Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18333 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. un., 06/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michel – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI 625 BELFIORE 2, presso lo

studio dell’avvocato D’AMARIO PALLOTTINO BRUNA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ZANON EZIO, CAPRIOGLIO FRANCA,

LONDEI LUISA, per delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.I.S.P. – SOCIETA’ IMPIANTI SVILUPPO PALAFAVERA DI RIZZARDINI MARIO

& C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

sul ricorso 11886-2007 proposto da:

SOCIETA’ IMPIANTI SVILUPPO PALAFAVERA S.A.S. IN LIQUIDAZIONE

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CACCIAVILLANI IVONE, per delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio

dell’avvocato D’AMARIO PALLOTTINO BRUNA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ZANON EZIO, CAPRIOGLIO FRANCA, LONDEI LUISA,

per delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverse la sentenza n. 630/2004 del TRIBUNALE di BELLUNO, depositata

il 18/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

uditi gli avvocati Chiara CACCIAVILLANI per delega dell’avvocato

Ivone Cacciavillani, Bruna D’AMARIO L’ALLOTTINO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso principale (giurisdizione A.G.A.); assorbiti gli altri

motivi, assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Impianti Sviluppo Palafavera di Rizzardini Mario e C. proponeva opposizione di fronte al tribunale di Belluno avverso l’intimazione di pagamento di una sanzione amministrativa conseguita all’illecito di cui al D.Lgs. n 490 del 1999, art. 164.

Nella resistenza della Regione Veneto, il Tribunale adito, in composizione monocratica, con sentenza in data 18.1.2006, accoglieva l’opposizione, disattendendo l’eccezione di giurisdizione in relazione al motivo accolto, con cui ci si doleva della tardività della contestazione della violazione, avvenuta oltre il termine di 90 giorni, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14; si rilevava altresì che l’avvenuto decesso di R.M., socio accomandatario e legale rappresentante della SISP sas, da individuarsi pertanto come persona fisica autore dell’illecito de quo, comportava l’estinzione della sanzione anche in capo alla responsabile solidale; trattavasi, secondo la sentenza impugnata, di questioni afferenti alla mera riscossione della somma.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, la Regione Veneto; resiste con controricorso la SISP sas in liquidazione, che ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato su due motivi,ed illustrato anche con memoria, cui la Regione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Esaminando il ricorso principale, va rilevato che con il primo motivo si lamenta violazione della L. 20 ottobre 1865, all. E, artt. 4 e 5 e del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, in quanto erroneamente il tribunale ordinario avrebbe motivato sulla sussistenza della propria giurisdizione ritenendola derivata dal fatto che la questione riguardasse la mera riscossione della somma di denaro costituente l’importo della sanzione.

Devesi preliminarmente respingere l’eccezione di inammissibilità della questione di giurisdizione in ragione del fatto che già con l’ordinanza cautelare emessa, il tribunale aveva qualificato come di diritto soggettivo la posizione giuridica soggettiva della odierna resistente e pertanto la Regione avrebbe dovuto impugnare qual provvedimento, avente natura sostanziale di sentenza sulla giurisdizione.

L’ordinanza cautelare ha natura provvisoria e d è inoppugnabile;

tanto comporta che la proposta eccezione sia priva di pregio.

Nel merito, ad avviso della Regione invece la questione rientrerebbe nell’ambito applicativo del citato art. 34 che demanda alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione dell’intera materia urbanistica e quindi anche tutto quanto relativo alla materia delle autorizzazioni e delle sanzioni attinenti agli interventi sul territorio sottoposti a tutela paesaggistica.

Una soluzione siffatta deriverebbe anche dal fatto che rileva, nella materia che ne occupa, l’interesse pubblico alla protezione dei beni soggetti a tutela ambientale rispetto a cui il privato può vantare solo interessi legittimi.

Il motivo non ha pregio; questa Corte ha in effetti fatto proprio (cfr. Cass. SS. UU. 11.3.2005, n 5332) il rilievo invocato anche nel controricorso, secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove la contestazione sollevata con l’opposizione investa la validità formale dell’ordinanza-ingiunzione o la sopravvenienza di fatti estintivi del diritto per cui è stato iniziato il procedimento di riscossione coattiva; nella specie era stata dedotta l’estinzione dell’obbligamene del pagamento della sanzione per avvenuta decorrenza del termine di novanta giorni legalmente previsto (L. n. 689 del 1981, art. 14), mentre altra ragione di estinzione è stata ravvisata nell’intervenuto decesso della persona fisica del legale rappresentante della società.

Come si vede, trattasi (a prescindere da quanto si dirà a proposito del terzo motivo di ricorso) di ragioni legate all’estinzione dell’obbligazione, come tali rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario sulla base delle considerazioni svolte in precedenza.

Ma la giurisdizione del giudice ordinario, nel caso di specie, in cui la sanzione consegue a difformità riscontrate nella realizzazione di una pista da sci rispetto al progetto approvato, sussiste anche e segnatamente in ragione del fatto che conseguentemente, la controversia non sorge da atti e provvedimenti della P. A. relativi alla gestione del territorio, costituendo i provvedimenti sanzionatori la reazione a comportamenti del privato assunti come illegittimi, in relazione a cui non si impone la difficoltà – alla base della previsione di giurisdizione esclusiva – di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, perchè la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo (v. Cass. SS. UU. 2.7.2008, n 18040).

Il primo motivo deve essere pertanto respinto con affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Con il secondo mezzo si lamenta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, in quanto erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto estinta l’obbligazione per decorso di oltre novanta giorni dalla contestazione della violazione, atteso che non era stato computato come dies a quo quello del compimento dell’attività valutativa delle risultanze acquisite, come si sarebbe dovuto, ma quello del compimento dell’ultimo atto istruttorie.

Anche tale motivo non ha pregio: la giurisprudenza di questa Corte si è condivisibilmente e consolidatamente orientata nel senso che la disposizione della L. n. 689 del 1981, art. 14, non comporta l’automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica, per l’accertamento dell’infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legalo alla peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice del merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, atteso che l’accertamento presuppone il completamento delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di lutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, dell’infrazione medesima (v. Cass. nn. 1866 e 6531 del 2000).

Nel caso che ne occupa, il Giudicante ha argomentato nel senso che emergeva dagli atti di causa che dopo l’atto conclusivo dell’istruttoria del 19.5.2000, non venne svolta alcuna attività procedimentale ulteriore e la contestazione dell’illecito e la relativa contestazione ebbero luogo (nel dicembre 2000) unicamente sulla base degli elementi raccolti nell’istruttoria (conclusasi oltre sei mesi prima).

La tesi della ricorrente, secondo cui l’ufficio competente all’erogazione della sanzione avrebbe ricevuto le risultanze dell’accertamento sei mesi dopo la chiusura dell’istruttoria non giova a dimostrare la tempestività della contestazione, in quanto non idonea a scalfire il principio dell’insindacabilità dell’accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito ove lo stesso sia, come nel caso di specie, motivato logicamente (v. Cass. 21.4.2009, n. 9454) e ancora in quanto sull’individuazione del dies a quo non può incidere la condotta negligente della P.A. (cfr. Cass. 29.2.2008, n. 5467) che tale sarebbe stata, in ragione della spiegazione stessa addotta nel caso che ne occupa.

Il motivo deve essere pertanto respinto.

Con il terzo ed il quarto motivo, la Regione affronta la tematica relativa alla ritenuta estinzione dell’obbligazione scaturente dalla violazione contestata in ragione del fatto che l’intervenuto decesso di un socio della società obbligata, sotto un duplice profilo; in primo luogo in quanto tale tematica non era stata prospettata nei motivi di opposizione e quindi non poteva essere presa in esame dal Tribunale e in secondo luogo in quanto il deceduto R.M. non era stato indicato nell’ordinanza ingiunzione quale soggetto personalmente responsabile dell’illecito, con la conseguenza che dalla morte dello stesso non poteva farsi derivare automaticamente l’estinzione dell’obbligazione della società, non potendosi ravvisare un legame necessario ira le due obbligazioni, essendo le stesse solo geneticamente collegate.

A prescindere dalla fondatezza o meno delle due tesi (processuale e sostanziale) sostenute nei due motivi in esame, deve rilevarsi che in ogni caso le due doglianze risultano assorbite in ragione della decisione assunta con i primi due motivi di ricorso, atteso che, ritenuta la legittimità della pronunzia con cui era stata dichiarata estinta l’obbligazione per tardività della contestazione, la ulteriore tematica afferente all’estinzione della stessa per altro motivo appare ultronea ed inconferente ai fini del decidere in quanto ininfluente sulla sussistenza dell’estinzione: i due mezzi risultano pertanto assorbiti.

Il ricorso principale deve essere pertanto respinto.

Venendo al ricorso incidentale, lo stesso viene espressamente qualificato, ma soltanto nella memoria ex art. 378 c.p.c., come condizionato, dato questo peraltro desumibile logicamente dalla lettura stessa dei motivi su cui lo stesso era basato, ma rimasto inespresso, quanto meno in ricorso; pur riconosciuta allo stesso tale qualificazione, peraltro esplicitata formalmente solo nella memoria, va rilevato che comunque la SISP sas, era carente di interesse in relazione al primo motivo di ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 112 c.p.c. e art. 111 Cost.) per avere il primo giudice declinato la giurisdizione in ordine alle domande accessorie formulate in sede di opposizione, atteso che la società era risultata pienamente vittoriosa in prime cure, mentre la sopravvenuta normativa di cui alla L. n. 59 del 2009, art. 59, che ha regolato la materia della riassunzione di fronte al giudice munito di giurisdizione a seguito di declinatoria del giudice adito, ha pure reso carente di interesse il secondo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c. e del combinato disposto dell’art. 38 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonchè vizio di motivazione) per mancata pronunzia sulla richiesta di rimessione in termini, in caso di declinatoria della giurisdizione.

In questa situazione di opinabilità, quanto meno originaria, sulla natura del ricorso incidentale, lo stesso va, ratione materiae, dichiarato assorbito, ma le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale; assorbito l’incidentale condizionato. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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