contratto di compravendita immobiliare stipulato tra il de cuius (alienante) e i suoi nipoti C.M. e C.C.A.V. (acquirenti), in subordine proponendo azione ex art. 2901 c.c. in riferimento ad un proprio credito verso il de cuius, che sarebbe derivato dalla fideiussione da quest’ultimo prestata a favore di Italipneus S.p.A. in data 12 gennaio 1988.

Si costituiva C.M., resistendo; si costituiva altresì C.G., eccependo il difetto di legittimazione passiva.

Con sentenza n. 907/2008 il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di C.G., dichiarava oggetto di simulazione assoluta il contratto di compravendita immobiliare stipulato tra il de cuius e i nipoti e respingeva invece le domande riguardanti il contratto preliminare stipulato tra il de cuius e il L..

Avendo proposto appello C.M. e C.C.A.V., cui resisteva il Banco di Sicilia e, “per esso”, Unicredit Credit Management Bank S.p.A., la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 5 aprile 2016, rigettava il gravame.

2. Hanno presentato ricorso, sulla base di quattro motivi, C.M. e C.C.A.V., illustrati poi anche con memoria. All’udienza pubblica C.S. ha partecipato, associandosi al ricorso. Non si è difesa Unicredit Credit Management Bank S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.e art. 2697 c.c., nonchè omessa integrazione del contraddittorio; denuncia altresì, ex art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza.

La Corte d’appello avrebbe ritenuto infondata l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio per non essere stati citati in primo grado tutti gli eredi del de cuius, così errando per avere ritenuto onere degli attuali ricorrenti indicare i chiamati all’eredità e dimostrarne tale qualità. Ai sensi dell’art. 2697 c.c., invece, essendo deceduto C.M. senior, sarebbe spettato all’attrice, poichè intendeva agire in giudizio, individuarne gli eredi cui notificare l’atto di citazione.

Viene inserita nella illustrazione del motivo la fotocopia di una certificazione di “Situazione di famiglia” che si dichiara essere stata prodotta in appello, e si adduce che la mancata notifica della citazione e la mancata integrazione del contraddittorio durante il primo grado avrebbero reso nulla la sentenza del Tribunale, essendo stati citati solo alcuni degli eredi nonostante vi fosse litisconsorzio necessario per ragioni processuali.

Inoltre la corte territoriale non avrebbe considerato che gli attuali ricorrenti avrebbero provato chi erano gli eredi tramite, appunto, la fotocopia inserita nel motivo, non considerando invece tale documento.

3.1.2 Nella premessa del ricorso non si afferma di avere proposto in primo grado alcuna eccezione in ordine al contraddittorio; e infatti il motivo in esame adduce che il documento “Situazione di famiglia” fu il documento 2 prodotto in appello. Nè il motivo nè la premessa del ricorso indicano come e sulla base di quali argomenti sarebbe stato proposto nel gravame il motivo del difetto di litisconsorzio necessario in primo grado, limitandosi la premessa del ricorso ad affermare che nell’atto d’appello gli attuali ricorrenti avrebbero rilevato “preliminarmente la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio” (ricorso, pagina 4). Peraltro la corte territoriale osserva anzitutto (motivazione, pagina 5 s.) che la parte appellante si era, “in questo grado di appello, limitata a citare in giudizio anche tali C.M.P. e C.N. ma…non le ha… indicate in seno all’atto di appello limitandosi ad affermare” che il de cuius avrebbe avuto sette, e non cinque, figli. Questa ratio decidendi sulla non conformazione, e anzi non presenza della doglianza nell’atto d’appello (cui il giudice d’appello ne affianca poi un’altra, riguardante il difetto di prova) non è stata considerata dai ricorrenti, il motivo riguardando soltanto la ratio decidendi attinente alla prova. A tacer d’altro, quindi, il motivo risulta inammissibile.

3.2.1 Il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.prospettando error in procedendo per omessa pronuncia sulla eccezione – proposta nella comparsa conclusionale d’appello degli attuali ricorrenti – di difetto di legittimazione di Unicredit Credit Management Bank, nonchè nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Questo motivo viene proposto in subordine al motivo precedente e si fonda sulla pretesa mancanza di prova del trasferimento a Unicredit Credit Management Bank del credito del Banco di Sicilia; si sostiene che l’eccezione sia stata proposta nel primo atto utile, cioè nel primo atto successivo alla costituzione di Unicredit Credit Management Bank, ovvero la comparsa conclusionale d’appello.

3.2.2 Si tratta dunque di una denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c.. Peraltro, la censura non è autosufficiente, perchè si limita ad enunciare che nel primo atto utile sarebbe stata sollevata l’eccezione del difetto di legittimazione senza però riportare nulla della eccezione stessa così come sarebbe stata introdotta e argomentata nella conclusionale d’appello; e in seguito argomenta soltanto per dimostrare inesistente la legittimazione. Tale eventuale fondatezza in questa sede è comunque irrilevante, proprio perchè la censura è improntata sull’art. 112 c.p.c.: e infatti il motivo si conclude argomentando sulla omessa pronuncia. Cade pertanto la censura per non autosufficienza quanto alla descrizione sufficientemente specifica della eccezione su cui non vi sarebbe stata pronuncia, il che le comporta infatti una evidente inammissibilità.

3.3.1 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1938,1418 e 1346 c.c..

La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere valida ed efficace la fideiussione rilasciata dal de cuius, perchè questa sarebbe stata invece nulla in forza del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., essendo stato l’oggetto della garanzia indeterminato o comunque indeterminabile, e pertanto non incidendo la inapplicabilità ratione temporis della L. n. 154 del 1992 che ha novellato l’art. 1938 c.c..

Si richiama poi giurisprudenza di questa Suprema Corte (sentenze 6414 e 838 del 1998) per cui la validità della fideiussione verrebbe meno se, nello svolgimento del rapporto, la banca non tenesse un comportamento rispettoso dei principi di correttezza e buona fede, principi presenti nell’art. 1375 c.c., e quindi da rispettare anche nell’esecuzione contrattuale. E nel caso in esame non sarebbe stato provato che il Banco di Sicilia abbia rispettato i detti principi, specialmente in ordine all’obbligo di informazione sullo stato di decozione della società garantita, per cui la fideiussione sarebbe nulla.

3.3.2 E’ senz’altro vero che una clausola può essere nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c.; ma (a parte che, poi, il motivo si sposta, con assertive intrusioni fattuali sul comportamento della banca, dalla tematica relativa all’oggetto del contratto alla tematica dell’esecuzione del contratto stesso) in tal modo viene chiesto al giudice di legittimità di effettuare un accertamento di merito sul contenuto della fideiussione: il motivo risulta quindi inammissibile.

3.4 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c..

Avrebbe errato la corte territoriale ritenendo provata la simulazione assoluta del contratto, non essendo stata raggiunta, “secondo il parere dell’odierno appellante” (sic), la prova per presunzioni. Vengono quindi esaminati quattro elementi definiti presuntivi su cui il giudice di prime cure avrebbe ritenuto di fondarsi, prospettando una valutazione diversa.

Si è dinanzi, pertanto, ad una inequivoca richiesta di operare una valutazione del compendio probatorio alternativa a quella effettuata dal giudice di merito: e questo, ancora una volta, conduce il motivo alla inammissibilità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese non essendosi difesa la controparte intimata.

Sussistono invece D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, stesso art..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronunciare sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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