Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18333 del 25/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 27/06/2017, dep.25/07/2017), n. 18333
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18790/2016 R.G. proposto da:
M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO
MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona dei Procuratori,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo
studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4099/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 24/06/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che:
M.S. ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza n. 4099 del 24/06/2016, con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso l’ordinanza del 16/04/2015 del Tribunale della Capitale (in causa n. 68352/14 r.g.), resa sull’opposizione al precetto dalla M. notificato all’Unicredit spa per Euro 1.437,34, con cui, aderendo l’opponente all’eccezione dell’opposta, era stata direttamente a verbale dichiarata la competenza per valore del giudice di pace ma rimessa a questi la statuizione sulle spese;
resiste con controricorso la Unicredit spa;
è formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modificato dal comma 1, lett. e), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
la controricorrente deposita atto di rinunzia, datato 14/03/2017 e notificato a controparte il 23/03/2017, seguito dal deposito di atto di accettazione della controricorrente, anch’esso notificato;
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;
la rinunzia è rituale, in forza dell’espresso potere in tal senso conferito con la procura speciale in calce al ricorso per cassazione, nonchè tempestiva (alla stregua di Cass. Sez. U. ord. 16/07/2008, n. 19514, poi confermata, tra le molte altre, da: Cass. ord. 07/11/2008, n. 26850; Cass. ord. 28/12/2009, n. 27425; Cass. ord. 03/11/2011, n. 22843; Cass. ord. 07/112012, n. 19272; Cass. ord. 24/05/2013, n. 12844; Cass. ord. 10/12/2014, n. 26028);
non vi è luogo a provvedere sulle spese, anche alla stregua dell’accettazione della rinunzia, ove si menziona l’espresso accordo tra le parti in ordine alla compensazione delle medesime;
la pronuncia di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per le impugnazioni (Cass. ord. 30/09/2015, n. 19560), applicabile solo ai casi di reiezione integrale nel merito o in rito di queste;
PQM
dichiara estinto il giudizio.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma il 27 giungo 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017