Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18332 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8423/2010 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato

GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA

Giuseppe, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LECCE, INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 673/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

23.3.09, depositata il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

GAETA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 17 marzo 2010, R.A. chiede la cassazione della sentenza pubblicata il 7 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Lecce ha respinto il suo appello avverso la sentenza di primo grado che le aveva riconosciuto nei confronti dell’INPS il diritto all’indennità di accompagnamento a decorrere dal giugno 2006, anzichè dalla data della presentazione della relativa domanda in via amministrativa (20 novembre 1995).

In proposito, al ricorrente deduce:

– la violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 508 del 1988 – contemporanea omessa e insufficiente motivazione, per avere, richiamando il contenuto della C.T.U., valutato i requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento per il periodo antecedente il giugno 2006 sulla base dei criteri di cui alla L. n. 118 del 1971, relativa viceversa alla pensione di inabilità e all’assegno di invalidità e per avere preso in considerazione unicamente gli atti della vita quotidiana intesa in senso unicamente vegetativo e non anche in senso sociale;

– per vizio di motivazione, per non aver tenuto conto del ricovero ospedaliero della ricorrente in data (OMISSIS), per aver omesso di prendere in considerazione i rilievi del C.T. di parte appellante in ordine alla C.T.U. (rilievi che la ricorrente riproduce integralmente nel ricorso e infine per non essersi attenuta ai principi enunciati da questa Corte in ordine alla cura e precisione dovute in sede di motivazione della sentenza in ordine alla richiesta di retrodatazione della decorrenza delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Gli intimati non si sono costituiti in questo giudizio di cassazione.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Quanto al primo motivo, difetta la formulazione di un quesito di diritto di cui all’art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis al ricorso in esame a norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2), relativamente alla prima parte delle relative censure (avere erroneamente applicato i criteri di cui alla L. n. 118 del 1971, concernente i diversi istituti della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità), del resto contraddittoria rispetto alla seconda parte (avere espresso la valutazione di cui alla L. n. 508 del 1988, relativa all’indennità di accompagnamento, limitandosi alla considerazione degli atti della vita quotidiana intesa in senso vegetativo anzichè anche sociale).

La seconda parte della censura, che conclude con un quesito di diritto che rinvia ad alcune massime – riprodotte – della giurisprudenza di questa Corte (e quindi già di per sè, insufficienti, in quanto formulate in astratto, a fungere da veri quesiti di diritto, secondo l’insegnamento di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. S.U. 5 febbraio 2008 n. 2658), è comunque manifestamente infondata in quanto da per scontato ciò che avrebbe dovuto dimostrare, vale a dire che la Corte territoriale si sarebbe limitata a prendere in considerazione la sola vita vegetativa e comunque che la Corte, valutando la capacità della ricorrente a compiere gli atti quotidiani della vita, avrebbe omesso di considerare che determinate specifiche infermità, seppur non inducenti una incapacità a determinati atti della vita, ne avrebbero compromesso pienamente la funzionalità sul piano sociale.

Illustrazione e dimostrazione rimasta del tutto assente nel ricorso.

Per il resto, il ricorso riprende, specialmente nel secondo motivo, censure già svolte in sede di appello e di cui i giudici hanno evidentemente tenuto conto nella loro valutazione conclusiva, esprimente un giudizio di fatto a loro riservato.

Di tale giudizio di fatto non è consentito in questa sede di legittimità invocare una revisione, come fa la ricorrente, ad esso sovrapponendo un diverso alternativo giudizio, altrettanto di merito, che si chiede alla Corte di fare proprio.

Il controllo in sede di legittimità su di un giudizio di fatto del giudice di merito non può infatti spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perchè ritenuta la migliore possibile.

Tale controllo (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) riguarda viceversa unicamente il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07), che nel caso di specie non appaiono specificatamente investite col ricorso”.

E’ seguita la rituale comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

La ricorrente ha infine depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, valutando pertanto manifestamente infondato il ricorso, che respinge. Nulla per le spese degli intimati, che non hanno svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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