Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18331 del 25/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 27/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19414/2016 R.G. proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

SETTIMIO HONORATI;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIMA – SOCIETA’

COOPERATIVA, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE,

S.S., C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 417/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 31/03/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

M.C. ricorre, affidandosi ad un’indifferenziata serie di motivi e comunque a non meno di quattordici doglianze, per la cassazione della sentenza n. 417 del 31/03/2016 della corte di appello di Ancona, notificata il 19/05/2016, con cui è stato respinto il suo appello contro il rigetto della sua opposizione al decreto ingiuntivo conseguito ai suoi danni dalla Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima s.c. sulla scorta di una fideiussione da lui rilasciata quale ex socio della (OMISSIS) srl, poi fallita;

nessuno degli intimati espleta attività difensiva in questa sede;

è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380 – bis, comma 2, ultima parte;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorrente esaurisce l’esposizione delle complesse vicende processuali in tredici righe della terza facciata del ricorso, subito prima della “SINTESI DEI MOTIVI”, ma in tal modo non rispetta la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, (su cui, per tutte, v. Cass. ord. 03/02/2015, n. 1926), che esige che nel ricorso si dia conto delle vicende processuali, con l’indicazione sufficientemente chiara degli atti con cui le parti contrapposte hanno formulato causa petendi e petitum e, comunque, le rispettive posizioni processuali, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi: non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente;

ancora, i singoli motivi di censura sono incongruamente raggruppati in capi di censura alla sentenza e vengono articolati in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri richiami e confutazioni dì risultanze istruttorie, tesi di diritto sottoposte aí giudici del merito, repliche di controparti, frammenti dì motivazione dei giudici tanto della sentenza dì primo grado che della sentenza di appello: sicchè, per come formulato, il ricorso viola il requisito di specificità e completezza del motivo di cassazione, perchè – non strutturato su motivi separati e ricondotti specificamente ciascuno ad una delle doglianze di cui all’art. 360 c.p.c., meno che mai preceduti ciascuno da una rubrica con la chiara identificazione del vizio prospettato (Cass. 19/08/2009, n. 18421) – finisce col postulare un invece inesigibile intervento integrativo della Corte, che, per giungere alla stessa enucleazione del motivo o dei motivi di censura, dovrebbe individuare dal coacervo indistinto del testo dell’atto gli specifici vizi prospettabili (Cass. 04/03/2005, n. 4741; Cass. 03/07/2008, n. 18202; Cass. 19/08/2009, n. 18421; Cass. 20/09/2013, n. 21611; Cass. 06/03/2014, n. 5277; Cass. ord. 24/03/2017, n. 7701);

inoltre, neppure è rispettato il canone secondo il quale il ricorso per cassazione esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, come pure l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 19/08/2009, n. 18421): così, ogni censura va corredata della puntuale indicazione delle norme assunte come violate, ma pure mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata possano ritenersi in contrasto con le norme indicate come regolatrici della fattispecie (Cass. 08/03/2007, n. 5353; Cass. 17/05/2006, n. 11501);

ancora, dei documenti di cui si lamenta indistintamente la preterizione o l’inesatta considerazione si dà un cenno sommario o incompleto, con riferimento alla sede processuale di produzione che rimane del tutto impreciso e pertanto inidoneo, in violazione dell’ulteriore relativo onere formale del ricorso per cassazione (sul quale, tra le innumerevoli, v.: Cass. ord. 26/08/2014, n. 18218; Cass. ord. 16/03/2012, n. 4220; Cass. 01/02/1995, n. 1161; Cass. 12/06/2002, n. 8388; Cass. 21/10/2003, n. 15751; Cass. 24/03/2006, n. 6679; Cass. 17/05/2006, n. 11501; Cass. 31/05/2006, n. 12984; Cass. ord. 30/07/2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360 – bis c.p.c., n. 1; Cass. 31/07/2012, n. 13677; Cass. Sez. U. 04/04/2016, n. 6451; Cass. Sez. U., 01/07/2016, n. 13532; Cass. Sez. U., 04/02/2016, n. 2198);

è evidente pertanto la violazione, al contempo, sia di tutte le norme sopra via via richiamate, sia delle stesse indicazioni del Protocollo – in disparte il fatto che difficilmente questo potrebbe esonerare e tanto meno in concreto esonererebbe alcuno dal rispetto delle norme del codice e dalla relativa elaborazione pluridecennale – che il ricorrente invoca anche nella memoria, del resto con questa neppure potendosi mai, per giurisprudenza consolidata, sopperire alle lacune di contenuto – forma del ricorso;

quest’ultimo va, in conclusione, dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva alcuno degli intimati;

deve infine darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, à norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA