Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18333 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9660/2010 proposto da:

L.P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO

GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, PREDEN SERGIO, MAURO RICCI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale

– Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso

dagli avvocati LA PECCERELLA Luigi, RITA RASPANTI, giusta procura

speciale in i calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 395/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

15.5.09, depositata il 03/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il controricorrente (INPS) l’Avvocato Carla D’Aloisio (per

delega avv. Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA

che insiste nella relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato l’1-2 aprile 2010, L.P.L. chiede con due motivi la cassazione della sentenza depositata il 3 luglio 2009, con la quale la Corte d’appello di Genova, confermando la decisione di primo grado, ha respinto le domande da lui svolte dirette ad ottenere l’accertamento del suo diritto alla riliquidazione dell’anzianità contributiva utile ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, come modificato dalla L. n. 271 del 1993, negando che egli fosse stato esposto per più di dieci anni, in maniera qualificata, all’aspirazione di fibre di amianto per il lavoro svolto.

Ambedue gli intimati (INPS e INAIL) resistono alle domande con separato controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Nella sostanza, coi due motivi (che denunciano la violazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, come modificato dalla L. n. 271 del 1993, art. 13, comma 8, artt. 441, 433 e 455 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione) il ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano tenuto conto del fatto che nella descrizione, contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio e confermata dalle dichiarazioni della datrice di lavoro, relativa alle proprie mansioni svolte per più di dieci anni (dal 1980 al 2002) quale addetto al reparto mulini della s.r.l. Ceramica Ligure, era menzionato, tra gli altri, il compito di “controllare il corretto trasferimento della barbettina prodotta nelle vasche di stoccaggio e da qui al reparto atomizzatori”.

Poichè la C.T.U. aveva accertato che nel reparto atomizzatori vi era dispersione di fibre di amianto, ne conseguirebbe, secondo il ricorrente, la piena prova del proprio assunto, secondo il quale, dovendosi recare nel reparto atomizzatori per il controllo indicato, egli era rimasto esposto – per più di dodici anni, tutti i giorni lavorativi e per almeno 90 minuti al giorno – alla aspirazione di fibre di amianto e quindi alla esposizione c.d. qualificata all’amianto.

Da ciò anche la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto l’INPS non avrebbe provato il contrario e quella di violazione delle norme citate del codice di rito per non avere la Corte, in caso di dubbio, ammesso la dedotta prova testimoniale.

Senonchè i giudici di merito hanno accertato che il L.P. è stato sempre addetto al reparto mulini non coinvolto dal rischio dedotto dal ricorrente e rilevato che “del tutto generica è l’allegazione in ricorso che egli controllava il transito del prodotto anche nel reparto atomizzatori”, per cui da essa non ha potuto trarre la conseguenza di una esposizione qualificata all’amianto.

Una tale valutazione di fatto non viene specificatamente censurata dal ricorrente per vizi logici o per la mancata considerazione di ulteriori specifici elementi di fatto acquisiti in giudizio, essendosi limitato il L.P. a sovrapporvi, in maniera improduttiva in questa sede di mero controllo di legittimità, una propria valutazione contraria.

Perde conseguentemente rilievo la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., nessuna prova essendo risultata in giudizio, secondo la Corte territoriale, del fatto che per novanta minuti al giorno, tutti i giorni lavorativi e per dodici anni il ricorrente, recandosi nel reparto atomizzatori, sia stato esposto al rischio specifico “amianto”.

Infine, è inammissibile la censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale dedotta, in ragione del fatto che il ricorrente, non ripro-ducendone il contenuto, non consente a questa Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura medesima.

Concludendo, si chiede che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in Camera di consiglio.” E’ seguita la rituale comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Ambedue le parti hanno depositato memorie.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, che la memoria del ricorrente non appare in grado di rimettere in discussione, valutando pertanto come manifestamente infondato il ricorso, al rigetto del quale consegue altresì la condanna del ricorrente al pagamento al resistente INPS delle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo. Valuta infine equo compensare integralmente le spese tra ricorrente e INAIL, non essendo tale ente il diretto destinatario delle domande del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’INPS le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge;

compensa le ulteriori spese.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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