Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18334 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. un., 06/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michel – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R. ((OMISSIS)), M.R., P.

A., V.A., S.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio

dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che li rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELLA PROVINCIA DI PALERMO, M.G., M.C., D.

S.G., L.D., P.F., P.

P.G., D.B.A.;

– intimati –

avverso la decisione n. 2/2009 del CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI

INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI, depositata il

16/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Domenico BONACCORSI DI PATTI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto datato 27.4.2009, notificato a mezzo del servizio postale il 29 successivo e pervenuto al Collegio nazionale dei Periti industriali il 4 maggio dello stesso anno, M.R., B.R., B.S., V.A. e P.A. proponevano reclamo avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del Collegio dei Periti industriali della provincia di Palermo per il quadriennio 2009/2013.

Con decisione in data 23.9/10.10.2009, il Consiglio nazionale dichiarava irricevibile per tardi vita il reclamo come proposto.

Rilevava al riguardo la decisione impugnata che il reclamo doveva essere considerato equivalente al ricorso e questo si ha per proposto nel momento in cui viene depositato e presentato presso il Giudice competente.

Stante che la proclamazione degli eletti era avvenuta il 19.4 e il reclamo era pervenuto il successivo 4.5, lo stesso era da considerarsi tardivo, siccome depositato oltre il termine di dieci giorni previsto statutariamente al riguardo.

La pronuncia di inammissibilità assorbiva tutti gli altri motivi di doglianza.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono i predetti Periti industriali sulla base di quattro motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

All’odierna udienza, il difensore del ricorrente si è riportato alle conclusioni rassegnate in ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs.Lgt. 23 gennaio 1944, n. 382, art. 6, assumendosi che la disposizione de qua, nel disporre che il reclamo avverso la proclamazione degli eletti al Consiglio direttivo del Collegio dei Periti industriali della provincia di Palermo per il quadriennio 2009- 2013 doveva pervenire al Collegio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, andava letta in relazione a tutte le disposizioni normative di carattere generale che informano la materia delle notificazioni e dei depositi.

In particolare, si invocava la applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 26.11, 2002, n 477, con cui quel Consesso aveva statuito (in ragione della dichiarata incostituzionalità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c., e L. 20 novembre 1982, n. 890, e art. 4, comma 3, che la notificazione si perfeziona, per il notificante dalla data di consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario o al sevizio postale, in caso di notifica con tale mezzo.

La censura è fondata; per vero, va evidenziato come la normativa speciale che regola la materia risale al 1944 e conserva tuttavia la sua validità sostanziale, ma che nell’applicazione della stessei, segnatamente laddove debbano essere attuativamente applicate le normative di carattere generale attinenti alla notificazione nei diversi modi che l’ordinamento appresta a tal fine, devesi tener conto dei radicali mutamenti normativi intervenuti, con riferimento ai tempi di deposito del ricorso, anche con riguardo alle statuizioni della Corte costituzionale.

Questa Corte non intende assolutamente negare od attenuare la valenza di un ordinamento settoriale che conserva la propria piena valenza e dignità, ma solo affermare che lo stesso può legittimamente continuare ad operare nel contesto dell’ordinamento facendo proprie le connotazioni normative di carattere generale che regolano gli strumenti procedurali da applicarsi necessariamente al fine previsto e voluto.

La tesi, sostenuta nella decisione impugnata e contestata nella presente sede, secondo cui il reclamo deve pervenire al giudice competente entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti a pena di inammissibilità non tiene conto della fondamentale decisione assunta al riguardo dalla Corte costituzionale, che ha distinto, a proposito degli effetti delle notifica, tra il notificante ed il destinatario della stessa, specificando che, per il primo, l’effetto si produce da momento della consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale giudiziario (o all’Ufficiale postale).

Tale principio, espressione di una compiuta valutazione di quanto è ascrivibile al soggetto onerato, deve trovare piena applicazione anche in una prospettiva costituzionalmente orientata, con riguardo al principio del giusto processo quale considerato nell’art. 111 Cost., e non può non trovare applicazione anche in un caso quale quello in esame, che ricade pur sempre nell’ambito attuativo di una disciplina generale, che deve trovare pieno riscontro anche nel caso di riferimento ad una normativa settoriale.

Del resto, anche nei precedenti di questa Corte sono rinvenibili decisioni che o con riferimento ad altro profilo (la notifica a mezzo fax; v. Cass. 24.10.2005, n. 24814), o a quello in esame (v. Cass. 6.6.2003, n 9069), avevano fatto applicazione delle innovazioni normativamente intervenute in questa materia, escludendo la tardività del reclamo proposto a mezzo fax e tempestivamente pervenuto o rilevando che, a proposito della tempestività del reclamo, la ricordata sentenza della Corte costituzionale era intervenuta successivamente alla decisione impugnata.

Sulla base di tali principi e in ragione del ricordato mutamento normativo intervenuto al riguardo, il motivo deve essere accolto in quanto il reclamo consegnato all’Ufficiale giudiziario (o postale) entro il termine (dieci giorni) statutariamente previsto deve essere considerato tempestivo; il motivo in esame deve essere quindi accolto e la decisione impugnata va cassata al riguardo; poichè peraltro gli ulteriori motivi di ricorso attengono al merito e non possono messere decisi se non sulla base di accertamenti in fatto, incompatibili con la presente sede di legittimità, gli stessi devono essere dichiarati assorbiti e rimessi all’esame del giudice del rinvio cui, previa cassazione della sentenza impugnata, gli atti vanno rimessi.

La relativa novità della questione proposta ed affrontata comporta la compensazione delle spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri.

Cassa e rinvia al Consiglio nazionale dei Periti industriali. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA